Magistratura democratica
giustizia internazionale

Problematiche e best practices nella fase pre-dibattimentale innanzi alla Corte Penale Internazionale

di Guglielmo Taffini
LLM European and International Law
Pubblicato il manuale per la fase pre-dibattimentale della CPI
Problematiche e best practices nella fase pre-dibattimentale innanzi alla Corte Penale Internazionale

Lo scorso settembre la Corte Penale Internazionale (CPI) ha reso pubblico un Manuale (Pre-Trial Practice Manual), ove sono state individuate le maggiori problematiche, nonché le best practices delle Camere per l’udienza preliminare (Pre-Trial Chambers) della Corte stessa.

L’obiettivo del manuale è migliorare l’effettività e l’efficienza della CPI.

Il manuale è stato predisposto da Cuno Tarfusser - giudice italiano della CPI, Presidente della sezione pre-dibattimentale della corte, già Procuratore di Bolzano - e dagli altri 3 giudici della sezione, condiviso con tutti i giudici della Corte e adottato durante il “ritiro” di Norimberga del giugno scorso.

Non è un caso che il percorso di efficienza parta dalla sezione presieduta da Tarfusser. Nel 2004, l’allora Procuratore di Bolzano aveva ottenuto dei fondi europei per la realizzazione del “Progetto pilota di riorganizzazione e ottimizzazione della Procura della Repubblica di Bolzano” aprendo la strada ai molti progetti c.d. Best Practices che sono seguiti in vari uffici giudiziari. Come il manuale, anche il progetto era volto al raggiungimento di maggior efficienza e trasparenza raggiunte: a) tramite l’introduzione della pubblicazione del Bilancio Sociale con cadenza annuale, strumento che ha permesso di acquisire una conoscenza più approfondita di tutte le attività dell’ufficio, rendendo possibile un miglior coordinamento, con vantaggi sostanziali sia sotto il profilo amministrativo, che sotto quello economico; b) con l’abbattimento del 65% delle spese di giustizia; b) con un miglioramento del servizio in termini di efficienza, nonostante la riduzione dei costi; d) con la realizzazione del Sistema Qualità, che permette un monitoraggio costante su tutte le attività dell’ufficio, migliorandone l’efficienza e l’efficacia.

Tornando al manuale, se ne possono illustrare i profili salienti.

Il decreto di citazione a giudizio deve essere contenuto in un documento unico, chiaro e conciso, contenente tutte le informazioni di cui al terzo paragrafo dell’art. 58 dello Statuto della CPI (The warrant of arrest/summons to appear).

In base alla lettura congiunta dell’art. 60 dello Statuto e dell’art. 121 del Regolamento, l’imputato deve comparire innanzi alla Corte entro e non oltre 96 ore dal suo arrivo presso la sede della Corte (Timing of the first appearance).

Tra la prima comparizione innanzi alla Corte, e l’udienza in cui vengono confermati i capi d’imputazione (confirmation hearing) non dovrebbero mai passare più di sei mesi.

In proposito, il manuale afferma la necessità di ridurre i tempi tra la prima udienza e la c.d. confirmation hearing, anche se deve notarsi che certi casi richiedono uno sforzo particolare da parte del PM in sede di confirmation hearing, sia per la complessità del caso che per circostanze materiali, come ad esempio il fatto che, non essendo stato possibile reperire l’imputato, il caso è rimasto a lungo arenato (dormant).

Nel manuale è indicato che sarebbe preferibile che il PM avesse già completato le sue attività d’indagine prima della confirmation hearing, in modo che, di seguito a tale udienza, il caso sia già maturo per la fase dibattimentale.

Entro e non oltre la prima udienza, la Camera per l’udienza preliminare deve garantire alla difesa l’accesso ai documenti di cui al fascicolo del PM, senza che ciò arrechi pregiudizio alle misure di protezione adottate dal PM (review of the record of the case).

In base al Regolamento della Corte, la difesa, in risposta ad ogni documento del PM, può presentare una memoria difensiva entro e non oltre 21 giorni. Il manuale afferma l’incompatibilità della eccessiva lunghezza di tale termine con la natura della fase pre-dibattimentale innanzi alle Camere per l’udienza preliminare; e considera che, al fine di favorire la velocità del procedimento, le Camere dovrebbero ordinare un termine massimo di cinque giorni per depositare eventuali memorie difensive (time limit for responses).

