Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Che ne è della Giustizia, quale funzione statale?

di Adolfo di Majo
Professore ordinario Università Roma 3
Pubblichiamo l'appello promosso da alcuni professori universitari per la tutela della natura e funzione statale della Giustizia
Che ne è della Giustizia, quale funzione statale?

Esiste una profonda preoccupazione non solo da parte dei cittadini ma anche dagli stessi giudici che l’attuale linea governativa di riforma della giustizia civile abbia imboccato una strada profondamente errata e fuorviante. Il che, del resto, ha luogo non solo ora per effetto della linea governativa ma anche andando a ritroso, per i governi che hanno preceduto quello di Renzi.

L’errore profondo è consistito e consiste nella convinzione che il “nemico” da combattere sia l’eccesso del ricorso ai giudici, onde l’obiettivo da perseguire è sostanzialmente quello di ridurre il ricorso alla giustizia.

La linea riformatrice del governo conferma come un siffatto obiettivo può essere perseguito in vario modo, aumentando il costo della giustizia oppure indebolendo la componente, per così dire, pubblica o statale di essa, attraverso l’intervento di altri operatori, che di pubblico hanno ben poco.

Quanto al costo della giustizia, è sotto gli occhi di tutti che essa, se non ha raggiunto i picchi raggiunti in altri ordinamenti (ad es. Gran Bretagna), ha comunque toccato livelli assai alti, suscettibili di aumento ulteriore a seguito della eventuale nomina di arbitri (negli istituendi arbitrati), tali ormai da renderla poco praticabile per i ceti più deboli…

Quanto al secondo aspetto e cioè alla alternativa Stato – non Stato, basta pensare alla storia ormai lunga e tormentata, che ha visto l’irrompere, nell’area della giustizia civile, di persone e/o operatori di varia origine e composizione e composizione, a suo tempo, ad opera delle Sezioni Stralcio composte da avvocati e, più semplicemente, da dottori in legge, ai giudici di pace istituiti nel 1991, alla c.d. magistratura onoraria (Got) ed ora, nel progetto governativo, alla conversione degli avvocati in arbitri, nei previsti arbitrati e/o nelle forme della “negoziazione assistita”.

Del resto, anche l’inevitabile svuotamento degli organici, specie a livello apicale (dei Presidenti di Tribunale o di Corti d’Appello e/o di Sezioni di essi), creato dall'improvviso abbassamento dell’età a 70 anni (anziché a 75), e, vista la irrealizzabilità in tempi brevi del loro rimpiazzo, dati i tempi biblici dei concorsi di immissione dei giovani, quasi come se la Giustizia non avesse bisogno, forse più di altri comparti, di persone fornite di esperienza e saggezza, e quindi anche di età, non può non andare contro ogni progetto di efficienza e di affidabilità.

Il prezzo della alternativa Stato – non Stato è sotto gli occhi di tutti. Alla (ma solo) apparente celerità delle decisioni (con l’obiettivo della eliminazione dell’arretrato) ha corrisposto sovente il grave abbassamento della qualità delle decisioni, per non dire della loro insostenibilità, e non solo dal punto di vista del rispetto della legge e del diritto, con l’intasamento inevitabile delle sedi in cui quelle stesse decisioni sarebbero state impugnate.

E su ciò è da ritenere che possa fare ben poco, quale palliativo, l’introdotta responsabilità civile dei giudici.

Oggi l’irruzione degli avvocati, improvvisatisi arbitri (su accordo delle parti!), e nominati da Consigli dell’Ordine, segue il palese rifiuto dello Stato a voler, esso, amministrare giustizia, considerata ormai una funzione non più centrale tra quelle pubbliche ma gradualmente da ridurre e/o addirittura da dimenticare, per aprire a forma di “giustizia privata”.

Peraltro, il corso della giustizia, già “biblico”, dovrebbe ora arrestarsi in attesa che si dia risposta, anche da parte del giudice togato, alla attuabilità e/o legittimità dell’accordo compromissorio con cui le parti dichiarano di volere fare a meno del giudice, così da dar luogo alla traslatio judicii. A tacere della inevitabile complicazione allorquando tale traslatio debba avere luogo in sede di appello.

E così, in definitiva, fingendo di dimenticare che il bisogno di giustizia non è un capriccio delle parti, a tal punto da costringerle a mettersi d’accordo e/o delegando ad altri il potere di accordarsi, bensì un bisogno reale, che nasce sul terreno della violazione dei diritti e dell’illegalità, e cioè proprio su di un terreno ove è la sovranità dello Stato a doversi fare sentire, attraverso lo jus dicere.

