L’articolo si ricollega al dibattito svoltosi a cura della Fondazione Lelio Basso il 25 marzo 22, fra le prime iniziative a sostegno di Assange
Il caso di Julian Assange. È giusto incriminare e per cosa? Quando informare il pubblico a tutela della democrazia si trasforma in attacco ostile *
La decisione di estradare Julian Assange negli Stati Uniti, seguita al vaglio della Magistratura che non ha ravvisato alcuna condizione ostativa alla consegna, è il previsto epilogo di un caso complesso che affronta il tema dei limiti alla libertà di informazione nel suo aspetto più importante, l’esposizione degli abusi dei governi per consentire l’esercizio della critica e del dissenso. È anche l’occasione per verificare i limiti alla repressione penale, quando è motivata dall’interesse dello Stato alla sua difesa e integrità, per la cui tutela si impongono vincoli di segretezza alle informazioni. Per aver diffuso documenti riservati che hanno rivelato i crimini inconfessabili della democrazia, l’azione penale contro Assange, attraverso strumenti giuridici che richiamano anche letteralmente il diritto penale del nemico, è diretta a reprimere comportamenti che sono il pane quotidiano del giornalismo, con evidenti effetti di deterrenza per iniziative che oltrepassino i limiti di compatibilità fissati dai governi. La vicenda espone anche il volto brutale di un sistema penale che non esita a ricorrere a trattamenti inumani e degradanti, nel nome di quella stessa democrazia che garantisce sempre più selettivamente i diritti proclamati come universali.
Insieme all'articolo di Riccardo Sorrentino, pubblichiamo il documento 1/2022 dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in tema di libertà d'informazione
1. La sessione di apertura - 2. L’istruttoria del Tribunale - 3. I principi guida del giudizio del Tribunale (a cura di Nello Rossi) - 3.1. La libertà di stampa svolge un ruolo decisivo per la qualità della vita delle persone e, in molti casi, per la loro stessa sopravvivenza - 3.2. La libertà di stampa è indispensabile per l’esistenza di una democrazia effettiva - 3.3. La sicurezza e la libertà dei giornalisti sono una garanzia essenziale per tutti i cittadini e devono essere protette in ogni parte del mondo - 3.4. Messico, Sri Lanka, Siria: i tre casi estremi oggetto del giudizio del Tribunale - 4. Summary della sentenza (in lingua inglese)
Sommario: 1. La capacità permeante dei diritti umani nella giurisprudenza inglese e la persistente rilevanza della giurisprudenza europea - 2. Il primo procedimento giudiziario inglese riguardante Julian Paul Assange - 3. La richiesta di estradizione di Julian Paul Assange da parte del governo statunitense all'autorità giudiziaria inglese: il procedimento davanti alla Magistrates' Court - 4. Il rinnovato clima culturale in tema di estradizione nella cultura giuridica di common law - 5. Il procedimento in grado di appello dell'autunno del 2021 davanti alla High Court - 6. Concise riflessioni finali.
La decisione di estradare Julian Assange negli Stati Uniti, seguita al vaglio della Magistratura che non ha ravvisato alcuna condizione ostativa alla consegna, è il previsto epilogo di un caso complesso che affronta il tema dei limiti alla libertà di informazione nel suo aspetto più importante, l’esposizione degli abusi dei governi per consentire l’esercizio della critica e del dissenso. È anche l’occasione per verificare i limiti alla repressione penale, quando è motivata dall’interesse dello Stato alla sua difesa e integrità, per la cui tutela si impongono vincoli di segretezza alle informazioni. Per aver diffuso documenti riservati che hanno rivelato i crimini inconfessabili della democrazia, l’azione penale contro Assange, attraverso strumenti giuridici che richiamano anche letteralmente il diritto penale del nemico, è diretta a reprimere comportamenti che sono il pane quotidiano del giornalismo, con evidenti effetti di deterrenza per iniziative che oltrepassino i limiti di compatibilità fissati dai governi. La vicenda espone anche il volto brutale di un sistema penale che non esita a ricorrere a trattamenti inumani e degradanti, nel nome di quella stessa democrazia che garantisce sempre più selettivamente i diritti proclamati come universali.
I video del caso Bossetti suscitano severe riflessioni sul processo mediatico e sulla libertà della stampa di sottoporre a critica l’operato degli inquirenti
Opening Session del Tribunale permanente dei popoli sugli omicidi di giornalisti del 2 novembre 2021. Testimonianza di Hatice Cengiz sul caso dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi
Questione Giustizia pubblica, nelle versioni italiana ed inglese, la dichiarazione del Segretariato generale del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) resa in occasione della Sessione di apertura del procedimento sugli omicidi dei giornalisti che si è svolta a L’Aja il 2 novembre 2021 e l’atto di inizio della procedura. Oggi verrà inoltre separatamente pubblicata la testimonianza resa nel corso dell’opening session da Christophe Deloire, Segretario generale di Reporters Senza Frontiere, mentre domani la Rivista ospiterà la testimonianza di Hatice Cengiz sul caso dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.
Opening Session del Tribunale permanente dei popoli sugli omicidi di giornalisti del 2 novembre 2021. Testimonianza di Christophe Deloire, Segretario generale di Reporters Senza Frontiere.