Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Processo mediatico, libertà di critica e presunzione di innocenza

di Edmondo Bruti Liberati
già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

I video del caso Bossetti suscitano severe riflessioni sul processo mediatico e sulla libertà della stampa di sottoporre a critica l’operato degli inquirenti

1. Le indagini dapprima e poi il processo per l’assassinio della giovane Yara Gambirasio, il cui corpo viene ritrovato a Bergamo il 26 febbraio 2011, dopo che era scomparsa il 26 novembre 2010 sono state oggetto di uno straordinario interesse mediatico.

Nell’imminenza dell’udienza preliminare nei confronti di Massimo Bossetti per l’omicidio della giovane Yara, il programma Quarto Grado della Rete4 Mediaset manda in onda venerdì 24 aprile 2015, un video girato in occasione dell’arresto del Bossetti avvenuto più di un anno prima il 16 aprile 2014. Il video della durata di 10’23”, tuttora reperibile su Mediasetplay[1], e più volte ripreso per stralci in altre reti, è presentato come “esclusivo”. Si tratta di un montaggio della ripresa diretta, con audio dal vivo e per alcuni fotogrammi con didascalie che riproducono le frasi dell’audio.

Le riprese, affidate “in esclusiva” ad una sola troupe, sono state montate e non presentano alcun logo di Carabinieri o Polizia di Stato, i cui responsabili peraltro hanno consentito e organizzato la ripresa, quasi sul modello della serie americana Cops. Da una rapida ricerca effettuata sui quotidiani dei giorni successivi alla messa in onda nel programma di Rete 4 non risulta che questa modalità di ripresa abbia suscitato alcun commento. Nel video è ripreso il momento in cui Bossetti fatto inginocchiare viene ammanettato e successivamente vien più volte ripreso con le braccia trattenute dietro la schiena evidentemente per le manette.

Eppure da tempo sono in vigore norme e disposizioni dirette a contrastare il fenomeno. Nella legge di riforma dell’Ordinamento penitenziario del 1975 si prescrive l’adozione di «opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico». Ma il tema rimane aperto tanto che il 13 giugno 1986 una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia Mino Martinazzoli richiama all’osservanza della disposizione[2]; con una legge del 1992 si dettano disposizioni restrittive sull’uso delle manette[3].

Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica prevede all’art. 8: «1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi[4]».

Interviene infine nel 1999 una modifica del Codice di procedura penale. «È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta[5]».

Diverse iniziative sono state successivamente adottate sia nella organizzazione dei palazzi di giustizia sia nelle direttive alle autorità di polizia. Nelle costruzioni più recenti sono stati previsti percorsi specifici che consentono agli imputati detenuti di arrivare direttamente nelle aule. In molti tribunali, in Italia come altrove, è tuttora inevitabile che in molti casi i detenuti in manette compiano un tratto di percorso negli atrii e nei corridoi aperti al pubblico, ma alcune misure possono essere adottate. Nel Tribunale di Milano ai processi per direttissima è ora destinata un’aula in una posizione che consente l’accompagnamento diretto dei detenuti, senza percorsi nei corridoi. 

Nel Bilancio di Responsabilità Sociale 2014/2015 della Procura della Repubblica di Milano, un punto della Introduzione è dedicato alla «Comunicazione della Procura»: «Il rispetto della dignità delle persone ha comportato, d’intesa con le forze di polizia, la adozione di precise prassi operative per evitare la ripresa fotografica o televisiva di persone al momento dell’arresto. Nel quinquennio, nonostante siano stati eseguiti numerosi arresti in tema di criminalità mafiosa, terrorismo, corruzione e criminalità economica suscettibili di grande risonanza mediatica, in nessuna occasione vi è stata la diffusione di immagini delle persone[6]».

Il “rito ambrosiano” su questo tema, è da tempo consolidato tanto che a Milano non vi è stato bisogno di ulteriori specifiche direttive rivolte alle forze di polizia. Ma non è così ovunque. La perdurante diffusione di prassi scorrette emerge in modo evidente dalla circolare dell’8 giugno 2015 del Procuratore della Repubblica di Bari, che, dopo aver richiamato «gli appartenenti alle forze di polizia giudiziaria tutte all’osservanza delle normative che disciplinano la diffusione di immagini di persone tratte in arresto o fermate» conclude: «Si diffida la polizia giudiziaria dal comunicare preventivamente ad appartenenti agli organi d’ informazione l’esecuzione di arresti o fermi, in modo che foto o riprese possano essere liberamente effettuate contestualmente all’ esecuzione delle misure, così integrando concreto rischio di violazioni per il mancato controllo sulla qualità ed il contenuto delle immagini. La polizia giudiziaria potrà per contro diffondere le foto o le immagini frutto di propria attività di documentazione, se rispettose dei limiti di legge e, in particolare, non raffiguranti soggetti ammanettati o sottoposti ad altri mezzi di coercizione fisica».

