Già su questa rivista sono apparsi alcuni articoli, anche di recente (si vedano in particolare quelli di Giovanni Zaccaro, Marco Ciccarelli e Vincenzo Amato), sui tirocini formativi svolti presso gli uffici giudiziari da giovani laureati.
Nel presente breve articolo si darà conto, pertanto, soltanto della esperienza personale di un magistrato formatore e di una stagista, onde non tediare il lettore con inutili ripetizioni.
Breve richiamo della disciplina normativa
Prima di far ciò, appare tuttavia opportuno dare brevemente conto della normativa di riferimento (chi abbia letto gli articoli citati o abbia un minimo approfondito la normativa, è invitato a saltare la lettura di questo paragrafo).
L’art. 73, comma 1°, D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, come successivamente integrato dal decreto 90/2014, prevede che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi….
È inoltre prevista la possibilità di svolgere lo stage presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa con effetti analoghi a quelli che si ottengono per gli stage negli uffici della giustizia ordinaria.
La legge cerca di incentivare il ricorso allo stage in diversi modi:
a) prevedendo, al comma 8 bis, la attribuzione agli ammessi di una borsa di studio non superiore ad € 400,00, secondo le modalità concretamente individuate dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia (anche se di fatto, allo stato, la norma è priva di attuazione, non essendo stato emesso il suddetto decreto per carenza di risorse finanziarie, come comunicato dal Ministero della Giustizia a seguito di specifica richiesta), pur escludendo l’art. 8 che lo svolgimento dello stage dia diritto ad alcun compenso e possa determinare il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi;
b) prevedendo, al comma 10, la possibilità per gli stagisti di svolgere, contestualmente allo stage, anche altre attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché ciò si svolga con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.
c) prevedendo, al comma 13, che l’esito positivo dello stage sia valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo, in quest’ultimo caso, il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame ;
d) prevedendo, al comma 14, che l'esito positivo dello stage costituisca titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato e per quelli indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisca titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
e) prevedendo, al comma 15, che l'esito positivo dello stage costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
f) prevedendo, all’art.16, che ai fini della nomina a giudice di pace non sia richiesto il requisito del superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage in esame;
g) prevedendo, in particolare modo, al comma 11 bis, che l'esito positivo dello stage costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.
Che il legislatore creda nello strumento dello stage presso gli uffici giudiziari emerge anche dalla disposizione dell’art. 50 del D.L 90/2014 conv. dalla L. 114/2014 con la quale il legislatore, nel prevedere la formazione dell’ufficio del processo, ha disposto che esso sia composto, oltre che da personale di cancelleria, anche dagli stagisti ex art. 73 del decreto-legge 69/2013 o dai laureati che svolgano la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Da tale breve e parziale excursus legislativo emerge che il legislatore, per attuare l’ufficio del processo, da più parti invocato al fine di ottenere la riduzione dei tempi di definizione del contenzioso, in assenza di risorse finanziarie (sempre su questo si cade purtroppo), ha deciso di ricorrere, a costo zero o quasi, ai giovani laureati, che potranno fornire così aiuto ai magistrati. Infatti, essendo mancanti i cancellieri in quasi ogni ufficio giudiziario, il loro apporto, ai fini della riduzione dell’arretrato, appare in prospettiva scarsamente significativo.
Tale amara constatazione non deve tuttavia dissuadere i neo laureati interessati a percorrere la strada del tirocinio formativo, potendo lo stesso rappresentare, una concreta e, forse, maggiormente proficua alternativa (rispetto alle altre cui possono indirizzarsi i neo laureati), per la formazione post universitaria non solo per coloro che hanno come obiettivo quello di affrontare il concorso in magistratura, o altri concorsi nella pubblica amministrazione, ma anche per coloro che sono interessati ad intraprendere la professione forense.
