Il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa), tra le disposizioni finalizzate a disciplinare il processo amministrativo telematico (PAT), ha previsto l’istituzione di una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre, con la finalità di “assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio”.
A questa commissione è stato poi demandata la funzione di proporre eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico all’organo di autogoverno.
In sede di discussione della commissione giustizia, su proposta del relatore, On. Ermini, è stato approvatol’emendamento n. 7.105 all’art 7 del che così recita: “al comma 7 aggiungere le seguenti parole “A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: presiede, le seguenti parole: nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo”.
In tal modo da una norma finalizzata a disciplinare una commissione “tecnica” funzionale alla fase di sperimentazione del PAT, si è passati ad una norma che modificava la composizione del CPGA (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa), con l’introduzione di due nuovi componenti di diritto.
In base all’emendamento questa risultava la composizione del CPGA: tre membri di diritto, (il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo); quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato eletti, sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali eletti, quattro componenti c.d. laici, nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, quattro magistrati supplenti.
Inutile sottovalutare la circostanza che anche il presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo più anziano può essere un consigliere di Stato: ad oggi infatti questa posizione è coperta dal Presidente del Tar Toscana, ma dopo il suo prossimo pensionamento (previsto per il 2017) gli succede il Presidente del Tar Lazio, che proviene dal ruolo dei consiglieri di Stato.
La notizia dell'emendamento ha provocato ferme reazioni sia da parte delle Associazioni nazionale dei magistrati amministrativi sia da parte dei componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa di provenienza TAR, che hanno prospettato le loro dimissioni, in caso di conversione della disposizione.
La Camera dei deputati, in sede di conversione, ha approvato l’emendamento n. 7.215, in base al quale la presenza del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e del Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo partecipano alle sole sedute del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure.
Quanto accaduto offre lo spunto a tre riflessioni.
L’integrazione del CPGA con due componenti di diritto, avrebbe determinato l’alterazione delle quote di rappresentanza delle singole componenti del plesso, incidendo sull’equilibrio raggiunto nel tempo all’interno dell’organo di autogoverno, minando altresì la rappresentatività dell’organo medesimo mediante la marginalizzazione della rappresentanza dei magistrati dei TAR che pure costituiscono la stragrande maggioranza dei magistrati in servizio (ad oggi 320 giudici di primo grado rispetto 80 consiglieri di Stato).
L'attuale composizione prevede già una rappresentanza insufficiente dei TAR (6 per i 320 magistrati TAR mentre per 5 per 80 consiglieri di Stato): un intervento di riforma del cpga dovrebbe essere nel senso dell'aumento della rappresentanza TAR e non al contrario. È quanto ha evidenziato il Direttivo dell’Anma (associazione nazionale magistrati amministrativi) nei vari comunicati stampa, preoccupata del rischio che la disposizione potesse costituire un vulnus all’esercizio dell’autogoverno e –conseguentemente- all’indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, poiché si inserisce in un contesto in cui le scelte politiche sembrano non essere adeguatamente improntate al rispetto della piena indipendenza dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Ed è la ragione per cui l'Anma al Senato insisterà per l'abrogazione tout court della disposizione.
La seconda riflessione attiene all’attuale disposizione: la norma garantisce un coordinamento tra la neoistituita commissione incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del PAT nel primo triennio di applicazione e il Consiglio di Presidenza, coordinamento che per la verità, avrebbe potuto essere assicurato dall’attuale struttura organizzativa del Segretariato generale della G.A.
Sorge anche spontanea la domanda se, per questa finalità di coordinamento, i membri di diritto prescelti siano effettivamente i più titolati e idonei, a rappresentare le esigenze tecniche che possono nascere dall’entrata in vigore del PAT.
È altresì auspicabile che l’“integrazione” del Cpga nasca e termini con la fase di sperimentazione del PAT e sia realmente funzionale alla risoluzione dei problemi applicativi. La norma necessiterebbe per questo di una formulazione più completa, al fine di garantire la temporaneità della partecipazione dei componenti.
Ultima riflessione sul metodo, riflessione che vale certamente per ogni riforma ed in particolare per quella della giustizia.
La modifica della composizione del CPGA avrebbe meritato un intervento legislativo ordinario, per evitare il rischio che venissero violati i principi di rappresentatività dei magistrati amministrativi di primo grado, provocando lacerazioni non facilmente recuperabili nella categoria, la quale rispetto alle altre magistrature presenta delle anomalie (dalla nomina governativa dei consiglieri di stato, al mancato riconoscimento della anzianità nel passaggio dal primo al secondo grado), non compatibili con i principi di indipendenza e di terzietà della funzione giurisdizionale, per cui da anni si auspica una riforma organica.
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* Il titolo dell'articolo è a cura della redazione della rivista