Il 19 dicembre 2017 il Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, diffonde una circolare diretta alle autorità di polizia, ma indirizzata anche al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti. Dopo aver premesso che «La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale- […] Il sistema normativo vigente impone il raggiungimento di un ponderato equilibrio tra valori diversi contrapposti, tutti di rilievo costituzionale, stante l’esigenza di un necessario contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto dei cittadini all’informazione e l’esercizio della libertà di stampa[7]», la circolare conclude: «In conformità alle precise indicazioni normative appena ricordate, pertanto, le SS.LL. vorranno assicurare – impartendo ogni opportuna disposizione agli uffici e ai comandi dipendenti – la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell’ambito di procedimenti la cura dei quali competa a questo Ufficio, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato».

Sulla questione della presentazione in pubblico di imputati in manette o con altri mezzi di coercizione fisica, affrontata nella Direttiva Ue n. 343/2016 all’art. 5, non sono necessarie disposizioni di attuazione: basterebbe nel nostro Paese osservare le norme e le direttive già vigenti. 

 

2. Nella galleria degli orrori mediatici sul caso Yara si aggiunge il video diffuso alla stampa nel corso dei primi mesi del 2015 dai Carabinieri del Ris, sembra con il via libera della Procura di Bergamo, con diverse riprese di un furgone bianco che viene presentato come quello dell’imputato Massimo Bossetti, che transitava più volte in prossimità dei luoghi frequentati dalla vittima. Ma nel corso dell’udienza l’avvocato difensore fa emergere una realtà ben diversa.

«L'avvocato e il supercarabiniere, Claudio Salvagni e Giampiero Lago: un duello spettacolare. Nella giornata più importante del processo (fino ad oggi), Salvagni e Lago stanno discutendo di una prova decisiva: un filmato visto in tutte le televisioni, in tutti i programmi, in tutti i notiziari, quello in cui i carabinieri hanno montato i fotogrammi ripresi dalle telecamere di sorveglianza, in cui a detta degli inquirenti (fino ad oggi) appariva il furgone di Massimo Bossetti che gira freneticamente intorno alla palestra di Brembate la sera in cui è scomparsa Yara. […] “Colonnello Lago, abbiamo visto questo video proiettato migliaia di volte. Perché adesso lei ci dice che solo uno di questi furgoni è stato effettivamente identificato come quello di Bossetti?”. – “Perché dice questo, avvocato?”. – “Perché, colonnello, sommare un fotogramma con il furgone di Bossetti con un altro fotogramma di un altro furgone è come sommare pere e banane!”. – “Questo video è stato concordato con la procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza che era emersa”. – “Cosa vuol dire colonnello?” – “È stato fatto per esigenze di comunicazione. È stato dato alla stampa”. La risposta di Lago mi lascia di stucco. Pensateci per un attimo. Giampietro Lago, il superpoliziotto, il comandante del Ris, l'uomo che dopo Luciano Garofalo è diventato il numero uno di tutte le indagini scientifiche coordinate dai carabinieri in Italia, sta dicendo che una delle immagini più suggestive di questo processo è stata assemblata dai suoi uffici non per dimostrare una tesi, o per documentare una verità, ma per condizionare i media con elementi di cui già si conosceva la non autenticità. Incredibile[8]».

Il Tribunale decide di non acquisire agli atti il video, che dunque è processualmente irrilevante, ma l’operazione mediatica è stata compiuta. Protesta Cesare Giuzzi, presidente del Gruppo Cronisti Lombardi, in una lettera diretta al Procuratore di Bergamo: «Qui la questione non è l’innocenza o la colpevolezza di Bossetti, che verrà decisa dai giudici. Noi però siamo convinti che i processi si debbano ancora tenere in tribunale e non nei salotti televisivi. Per questo abbiamo chiesto, anche se ci è stato negato, di poter riprendere il dibattimento. E per questo oggi chiediamo conto del perché ci è stato consegnato dagli inquirenti del materiale presentato in una certa maniera e poi, in pratica, disconosciuto da quegli stessi inquirenti in aula[9]».