Infatti, la lunga permanenza dello stagista presso l'ufficio giudiziario a contatto con il magistrato formatore, potrà consentire allo stesso di prendere visione di un numero molto alto di fascicoli, di esaminare, dal punto di vista dell'attuazione pratica, molteplici istituti di diritto sostanziale e processuale, di comprendere il modo di operare del magistrato, cogliendo progressivamente quali sono gli elementi fondamentali alla redazione dei provvedimenti (soprattutto di quelli decisori), così da essere in grado di meglio impostare, anche nello svolgimento della successiva professione forense, gli atti che andrà a redigere.
Tale attività, se unita ad un ripasso ed all’approfondimento dei manuali studiati nel percorso universitario, consentirà agli stagisti di affrontare, con reali speranze di successo, sia il concorso in magistratura sia l’esame di abilitazione alla professione di avvocato (cui si potrà accedere dopo lo svolgimento di almeno un ulteriore semestre di pratica presso lo studio di un avvocato).
Il Punto di vista del Magistrato
Il progetto formativo
Con il presente paragrafo è mia intenzione spiegare le modalità con le quali ho deciso che lo stage (che ha ad oggetto la sola materia civile) dovesse svolgersi (essendo stato delegato alla formazione del progetto formativo dal Presidente del Tribunale), anche in accordo con il locale consiglio dell'Ordine degli Avvocati (svolgendo la stagista che mi è stata assegnata quale magistrato formatore anche la pratica forense) e con la SSPL di Pisa (frequentando la stessa anche tale scuola) e le impressioni che sto traendo (sul punto è opportuno ricordare che il progetto formativo, nel caso di specie, è stato redatto prima che il CSM, con delibera plenaria del 29 aprile 2014, approvasse la Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari).
Penso, intanto, che lo stagista non debba essere nessuno dei modelli deteriori richiamati da Giovanni Zaccaro nell’articolo pubblicato in tema su questa rivista, ma che il rapporto tra magistrato e stagista debba essere un rapporto di do ut des: formazione in cambio di aiuto nel lavoro giudiziario.
Nel caso concreto per consentire alla stagista di svolgere anche altre attività formative è stato previsto che la stessa dedichi all’espletamento dello stage due o tre giorni la settimana, di solito coincidenti con i giorni in cui tengo udienza o partecipo alle camere di consiglio.
Al fine di rendere proficuo il percorso formativo è stato previsto che la stagista:
- partecipi alle udienze tenute dal magistrato formatore e a quelle collegiali a cui partecipo;
- svolga attività di studio di fascicoli che vengono di volta in volta indicati dal magistrato formatore, provvedendo a ricerche giurisprudenziali sugli eventuali precedenti di legittimità e di merito relativi alla fattispecie oggetto del giudizio;
- provveda a formare la scheda dei fascicoli indicati dal magistrato formatore inserendola negli appunti del relativo fascicolo nel programma consolle del magistrato;
- provveda a redigere bozze di provvedimenti (decreti, ordinanze, sentenze), utilizzando il programma Consolle del Magistrato;
- provveda a controllare, anche mediante l’utilizzo della consolle del magistrato, la corretta formazione del ruolo delle singole udienze;
Concrete modalità di svolgimento dello stage
Ho subito richiesto ed ottenuto che fosse messo a disposizione della stagista un computer con il programma consolle del magistrato, a cui è stata abilitata come assistente del magistrato.
Ho spiegato le modalità di funzionamento del programma mettendo a disposizione i modelli, sì da consentirle di redigere bozze di provvedimenti, inserire annotazioni, redigere la scheda del processo e di controllare i fascicoli sul ruolo.
Successivamente la stagista si è registrata al sito della SSM, non appena quest’ultima le ha consentito di farlo, avendo così accesso ai contenuti multimediali messi a disposizione dalla Scuola stessa.
All’inizio dello stage le ho spiegato durante l’udienza, ove possibile, o al termine, i vari istituti che avevamo affrontato; nel periodo successivo, invece, mi sono soffermato soltanto sulle questioni nuove affrontate o su quelle da lei richieste.