Suscita interesse quanto affermato al punto 3, per cui, al fine di favorire la speditezza del procedimento, le questioni minori possono essere sottoposte all’attenzione delle Camere a mezzo posta elettronica. Tuttavia, la trattazione di questioni sostanziali non potrà avvenire tramite posta elettronica, e perciò le richieste relative devono essere presentate alle Camere nel rispetto dei requisiti formali di cui allo Statuto e ai regolamenti.

Per ridurre ulteriormente la necessità di adottare gravose decisioni in forma scritta, le Camere potranno tenere le c.d. status conferences con le parti del procedimento, ed in tale sede pronunciare decisioni ed effettuare chiarimenti.

Si noti come le parti rendono noti gli elementi di prova acquisiti alle controparti tramite un protocollo informatizzato, l’E-court. Tali elementi di prova devono essere resi noti altresì alla Camera. Merita anche ricordare che il PM ha l’obbligo di trasferire alla difesa ogni elemento di prova raccolto che sostenga l’innocenza dell’imputato. All’uopo, la Camera dovrebbe avvisare la difesa della sua facoltà di ottenere da parte del PM gli elementi di prova a discarico dell’imputato.

Una sezione del manuale è dedicata alla distinzione tra imputazione e documentazione del PM a supporto dell’imputazione (Distinction between the charges and the Prosecutor’s submissions in support of the charges). E’ precisato che nell’imputazione devono essere descritti i fatti e le circostanze, oltre alla loro qualificazione giuridica. Nell’imputazione non sono contenuti i c.d. fatti sussidiari, ovvero tali fatti che il PM utilizzerà per sostenere la sua tesi accusatoria.

La documentazione del PM si distingue dall’imputazione, in quanto contiene una ricostruzione approfondita dei fatti, nonché un’analisi degli elementi di prova raccolti. Tale documentazione potrà essere contenuta nel medesimo atto dell’imputazione. Tuttavia, l’imputazione e la documentazione del PM dovrebbero essere separate.

Le parti, per favorire la speditezza del procedimento, dovrebbero sottoporre alla Camera i loro scritti prima del confirmation hearing. In tal modo, durante l’udienza, le parti potrebbero concentrare le loro esposizioni sulle questioni che ritengano più rilevanti (The conduct of the confirmation hearing). In tali scritti, le parti dovrebbero altresì indicare le questioni preliminari che intendano sollevare durante l’udienza.

Al termine dell’udienza, la Camera, qualora ritenga che il PM abbia fornito elementi di prova sufficienti, adotterà la c.d. confirmation decision. Tale decisione si esprime esclusivamente in merito all’imputazione, mentre non fa riferimento alla documentazione e alle argomentazioni del PM. La confirmation decision non deve valutare i singoli elementi di prova, che saranno discussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Al contrario, una decisione che non confermi l’imputazione, potrebbe richiedere un’analisi maggiormente dettagliata, tenuto conto del fatto che determina la fine del procedimento.

Una confirmation decision dovrebbe seguire la seguente struttura:

a) L’identificazione dell’imputato;

b) L’imputazione;

c) Un breve riferimento allo svolgimento del procedimento innanzi alla Camera pre dibattimentale;

d) Le questioni preliminari affrontate;

e) Una descrizione dei fatti di cui all’imputazione, corredata da una esposizione delle ragioni per cui la Camera ha ritenuto sussistente la fondatezza, nonché la rilevanza giuridica, degli stessi;

f) il dispositivo.

Il PM potrà richiedere una imputazione alternativa (alternative charges). Sarà poi la Camera Dibattimentale (Trial Chamber) a determinare quale imputazione sarà applicabile nel caso di specie. Il PM potrà altresì adottare un’imputazione cumulativa (le c.d. cumulative charges).

Per quanto concerne certi aspetti prettamente tecnico-procedurali, come le modalità con cui le parti introducono gli elementi di prova, o le modalità di partecipazione delle vittime al procedimento, le regole procedurali stabilite dalla Camera Pre-dibattimentale dovrebbero essere applicate per l’intera durata del procedimento. Infatti, ciò gioverebbe in termini di efficienza e semplicità del procedimento.

In seguito alla conferma dell’imputazione, il fascicolo viene trasferito alla Camera Dibattimentale.

Tenuto conto dei risultati raggiunti a Bolzano dal Presidente della sezione predibattimentale, speriamo che l’idea di efficienza ed economicità possa essere trapiantata con successo alla Corte Penale Internazionale.

05/11/2015
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