Il Tenente Colonnello Giampietro Lago, all'epoca dei fatti Comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, il 29 gennaio 2016 deposita querela nei confronti del giornalista Luca Telese e di diversi altri giornalisti che erano successivamente intervenuti sulla vicenda, ritenendo diffamata sia la sua persona, sia il Reparto da lui diretto.

«Il video, il cui scopo era dichiaratamente comunicativo e non probatorio, non è entrato nel compendio istruttorio del processo ma è stato nondimeno oggetto di esame testimoniale, e controesame difensivo, del Tenente Colonnello Giampietro LAGO, del R.I.S. di Parma, all’udienza del 30.10.2015 presso la Corte di Assise di Bergamo; in tal sede sono state discusse le modalità di realizzazione del video, tramite montaggio di frame di diversa provenienza, e le tecnologie utilizzate per la verifica di compatibilità tra il furgone ripreso nel video e quello sequestrato all’imputato. L’articolo a firma Telese, e “a catena” i successivi, trattavano, con piglio fortemente critico, proprio il tema l’affidabilità di tali modalità e verifiche, a cominciare dall’articolo in oggetto che ha definito il video “taroccato”: espressione poi ripresa dai successivi con sinonimi ed espressioni egualmente allusive, come “patacca” e simili, nonché con toni di espressa riprovazione per la diffusione per via istituzionale del video senza una chiara rappresentazione delle tecniche di formazione dello stesso e dei conseguenti limiti di affidabilità del suo contenuto».

Così il GIP del Tribunale di Milano, il quale, in accoglimento delle richieste del Pm ha disposto l’archiviazione richiamando i principi generali sulla esimente del diritto di critica con un ulteriore riferimento al principio della presunzione di innocenza.

«E’ quindi chiaro che la cronaca e la critica giornalistica, nel caso di specie, non solo si sono inserite su un fatto obiettivo, di indubbio interesse pubblicistico e certamente non frutto di loro invenzione o di artefatto, ma siano anche state mosse dal fondamentale principio della presunzione di innocenza dell’imputato che, anche in base alla direttiva U.E. n. 343 del 2016, oggetto di recente recepimento da parte dell’Italia, deve proteggere le persone indagate o imputate in procedimenti penali da sovraesposizioni mediatiche deliberatamente volte a presentarli all’opinione pubblica come colpevoli prima dell’accertamento processuale definitivo[10]».

Un ulteriore riferimento, non strettamente necessario alla definizione del procedimento, ma “doveroso” in una vicenda ove si sono susseguite, ad opera di pubbliche autorità, operazioni mediatiche condotte nel dispregio del principio della presunzione di innocenza e del rispetto della dignità dell’indagato e dell’imputato. Giusta la protesa a suo tempo elevata dal presidente del Gruppo Cronisti Lombardi, ma non si può ignorare che il processo mediatico nei salotti televisivi è condotto da giornalisti.

La concreta attuazione delle disposizioni che recepiscono nel nostro ordinamento la Direttiva della Unione Europea è nelle mani delle pubbliche autorità, autorità giudiziaria in primo luogo, non meno che dei giornalisti. Professionalità e deontologia da un lato, “protagonismo” di magistrati e corrività di giornalisti alla dittatura dell’audience, dall’altro.


 
[1] Video esaminato il 14 agosto 2021.

[2] Il testo della circolare è riportato in Cassazione penale, 1988, p 2208, in appendice a E. Selvaggi, Dibattimento penale e ripresa televisiva, cit.

[3] Legge 12 dicembre 1992 n. 492 che introduce nella legge sull’Ordinamento penitenziario n. 354/1975 l’art. 42 bis.

[4] Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179.

[5]Art. 14, comma 2 legge 16 dicembre 1999, n. 479 che introduce un nuovo comma 6 bis all’art. 114 c.p.p.

[6] Il testo dei Bilanci di Responsabilità Sociale è reperibile nel sito www.procura.milano.giustizia.it

[7] Il testo integrale della circolare è riportato in Questione giustizia, 8 gennaio 2018.

[8] L. Telese, Bossetti, il carabiniere ammette: taroccato il video del furgone, in Libero, 1 novembre 2015.

[9] R. Zanotto, "Il video del furgone di Bossetti? L’abbiamo confezionato per la stampa". L’ammissione del comandante del Ris al processo Yara: delle cinque telecamere solo una identifica il Daily. Protestano i cronisti lombardi: "Ci sentiamo usati e strumentalizzati" in La Stampa, 3 novembre 2021.

[10] Gip Milano Fabrizio Filice, ordinanza 7 ottobre 2021. 

01/12/2021
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