All'inizio del periodo formativo le ho fatto redigere provvedimenti molto semplici, provvedendo poi alla loro correzione e spiegandole gli errori di diritto e di impostazione del provvedimento da me rilevati. Successivamente, quando la stagista ha acquisito una maggiore capacità nella redazione dei provvedimenti, le ho chiesto anche di redigere provvedimenti un pò più complessi.
Quando ho, altresì, percepito che aveva acquisito una certa familiarità con il programma consolle del magistrato, ha iniziato a coadiuvarmi nella redazione dei verbali di udienza con il programma consolle, che ora redige sotto il mio controllo, attività che si rivela particolarmente utile durante le udienze di espletamento della prova orale.
Impressioni sullo stage
L’avere uno stagista è a mio parere, da una parte, un “peso” per il magistrato formatore, dall'altra un buon vantaggio: “peso” perché, se ci si comporta conformemente allo spirito che sta alla base dello stage, vi è la necessità, soprattutto nel periodo iniziale, di dover spiegare allo stagista moltissime cose (con conseguente notevole dispendio di tempo).
Non può negarsi, infatti, che il passaggio dall’università, tutta improntata ad uno studio teorico, allo svolgimento dell'attività pratica non sia facile per nessuno, neppure per il più brillante laureato, che, pertanto, per comprendere le dinamiche dello svolgimento del processo civile in concreto, forte unicamente dello studio teorico fatto, ha bisogno di molteplici e costanti spiegazioni. Rappresenta, tuttavia, un vantaggio non solo perché, lo stagista, dopo l'iniziale formazione, fornisce concreto aiuto nello svolgimento del lavoro giudiziario, come detto, ma soprattutto perché, attraverso le proprie domande, spinge il magistrato formatore a ripensare alle modalità con le quali svolge il proprio lavoro giudiziario, alle prassi, ai suoi orientamenti consolidati e all’organizzazione, in genere, della propria attività.
Inoltre, a mio parere, lo stage, così organizzato, rappresenta il miglior modo per far comprendere, anche a chi poi non svolgerà la professione di magistrato, la difficoltà e la solitudine del decidere.
Consigli del magistrato agli stagisti
Nell’affrontare per la prima volta il compito di magistrato formatore sicuramente ho compiuto degli errori. Sono convinto, però, di una cosa: di averci messo e, di metterci, passione (così come sono convinto che ve la mettano tutti i colleghi che decidono o accettano di diventare magistrati formatori), cercando di trattare la stagista non come una mia subordinata, ma come un giurista in formazione, così come mi sono sempre augurato di essere trattato io sin da quando, dopo la laurea, mi sono affacciato alla concreata attività giudiziaria.
Per la poca esperienza che ho, vorrei consigliare a coloro che fossero in procinto di iniziare lo stage ex art. 73 L. 69/2013, di evitare (pur essendo consentito dalla legge) di fare troppe attività collaterali, divenendo altrimenti, a mio parere, poco proficuo; perché lo stage possa essere veramente proficuo e costituire una insostituibile esperienza formativa è, a mio parere, necessario che lo stagista abbia il tempo, nei giorni nei quali non è impegnato con le attività dello stage, di ripassare approfonditamente gli istituti teorici affrontati durante la attività giudiziaria, e successivamente, se necessario, confrontarsi sugli stessi con il magistrato formatore.
Inoltre lo stagista non deve avere mai paura di chiedere al magistrato formatore perché fa una certa cosa, se del caso dopo aver studiato l’istituto; così facendo non solo riuscirà a consolidare le sue conoscenze, ma sarà di stimolo al magistrato, spingendolo a dar conto delle proprie decisioni. Niente consolida la convinzione di operare bene o, invece, fa vacillare una convinzione reiterata solo tralaticiamente, che doverne spiegare ad un altro le sue ragioni.
Il Punto di vista della stagista
Fino a qualche mese l’art. 73 L. 98/2013 era pressoché sconosciuto agli operatori del diritto. Soltanto in pochi ne conoscevano il contenuto e parlare di “stagisti ex art. 73” lasciava spazio a molti interrogativi, i più ricorrenti dei quali potevano essere brevemente riassunti ne “ chi sono gli stagisti?”, “come accedono all’ufficio giudiziario?”.
