Magistratura democratica
giustizia internazionale

O moj Kosovë, e mjerë Kosovë!*

di Francesco Florit
Giudice del Tribunale di Udine
Le Specialist Chambers per i crimini di guerra in Kosovo

La ‘via giudiziaria’ alla pace e stabilità nei Balcani sta per aprire un nuovo capitolo. Sarà la vera soluzione?

Non posso non iniziare questo articolo, che spero sia di interesse generale, con una annotazione di carattere personale.

Chi, come il sottoscritto e diversi altri colleghi italiani, ha lavorato in Kosovo per anni, con la speranza (o l’illusione?) di contribuire ad ‘un mondo migliore’, prova un senso di amarezza ora che le immagini delle televisioni o i link dei media online portano sugli schermi le deprecabili scene di un Paese in fase di involuzione.

Mi riferisco alle drammatiche sedute dell’Assemblea del Kosovo (il Parlamento di Pristina) avvenute nelle ultime settimane, nel corso delle quali l’opposizione autonomista (Vetevendosje) ha bloccato i lavori con il lancio di uova contro il Capo del Governo (che ha dovuto ricorrere all’ombrello per difendersi dall’inusuale ‘pioggia’) e, in due successive sessioni, addirittura con il lancio di fumogeni  

Ma nubi ancor più grosse e pericolose paiono addensarsi all’orizzonte, nel cielo del Kosovo, poiché sta per giungere a compimento, su iniziativa e pressione delle diplomazie occidentali, la fase costitutiva dell’ennesimo meccanismo giudiziario destinato a giudicare i crimini delle guerre balcaniche della fine del secolo scorso.

A tale nuova creatura è dedicato questo articolo.

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Il lettore di questa rubrica forse ricorderà un precedente articolo nel quale si dava conto della conclusione delle indagini condotte dall’unità investigativa indipendente (SITF: Special Investigative Task Force) costituita per fare luce sulle accuse contenute nel c.d. Marty’s report.

In breve, Marty era un senatore svizzero, nominato special rapporteur dal Consiglio d’Europa per investigare sulle voci di espianti di organi da prigionieri serbi o albanesi collaborazionisti, commessi dall’Esercito di Liberazione del Kosovo nelle ultime fasi del conflitto con la Serbia per la liberazione della provincia a maggioranza albanese e nei mesi immediatamente successivi alla cessazione delle ostilità (Giugno 1999).

Le reazioni alla pubblicazione del rapporto avevano indotto l’Unione Europea a lanciare una investigazione che si era conclusa a metà dell’anno passato (Luglio 2014).

A conclusione del proprio incarico il Procuratore Internazionale (Clint Williamson) aveva affermato che alcune delle gravi ipotesi accusatorie avevano trovato conferma ma di non poter depositare una richiesta di rinvio a giudizio …. per mancanza della corte competente.

A distanza di un anno, l’Assemblea Nazionale del Kosovo ha adottato la legge che istituisce la Corte speciale, al termine di una vicenda parlamentare assai travagliata.

E’ importante sottolineare che l’istituzione della Corte è invisa alla maggioranza della popolazione e dei politici kosovari ma è richiesta (imposta) dalla comunità internazionale.

I primi (popolazione e politici) accettano difficilmente che la storia del processo di indipendenza del Kosovo sia macchiato da accuse infamanti e sostengono che nel corso dei conflitti balcanici furono i Serbi a guadagnarsi la fama di brutali assassini.

Per parte sua, la comunità internazionale (Unione Europea e USA) ha fatto pressione per la introduzione della nuova istanza giudiziale, al fine di evitare che ad occuparsene fosse il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, su richiesta della Serbia e del suo alleato di sempre, la Russia.

La tensione tra questi due poli ha provocato un risultato paradossale: la legge, proposta una prima volta dal Governo al Parlamento in primavera, era stata duramente bocciata dall’Assemblea. Il voto era stato interpretato come un moto d’orgoglio dall’intero Paese ed aveva portato alcuni commentatori internazionali a parlare di risveglio dell’identità albanese kosovara e di trionfo della Storia sulla Diplomazia.

Tuttavia, la realpolitik dei Balcani non poteva evidentemente consentire che un piccolo Paese (un territorio grande come l’Abruzzo per neanche 2 milioni di abitanti) si opponesse agli Stati che da sempre l’avevano sostenuto nel percorso di avvicinamento all’Occidente.

In effetti, il Governo si è visto costretto, a distanza di pochi mesi, a ripresentare la proposta di legge ed a farla approvare, con una procedura ultra-rapida (una sessione per approvare una legge di 65 articoli e 58 pagine) che ha raccolto il voto favorevole di larghi settori dell’Assemblea che pochi mesi prima si erano espressi in senso contrario.

