Anche questa potrebbe non essere la legislatura giusta. Al secondo giro di boa il disegno di legge per l’introduzione del reato di tortura ha maturato una tale quantità di opposizioni divergenti che neanche lo scandalo della condanna Cedu sul caso Cestaro e l’autorevole tweet del Presidente del Consiglio («quello che dobbiamo dire – sulla condanna Cedu, ndr - lo dobbiamo dire in parlamento con il reato di tortura. Questa è la risposta di chi rappresenta un Paese») potrebbero essere sufficienti a dare finalmente attuazione all’articolo 13, comma 4, della Costituzione, secondo cui “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Vediamo dunque come è maturata questa tempesta perfetta, quali le cause e gli effetti possibili.
La discussione parlamentare inizia in Senato, dove vengono accorpati sei disegni di legge in materia, primo fra i quali quello a firma Manconi e altri, che riproduce fedelmente la definizione Onu contenuta nella Convenzione del 1984, ratificata dall’Italia nel 1989. C’è anche la proposta “ufficiale” del Pd che ricalca il compromesso incompiuto della legislatura precedente.
Primo scoglio, rappresentato plasticamente da queste due proposte, è la qualità del reato: proprio, del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, o generico? Generico, si decide, con una larga maggioranza che lascia soli Manconi, Sel e poco altro. Ufficialmente perché non può escludersi la tortura da parte degli irregolari o, peggio, da parte delle organizzazioni criminali, sostanzialmente perché il reato proprio espliciterebbe che trattasi di reato da pubblici ufficiali e, segnatamente, di un reato tipico delle forze di polizia, cosa che alle autorità politiche, amministrative e sindacali del settore non piace che sia detta.
Reato generico, dunque, seppure con le inevitabili aggravanti se a commetterlo sia un pubblico ufficiale: chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenza fisiche o psichiche a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Le pene sono aumentate se dal fatto deriva una lesione, sono aumentate di un terzo se la lesione è grave, della metà in caso di lesioni gravissime. Trent’anni se la vittima muore, ergastolo se la morte è perseguita deliberatamente dal torturatore.
Questa formulazione del reato viene approvata dal Senato il 5 marzo del 2014 all’unanimità dei gruppi parlamentari, con 231 voti a favore e tre astenuti sui 235 presenti.
Un testo comunque non esente da critiche, come quelle avanzate – tra gli altri – da Luciano Eusebi e Michele Passione che, in un contributo a quattro mani, chiedono alla Camera la riformulazione del testo, non solo sulla questione del potenziale autore di reato (il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio o chiunque?), ma anche sulla indeterminatezza delle condotte, sulla mancanza di intenzionalità e sulla fissità e la dismisura delle previsioni penali.
Così, d’altra parte, anche altri contributi dottrinari proposti in audizione alla Commissione giustizia della Camera hanno sottolineato incongruenze e possibili difficoltà applicative del testo. Ne è seguita una scelta politica di piena libertà della Camera nella revisione del testo il cui risultato è una nuova formulazione del reato secondo cui il dolo specifico (cagionare acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dalla vittima o da una terza persona informazioni o dichiarazioni, ovvero di infliggerle una punizione o di vincerne la resistenza o per ragioni discriminatorie) circoscrive una fattispecie che peraltro si amplia fino alla violazione degli “obblighi di protezione, di cura o di assistenza” su persone comunque sottoposte alla propria autorità, vigilanza o custodia.
Sull’onda del clamore della condanna europea, il 9 aprile scorso la Camera approva il nuovo testo con 244 voti a favore, 50 astenuti, 14 contrari e 50 presenti non votanti. Nel passaggio dal Senato alla Camera, si sfilano con motivazioni diverse il Movimento 5 stelle e le opposizioni di destra (Forza Italia e Lega danno indicazione di votare contro, mentre Fratelli d’Italia sceglie di non partecipare al voto, trascinando con sé molti deputati delle prime due). A dispetto dell’unanime sdegno per la condanna dell’Italia a Strasburgo, solo due giorni dopo la proposta di introduzione del reato di tortura approvata all’unanimità in Senato alla Camera è sostenuta convintamente solo dalla maggioranza di governo e con molti mal di pancia da Sel.
Inizia così, il 21 aprile, il nuovo esame al Senato. E la strada si fa subito in salita. Il primo intervento in commissione giustizia dopo la relazione del senatore Buemi è del Presidente Nitto Palma: Forza Italia conferma la sua opposizione al testo della Camera. Segue Giovanardi, e la maggioranza della Camera (e quella di governo) già non c’è più. Il 12 maggio arrivano in audizione i capi delle forze di polizia e il disegno di legge subisce un ultimo affondo: con la configurazione del reato adottata alla Camera, dice il Prefetto Pansa, «le denunce potrebbero causare danni potenziali sull’ordinario sistema di prevenzione e sicurezza». «Le forze dell’ordine temono denunce strumentali», traduce il senatore Buccarella (M5S), le loro preoccupazioni sarebbero «legittime» secondo il relatore Buemi e dunque – conclude Giovanardi - «il testo così come è stato modificato dalla Camera è irricevibile».
Si manifesta così, plasticamente, la tesi di Luigi Manconi, secondo cui «l’Italia … non ha ancora introdotto nell’ordinamento il reato di tortura ... perché la società italiana nel suo complesso – classe politica compresa – ha paura della polizia. … Resiste nel paese, e nei suoi gruppi dirigenti, una forma diffusa di preoccupazione non per ciò che le polizie, in nome e in forza della legge, possono compiere, ma per ciò che possono compiere contro la legge. È come se la classe politica, in particolare, non si fidasse della lealtà delle polizie, dubitasse della loro dipendenza in via esclusiva dalla legge, ne temesse le reazioni incontrollate. Da qui, una sorta di complesso di inferiorità e di sudditanza psicologica che pone come prioritario l’obiettivo della stabilità e della compattezza delle stesse forze dell’ordine, anche quando ciò vada a discapito della correttezza e della piena legalità del loro agire. Si tratta di un meccanismo micidiale che alimenta lo spirito di corpo e impedisce la trasparenza, che rafforza le tendenze all’omertà e ostacola qualunque processo di seria autoriforma».
A dispetto dello scandalo suscitato dalla condanna Cedu, dunque, siamo a un passo dall’affossamento del disegno di legge per l’introduzione del reato di tortura e allora tutte le parole spese sulla sua configurazione e sulle possibilità della sua applicazione ai casi acclarati di tortura in Italia (Diaz, Bolzaneto, ma anche Asti e altri) saranno state lasciate al vento e l’impunità avrà guadagnato un altro giro di giostra.