La risposta a questi interrogativi è offerta direttamente dal dettato normativo: dall’art. 73 L. 98/2013, sopra richiamato.
Il tirocinio presso gli uffici giudiziari è prima di tutto una “palestra” per coloro che non solo vogliano intraprendere la strada della magistratura, ma anche quella forense: il contatto diretto e quotidiano con il magistrato, la partecipazione alle udienze e alle Camere di Consiglio, lo studio dei molteplici fascicoli e l’approfondimento di sempre diverse questioni giuridiche, la conoscenza del modo di ragionare dei magistrati e del loro approccio alle cause, la molteplicità delle questioni che ogni giorno invadono i tribunali, le diverse modalità di redazione di bozze di sentenze, la selezione degli atti utili ai fini del decidere costituiscono alcune delle attività che indirizzano il tirocinante verso lo studio del diritto in un’ottica nuova ed affascinante, qual è quella della magistratura ed al tempo stesso costituiscono gli elementi per “costruire” una valida e vincente difesa di parte.
Cogliere gli aspetti salienti dello studio di un fascicolo da parte di un magistrato, individuarne gli elementi di fatto e di diritto su cui il giudice basa la decisione è, senza dubbio, il quid pluris dell’avvocato, ciò che fa la differenza nella “costruzione” di una difesa efficiente.
La lente del magistrato è diversa da quella dell’avvocato e poter guardare dalla lente del primo è un’occasione unica per il tirocinante, per distinguersi dalla platea di chi non ha, e forse mai avrà, la possibilità di indossare quelle lenti.
Il tirocinante, o stagista, è il “braccio destro” del giudice che, se motivato e preparato, può davvero coadiuvarlo nelle molteplici attività che ogni giorno il magistrato è tenuto a svolgere e che, non sempre, sono conosciute agli operatori del diritto.
Il ruolo dello stagista è sempre più di rilievo nell’ambito dell’ufficio perché, sebbene non lo si debba adibire a compiti di mera cancelleria, tuttavia il suo apporto può essere fondamentale per una maggiore efficienza della giustizia italiana.
La stesura di bozze di sentenza e di provvedimenti, di schede del processo, lo studio dei fascicoli, specie di quelli meno complessi, la scrittura dei verbali da parte del tirocinante costituiscono il più importante allenamento per prepararsi ad intraprendere la carriera forense o quella di magistrato, ma al contempo rappresentano un’ottima forma organizzativa per aiutare a smaltire l’arretrato giudiziario.
Potremmo riassumere l’esperienza del tirocinante ex art. 73 L.98/2013 con l’espressione “aiutare per essere aiutati”: il suo apporto può essere utile per un miglioramento della giustizia e, al tempo stesso, costituisce un’esperienza unica per la sua formazione teorica e pratica, un percorso formativo completo ed unico che, se ben coniugato con altre attività, quali le SSPL, corsi privati di preparazione ai concorsi, può davvero imprimere ai giovani le base giuridiche necessarie per sostenere qualunque tipo di concorso o esame.
In definitiva le attività che i tirocinanti svolgono sono prima di tutto utili a loro e, in secondo luogo, ai magistrati nello snellimento dell’arretrato.
La funzionalità dello stage alla formazione del tirocinante è strettamente connessa alla disponibilità e alla professionalità del magistrato formatore; la disponibilità, la voglia di trasmettere il sapere giuridico, la pazienza di spiegare, il mettersi sempre in gioco, rendere il tirocinante partecipe di ogni decisione, sono lo stimolo continuo che rendono questo tirocinio un’esperienza formativa come poche.
Nei Tribunali i tirocinanti ex art. 73 non sono mai abbandonati: essi affiancano il magistrato in ogni sua attività sia durante le udienze che durante le attività fuori udienza, così comprendendo nei diciotto mesi del tirocinio così significhi davvero svolgere la funzione di magistrato.
