Mettere in discussione le nostre risposte al terrorismo
Il terrorismo continua a colpire il mio Paese, continua a colpire i vostri Paesi e rischia di colpire qualsiasi Paese del mondo.
La minaccia terroristica mondiale è ormai una realtà e il moltiplicarsi delle misure adottate per contrastarla, a livello nazionale e internazionale, si dimostra insufficiente.
Il problema del terrorismo è stato ampiamente esaminato e studiato, e il risultato delle riflessioni è stato recepito nelle nostre Convenzioni, nelle nostre leggi e nelle nostre strategie.
Tutti noi abbiamo cercato di comprendere questo fenomeno, e ne abbiamo analizzato le origini, le cause e le manifestazioni.
Tutti noi abbiamo studiato i sistemi migliori per prevenire il terrorismo e per sradicare questo male dalle nostre terre, dalla nostra vita, dal nostro mondo.
Abbiamo impiegato mezzi imponenti per porre fine a questo orrore.
Tutti abbiamo già pagato un prezzo troppo alto per questa battaglia: abbiamo pagato con la nostra vita, i nostri figli, la nostra sicurezza, la nostra felicità, i nostri principi e la nostra libertà.
Noi abbiamo chiamato la nostra rivoluzione, la rivoluzione tunisina, rivoluzione dei gelsomini, rivoluzione della dignità, la Primavera araba.
Avevamo appena cominciato ad “assaporare” la democrazia ed eravamo impazienti di promulgare una Costituzione degna della nostra rivoluzione, che tutela le libertà e lo Stato di diritto, quando gli attacchi dei terroristi e i nemici della democrazia hanno iniziato a colpire e ad opprimere la nostra transizione democratica, la nostra democrazia nascente.
Tutto questo ha avuto conseguenze. Anzitutto la legge del 7 agosto 2015, in materia di lotta contro il terrorismo e il riciclaggio di danaro. È una legge concepita ed approvata in un contesto di dolore e di minacce crescenti, a seguito degli attentati terroristici rivendicati dall’organizzazione dello Stato islamico.
La nuova legge antiterrorismo ha aspetti positivi, come il riconoscimento di un status giuridico alle vittime, la creazione della Commissione tunisina per la lotta contro il terrorismo, e la creazione di una struttura giudiziaria antiterrorismo.
Tuttavia gli attacchi terroristici hanno aperto la strada al ricatto “sicurezza contro libertà”, e la legge è per diversi aspetti carente in relazione al rispetto dei diritti umani. Secondo i politici, si tratta di previsioni imposte dalle circostanze ma la società civile ha espresso le sue critiche, mettendo in guardia contro le gravi minacce che si profilano per i diritti e le libertà in Tunisia.
Di conseguenza oggi ci troviamo di fronte a un terribile dilemma: l’efficacia della guerra al terrorismo comporta necessariamente il sacrificio dei diritti e delle libertà individuali?
Un dilemma che si ripropone in relazione a diversi aspetti.
- Una definizione troppo ampia e ambigua del terrorismo che può aprire la strada alla repressione di determinati atti che in base al diritto internazionale non sono di natura terroristica. Semplici manifestazioni che si svolgono in un contesto di disordini potrebbero essere qualificate come atti di terrorismo.
- La nuova legge prevede la pena di morte, una pena definitiva di inaccettabile crudeltà, anche se la Tunisia mantiene una moratoria di fatto sulle esecuzioni dal 1991.
- La legge conferisce ai Servizi di informazione e di sicurezza poteri eccezionali che permettono di prolungare la durata del fermo di polizia fino a 15 giorni, senza che la persona sospettata possa comparire davanti a un giudice e senza che le sia concessa la possibilità di comunicare con l’avvocato. Tale previsione, secondo i difensori dei diritti umani, «aumenta il rischio di maltrattamenti o di pratiche di tortura».
