Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Stato di Washington versus Donald J.Trump

di Luigi Marini
Legal adviser Permanent Mission of Italy to the U.N.
Pubblichiamo la cronaca dell’Udienza della Corte di appello del 9^ Circuito (San Francisco) del 7 febbraio 2017

Ieri sera ho ascoltato in diretta sul sito del New York Times l’udienza che la Corte di Appello del 9^ Circuito (San Francisco) ha dedicato all’impugnazione dell’Amministrazione Federale contro la decisione giudiziale che sospendeva, e tuttora sospende, su tutto il territorio nazionale l’efficacia dell’ordine esecutivo con cui il Presidente Trump aveva bloccato gli ingressi nel territorio degli Stati Uniti per tutte le persone provenienti da o con visto rilasciato da sette Paesi che sono identificati dalla stampa come “a maggioranza musulmana”.

La Corte, rigettata con provvedimento non motivato la richiesta di sospensione della decisione impugnata presentata dagli “appellanti Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti, e altri”, aveva disposto che l’udienza si tenesse a mezzo telefono “per una discussion orale” e che ciascuna delle parti avesse a disposizione mezz’ora per esporre le proprie argomentazioni.

Si è trattato di un vero e proprio confronto, caratterizzato da un dialogo dei giudici con ciascuna parte, fatto di domande, risposte e interruzioni senza eccessive formalità ma molto preciso e, talvolta, piuttosto duro. Nessuno dei giudici è sembrato preoccupato di apparire in favore di una posizione o dell’altra, e le domande e le obiezioni sono state da loro formulate in modo molto incisivo.

L’udienza è durata più del previsto e alla fine la presidente ha riservato una decisione “appena possibile”. Merita segnalare che il difensore dell’Amministrazione Federale ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione del giudice Robart o, quanto meno, la limitazione dei suoi effetti al solo Stato di Washington.

Come ricordiamo, sia la decisione del giudice James Robart sia la prima (di inammissibilità) della Corte di appello sono state pronunciate nel corso delle giornate di sabato e domenica e tutta la prima fase si è svolta con i tempi rapidi delle procedure di urgenza.

Del tenore caratteristico dei provvedimenti d’urgenza è la decisione depositata dal giudice Robart, piuttosto concisa, ma non quanto quella del giudice dello Stato di New York che intervenne nel giro di poche ore quando ancora molte delle persone bloccate si trovavano in aeroporto. La maggior parte delle cinque pagine di motivazione del giudice Robart è dedicate ai profili di competenza e a quelli di ammissibilità della domanda; contenuta la motivazione dedicata ai profili di merito, seppure esaminati sotto la prospettiva della probabilità di futuro accoglimento della domanda che era stata presentata dallo Stato di Washington e da quello del Minnesota.

La domanda si fondava sul presupposto che gli Stati subissero danni irreparabili dall’applicazione di un ordine esecutivo definito privo di motivazione reale, discriminatorio e contrario alla Costituzione.

Quanto ai danni lamentati, il ricorso evidenziava due diversi profili:

a) l’obbligo dello Stato (quale parens patriae) di farsi carico di reagire rispetto ai danni subiti o potenzialmente subibili dai propri cittadini;

b) le conseguenze negative che il blocco imposto dall’ordine esecutivo stava arrecando alle università, ai centri di ricerca, alle imprese (tutti impossibilitati ad avvalersi di risorse umane importanti) e, di conseguenza, all’economia delle comunità e al bilancio statale.

Accanto a questi profili il ricorso lamentava la discriminazione immotivata nei confronti di tutte le persone provenienti da Paesi i cui cittadini mai hanno realizzato attentati o atti violenti negli Usa, nonché un chiaro intento discriminatorio nei confronti di persone di religione musulmana.

È stato, quest’ultimo, un elemento che ha assorbito parte significativo del confronto nel corso dell’udienza davanti la Corte di Appello, con l’Amministrazione Federale che ha dovuto ammettere che sia il Presidente Trump sia i suoi stretti collaboratori hanno reso dichiarazioni pubbliche critiche nei confronti delle persone di religione musulmana (pur aggiungendo che si tratterebbe di dichiarazioni collegate allo spirito e al contesto della competizione elettorale e non incidenti sull’ordine esecutivo firmato dal Presidente Trump) e con il difensore della controparte costretto ad ammettere che un chiaro intento discriminatorio a sfondo religioso non trova base nella scelta dei sette Paesi in quanto tale e che, dati i tempi strettissimi a disposizione per depositare il ricorso d’urgenza, tale intento non poteva che essere dimostrato proprio con le dichiarazioni pubbliche di cui ho appena detto.

Questo è quanto avvenuto finora.

Come si vede, una procedura di enorme delicatezza e di rilevantissimo rilievo politico è stata gestita dai giudici di primo e secondo grado con provvedimenti motivati in modo assolutamente essenziale (vedremo presto la decisione e la motivazione di appello), certamente coerenti con gli standard propri di una procedura di urgenza, in cui si valutano il fumus della domanda e l’esistenza di un danno non riparabile.

Merita attenzione la forma pubblica dell’udienza di appello, in cui la pubblicità è garantita non dalla comparizione personale delle parti o dei difensori (in collegamento telefonico) e dalla presenza fisica del pubblico, ma dalla trasmissione in diretta dell’intero dibattito. Merita attenzione la informalità della discussione, in cui le parti non hanno dialogato fra loro ma sono state fatte oggetto di domande dei giudici in forma molto libera, a volte accavallandosi fra loro o interrompendo la risposta con richieste di precisazioni.

Non resta adesso che aspettare la decisione, che sarà comunicata “quanto prima”.

P.S. Dopo la pubblicazione del nostro articolo, la Corte di Appello del 9^ Circuito (San Francisco) ha rigettato il ricorso del Presidente Trump. Leggi il documento

*I contenuti del presente intervento esprimono esclusivamente le posizioni personali dell’Autore

09/02/2017
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