Ai tirocinanti è riconosciuta la possibilità di partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati dell’ufficio e di accedere ai sistemi informatici ministeriali, l’assistenza tecnica, la possibilità di disporre di una “consolle” con profilo personale. Quest’ultima consente allo stagista da un lato di lavorare autonomamente, senza intralciare il lavoro del giudice, dall’altro di connettersi reciprocamente per scrivere provvedimenti, per controllare il fascicolo, per svolgere qualunque tipo di attività.
Come il magistrato formatore anche il tirocinante svolge una parte del lavoro a casa, in quanto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, egli si adegua all’organizzazione del primo, rispettando il modus operandi del magistrato stesso. Ciò consente di vivere serenamente il periodo di stage e di coniugarlo con altre attività e corsi di formazione.
Uno degli aspetti deteriori dello stage ex art. 73 L.98/2013 è rappresentato dalle indennità: sebbene la mancanza di un’indennità sia “compensata” dai plurimi vantaggi che al positivo superamento di questo tirocinio la legge ricollega, tuttavia la mancanza di una retribuzione o di un’indennità frustra gli effetti positivi che a questo stage si ricollegano. Nonostante la positività dell’esperienza dello stage un’indennità anche minima, funzionale a coprire le spese che ogni giorno vengono affrontate, potrebbe essere uno stimolo maggiore, non solo per il tirocinante, ma anche per gli stessi giudici che potrebbero sentirsi maggiormente legittimati a pretendere di più dai loro giovani.
Inizialmente non era previsto nessun compenso economico per le attività che i neolaureati svolgevano. Oggi, nonostante l’art. 50 bis L. 90/2014, inserendo l’art. 8 bis nel testo previgente dell’art. 73 L.98/2013, abbia previsto “l’attribuzione agli ammessi allo stage di una borsa di studio” tuttavia il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha determinato ancora l’ammontare delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al co. 8 bis art. 50 L.90/2014. In sostanza si tratta di una previsione legislativa non attuata e, stante il complesso iter di stanziamento delle risorse, lo sarà ancora per molto tempo.
Uno degli aspetti più problematici della disciplina prevista dall’art. 73 L.98/2013 è rappresentato dall’individuazione di modalità di raccordo tra lo stage e un eventuale tirocinio per l’accesso alla Professione d’Avvocato; capita, infatti, che neolaureati inizino il tirocinio presso un avvocato e, successivamente, il periodo formativo presso il magistrato: in tal caso, stante la durata complessiva di 18 mesi del tirocinio, lo stagista che non voglia perdere tempo e voglia sfruttare al massimo ogni giorno, settimana, mese del suo percorso è costretto a portare avanti, seppur con ridotta partecipazione e approfondimento, e a terminare la pratica forense per poter rientrare nei termini previsti dalla legge ai fini dell’esame di abilitazione alla professione forense.
In questi casi, in assenza di un dettato normativo chiaro circa il significato da attribuire all’espressione “collaborazione tra l’attività di formazione e il Consiglio dell’Ordine Degli Avvocati” laddove lo stage sia svolto contestualmente ad altre attività, è consigliabile la redazione di un progetto formativo condiviso tra il magistrato formatore e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al quale il praticante è iscritto in cui si determinano le modalità concrete di svolgimento dei tirocini.
Inoltre lo stage ex art. 73 L. 98/2013 è un’ottima alternativa alle SSPL sia da un punto di vista formativo che economico: infatti le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali nella maggior parte dei casi si rivelano costose e l’iscrizione alle stesse da parte dei neolaureati si giustificava, nella maggior parte dei casi, per ottenere il diploma necessario a partecipare al concorso in magistratura, prima di avere superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Oggi, tuttavia, a seguito dell’introduzione del comma 11 bis da parte della legge 90/2014 che consente allo stagista che abbia superato lo stage con esito positivo, di partecipare direttamente al concorso senza necessità di alcun titolo aggiuntivo, la partecipazione ai corsi organizzati dalle SSPL non sarà più necessaria a tale fine.