- La legge autorizza i tribunali a tenere udienze a porte chiuse, senza definire i criteri che debbono essere rispettati affinché si possa procedere escludendo la pubblicità. In tal modo si attribuisce ai giudici un potere discrezionale eccessivo, che rischia di compromettere il diritto a un processo equo e pubblico.
- La legge conferisce ai giudici ampia discrezionalità anche nel valutare come prova le dichiarazioni di testimoni anonimi, e ciò costituisce una lesione del diritto dell’accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico, e di ottenere la comparsa e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.
- La legge vieta l’apologia del terrorismo, in termini molto ampi che non sono conformi alle disposizioni del diritto internazionale per quanto riguarda la limitazione del diritto alla libertà di espressione. La legge prevede che chi «fa apologia ed esalta», in maniera pubblica e esplicita, atti di terrorismo o chi li ha commessi o una organizzazione o una associazione in relazione a reati di terrorismo, o ai suoi membri e alle sue attività, può essere punito con una pena che può giungere fino a cinque anni di reclusione. Questa previsione potrebbe essere utilizzata per limitare in modo ingiustificato anche la libertà di espressione di persone e di organizzazioni che esercitano questo diritto in modo legittimo.
- La legge conferisce ai Servizi di informazione e di sicurezza poteri eccezionali che permettono loro di ricorrere a «tecniche speciali di indagine»- in particolare il controllo, l’intercettazione delle comunicazioni, la registrazione delle conversazioni telefoniche e l’infiltrazione nei gruppi sospettati di attività terroristiche - nella misura in cui ottengono l’autorizzazione preventiva di un magistrato, e per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi. Durante l’ultima seduta, il Parlamento ha introdotto una garanzia contro gli abusi, prevedendo per gli agenti dello Stato una pena pari ad un anno di reclusione in caso di attività di controllo o di infiltrazione svolta senza l’autorizzazione di un magistrato.
Benché lo scopo del legislatore tunisino sia la protezione delle persone contro gli attacchi terroristici, è necessario prevedere che questo obiettivo sia perseguito salvaguardando la garanzia di un vero controllo giurisdizionale, reso nel quadro di procedure eque che escludano il ricorso alla pena di morte, e dopo che siano state svolte indagini complete, imparziali e indipendenti. Qualunque limitazione della libertà di espressione o del diritto alla protezione della vita privata dovrebbe per questo essere autorizzata solo da un’autorità giudiziaria e in un contesto di rispetto assoluto dei principi del diritto internazionale relativi alla legalità, alla legittimità dell’obiettivo perseguito dalla misura restrittiva, e alla proporzionalità di tale misura in relazione all’obiettivo perseguito.
Siamo consapevoli della gravità delle disposizioni normative che testimoniano chiaramente un orientamento volto a sacrificare i diritti umani e civili fondamentali in nome della lotta al terrorismo.
Questi gli interrogativi che si pongono:
- gli Stati sono capaci di intraprendere una guerra contro il fenomeno transnazionale del terrorismo mettendo da parte i principi universali?
- fino a che punto ci si può spingere nella limitazione delle libertà per preservare la vita dei cittadini contro il terrorismo?
- lo scopo del terrorismo è forse quello di spingere la democrazia ad autodistruggersi con le proprie armi?
Oggi noi siamo convinti che l’intervento normativo per la lotta contro il terrorismo non debba accontentarsi della repressione ma avere una duplice obiettivo, mirando anzitutto alla prevenzione e, in una fase successiva, alla repressione.
E non bisogna fermarsi alle leggi. È necessario avere una più complessa strategia di lotta contro il terrorismo.
A nostro parere la strategia antiterroristica deve basarsi su quattro elementi: prevenire, proteggere, promuovere, partecipare.
E questa strategia deve essere globale e attuata attraverso strumenti idonei: un Centro che operi a livello globale per gli studi strategici sul terrorismo; un Centro che operi a livello globale per la messa in atto della strategia antiterroristica.
Tutti abbiamo le “nostre” risposte al terrorismo, ma ci siamo preoccupati di metterle in discussione?