La capacità del Governo di far accettare al Parlamento quanto rifiutato solo pochi mesi prima, è stata premiata dall’Unione Europea che a distanza di meno di tre mesi ha siglato con il Governo lo Stabilization and Association Agreement (SAA), così avviando di fatto il percorso di ingresso del Kosovo all’Unione Europea. Per il piccolo Stato balcanico è un risultato storico, che consentirà fin dal prossimo anno di beneficiare di finanziamenti per la armonizzazione dell’economia, istituzioni ed istruzione al modello unieuropeo. Un salto in avanti epocale.

Il prodotto parlamentare (la legge porta il n. 05/L-053) lascia perplessi, fin dall’intitolazione (“On specialist chambers and specialist prosecutor’s office”).

Infatti ‘specialist’ in Inglese è un sostantivo e non un aggettivo. Significa, com’è intuitivo, ‘specialista’ che può essere un medico, un ingegnere, un legale, ma non una cosa (chamber). Certo, come (quasi) sempre in Inglese, un sostantivo può essere utilizzato in funzione aggettivante (noun as adjective). Ma per specialist tale uso è limitato ad ambiti ben circoscritti della biologia (‘specialist species’) o del mondo economico (‘specialist dealer’). Altrimenti l’uso aggettivante risulterebbe promiscuo ed indistinguibile rispetto al genitivo sassone (sarebbe perfettamente ammissibile per esempio ‘the specialist’s chamber’ ma con un significato ovviamente diverso dal titolo della legge).

D’altra parte, l’Inglese conosce gli aggettivi ‘special’ e ‘specialized’, entrambi riferiti, nel legalese internazionale proprio a tribunali speciali e corti ibride (The Special Panels for Crimes Against Humanity of the Dili District Court; The Special Chamber of the Supreme Court of Kosovo; the Specialized Chamber for the repression of Serious Violation of Int’l Humanitarian Law in DRC).

Nella sostanza poi, il provvedimento legislativo non brilla per chiarezza. Viene infatti introdotto un meccanismo giudiziario estremamente complesso e troppo ambizioso per poter essere gestito nella maniera agile e spedita che la amministrazione della giustizia richiederebbe per essere credibile a distanza di oltre quindici anni dai fatti che si pretende di giudicare.

Cercando di sintetizzare le numerose criticità, si possono menzionare i seguenti punti:

1) la struttura indefinita dell’organo giudiziale: gli art.3 e 24 della legge indicano che le Camere Specialistiche consisteranno di Camere presso ciascun livello della gerarchia giudiziale kosovara e quindi presso la Corte distrettuale di Pristina (la capitale del Paese), la Corte d’Appello, la Corte Suprema del Kosovo; è inoltre previsto un ‘collegio specialistico’ anche presso la Corte Costituzionale del Kosovo.

I giudici che andranno a comporre i collegi ai vari livelli giurisdizionali dovranno essere di volta in volta nominati da Presidente delle Camere Specializzate che li selezionerà da un Roster di Giudici Internazionali (art.26).

2) la farraginosa determinazione della giurisdizione: per quanto l’art.1 dichiari enfaticamente la funzione della nuova istituzione (“assicurare un equo e spedito procedimento penale in relazione ad allegazioni di gravi crimini transfrontalieri e internazionali, commessi durante e dopo il conflitto in Kosovo, come riportati nel Rapporto del Consiglio d’Europa –c.d. Marty’s Report- ed investigati dalla SITF”) gli articoli da 6 a 16 si dilungano in una prolissa delimitazione dell’area operativa della Corte.

Il testo è redatto con una tecnica prossima al copy-paste di Statuti di Corti Internazionali (art.13 e 14) ovvero con il ricorso a clausole di difficile interpretazione (ad esempio, article 9.2: “Consistent with the active and passive personality jurisdiction of the Kosovo Courts under applicable criminal laws in force between 1 January 1998 and 31 December 2000, and in addition to its territorial jurisdiction set out in article 8, the Specialist Chamber shall have jurisdiction…. ).

L’impressione è che nel tentativo di delimitare con precisione la giurisdizione, si sia disciplinato troppo e male cosicché il testo sia destinato a rivelarsi un boomerang, inadatto a servire il fine per cui è stato redatto.

Un esempio eclatante è dato dall’art.7, che nel definire la “Temporal Jurisdiction” stabilisce che la Corte avrà competenza “over crimes within its subject jurisdiction which occurred between 1 January 1998 and 31 December 2000”.

A prescindere dal fatto che in Inglese per le date si usano i numeri ordinali e non i cardinali, il testo è scorretto anche dal punto di vista storico, posto che il ‘conflitto’ in Kosovo si è esteso per pochi mesi a cavallo tra la fine del 1998 e la metà del 1999 (la sottoscrizione del Military Technical Agreement che ha posto fine all’intervento NATO e provocato l’uscita dell’esercito Serbo dal Kosovo è del 9 Giugno).

Ciò che è più grave, tale formulazione appare dubbia anche dal punto di vista giuridico, poiché potenzialmente attrae alla competenza della Corte materie che esulano completamente dall’oggetto del Marty’s Report e dell’investigazione che ne era seguita, che delimitavano le ipotesi delittuose commesse dalla leadership del Kosovo Liberation Army a pochi mesi dopo la fine delle ostilità, favorite dal vuoto di potere creatosi all’epoca e dall’impossibilità per la MissioneOnu (UNMIK) di presidiare il territorio.

3) infine, sconosciuta al giurista di stampo europeo-continentale è la discrezionalità attribuita all’organo di nuova creazione in numerosi ambiti.

Dal potere di avocazione dei casi alla formazione dei collegi giudicanti e perfino alla creazione delle regole di procedura (art.19) ed alla scelta della lingua da usare in Corte, il potere decisionale del giudice della Corte Specialistica è enorme e non soggetto a controlli né a criteri direttivi che non siano formule generiche quali “the highest standards of international human rights law” ovvero “as appropriate and with full respect of the rights of the accused”.

Il personale giudiziario chiamato ad applicare queste norme sarà “up to the job”?

Il giudiziario anglosassone è abituato a coniare regole di procedura o ad integrare quelle poche fornite dal Parlamento (ad esempio, con l’ “act of sederunt” della High Court of Justiciary in Scozia); per contro, il giudice europeo vuole regole certe (almeno nella procedura) e vede nella attribuzione di un potere più un rischio che un’opportunità. Vocato all’applicazione attraverso l’interpretazione, ella/egli rifugge dalla judicial creativity cara ai giudici di Common Law di ogni latitudine.

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Le sfide che si aprono con l’istituzione della Corte sono quindi molteplici, sia di natura giuridica che di natura politica.

Si tratta di un passaggio delicato nella vita della neonata democrazia kosovara.

Dopo oltre quindici anni di ‘amministrazione controllata’ internazionale, l’opinione pubblica kosovara ha perso molto slancio e fiducia nei confronti dell’ideale europeo e occidentale. Inoltre, i media locali non perdono occasione per criticare duramente le burocrazie internazionali e le diplomazie dei Paesi sostenitori, mettendone in discussione le capacità e le intenzioni, nonostante gli innegabili benefici che la sola presenza delle Agenzie Internazionali in Kosovo assicuri.

È inevitabile pensare che anche la Corte appena creata subirà la stessa sorte.

Il grosso scetticismo che la circonda, gli inevitabili costi e lungaggini, il risultato incerto e ‘politicamente’ vulnerabile sono tutti elementi che lasciano presagire la vita travagliata della Corte, se non il suo fallimento annunciato.

C’è da chiedersi se il gioco valga la candela.

Dopo oltre vent’anni di attività, la corte internazionale per i crimini commessi nella Ex Yugoslavia (ICTY) è in fase di chiusura, lasciando una eredità contestata dai due Stati che hanno fornito i principali ‘clienti’ dell’istituzione (Serbia e Croazia).

Si aggiunga che la Serbia, che aveva inizialmente richiesto alle Nazioni Unite la costituzione di una Corte per voce di uno dei suoi politici più abili e spregiudicati (Vuk Jeremic), è ora in una posizione di ripiego, concentrata nello sforzo per entrare nell’Unione Europea. Alcuni politici, dopo anni di illusioni e propaganda, hanno assunto toni più realisti, invitando apertamente (Ivica Dačić) l’opinione pubblica serba a non correre dietro all’irrealizzabile (il ritorno del Kosovo alla Serbia) ed ad ammettere le responsabilità dei Serbi nelle guerre balcaniche ed in Kosovo in particolare (Čedomir Jovanović).

Nei Balcani i tempi paiono maturi affinché si avvii un processo di riconciliazione interetnica.

C’è da sperare che il processo giudiziario appena iniziato, inevitabilmente destinato, qualunque ne sia l’esito, a rinfocolare antiche ostilità, non sia d’ostacolo alla comune prospettiva europea dei due Paesi balcanici.

 

 

* “O moj Shqypni, e mjera Shqypni” (O mia Albania, povera Albania) è il titolo di una struggente ode di Pashko Vasa, letterato albanese, dignitario della Sublime Porta e promotore della Lega di Prizren. Per il suo ruolo nel risveglio della identità albanese, nella seconda metà del 19° secolo, viene considerato una sorta di ‘Mazzini d’Albania’.

 

17/12/2015
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