Ben altra deve essere la via che occorre imboccare ed è quella del potenziamento dell’amministrazione della Giustizia, considerata quale servizio fornito ai cittadini, così come la scuola e la sanità, per la soddisfazione di un diritto fondamentale, previsto dalla Costituzione (art. 24).

E la via non passa per la alternativa Stato - non Stato, che sostanzialmente si risolve nel rifiuto di fornire il servizio bensì nel rafforzamento della sua struttura e composizione, e ciò sia del personale giudicante (si pensi al tanto declamato ufficio del Giudice) come di quello amministrativo.

Così come una via ordinamentale potrebbe essere una riflessione sui gradi di giudizio che la giustizia deve percorrere, che non è detto (neanche in base alla Costituzione) debbano essere tre o quattro!

Inoltre la Cassazione deve (tornare ad) essere un mezzo “straordinario” di impugnazione, cui debbono accedere preferibilmente avvocati che non trattino il merito dei giudizi, come accade in altri Paesi (ad es. Francia).

In conclusione, è quasi un paradosso il fatto che, se con riguardo al lavoratore, si parli oggi di “contratto a tutele crescenti”, per il cittadino, sul terreno della giustizia civile, la tutela si manifesta sempre più “decrescente”!


Caro Presidente, da quanti (giudici, professori e avvocati) vivono quotidianamente l’esperienza del processo civile e che ne conoscono pregi e difetti Ti viene rivolto l’invito ad abbandonare l’indirizzo che hai scelto, perché inutile e dannoso, per scegliere quello del potenziamento delle strutture, sia in persone che cose, della Giustizia Civile e dell’introduzione di modifiche ordinamentali che ne semplifichino radicalmente l’iter (quale ad es. l’abolizione di uno dei gradi di merito) e ne garantiscano, in primo luogo, l’affidabilità (come il ritorno alla Collegialità del giudice di primo grado).

Condividono il messaggio i Proff.ri di procedura civile Antonio Carratta, Giorgio Costantino, Girolamo Bongiorno, Bruno Sassani, Bruno Capponi. 

21/10/2014
Altri articoli di Adolfo di Majo
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
La giustizia disciplinare dei magistrati. Natura del procedimento, ruolo e organizzazione della Procura generale della Corte di Cassazione. Quali prospettive a seguito dell'istituzione dell'Alta Corte Disciplinare?

Ancora di recente, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che, in ragione della natura giurisdizionale del procedimento disciplinare sin dalle sue fasi iniziali, ne restano riservati gli atti. La Procura Generale della Corte di cassazione, titolare del potere di iniziativa disciplinare, ha strutturato il servizio in modo da poter operare secondo schemi trasparenti una quanto più efficiente opera di filtro capace di selezionare le notizie di rilievo disciplinare: ha d’altro lato ritenuto di dare pubblicità ai criteri secondo i quali si perviene alla archiviazione della notizia, pubblicando le “massime” più significative, in grado di orientare i magistrati, ed i cittadini, circa le linee interpretative seguite. Quali di questi approdi sono stati considerati dal legislatore che si propone di riformare l’art. 105 della Costituzione? La lettura dello scarno testo della norma come si vorrebbe riformata solleva interrogativi, riflessioni critiche, serie perplessità.

19/06/2024
Il sorteggio per i due CSM e per l’Alta Corte disciplinare. Così rinascono corporazione e gerarchia

Nella scelta del sorteggio per la provvista dei membri togati dei due CSM separati e dell’Alta Corte disciplinare c’è qualcosa che va oltre il proposito di infliggere una umiliazione alla magistratura. E’ il tentativo di far rivivere una concezione della magistratura come “corporazione” indifferenziata, nella quale non sono ravvisabili - e comunque non sono legittime - diverse idealità e diverse interpretazioni degli interessi professionali. E’ solo in quest’ottica infatti che si può ritenere che ciascuno degli appartenenti al “corpo”, anche se scelto a caso, possa rappresentarlo nella sua interezza e decidere in suo nome. In questa visione della magistratura si esprime una logica di “restaurazione” che mira a cancellare e a smentire il percorso culturale, ideale ed istituzionale compiuto dalla magistratura negli ultimi cinquanta anni, appiattendola sull’unica dimensione di un corpo indistinto di funzionari, portatori di elementari interessi di status e di carriera cui ciascuno di essi può attendere in nome e per conto degli altri senza bisogno di scelte o investiture rappresentative. 

30/05/2024
Negoziare in ambito familiaristico: tra innovazione e nuove responsabilità degli avvocati negoziatori

La scarna disciplina della negoziazione assistita nelle procedure familiaristiche fa nascere molti interrogativi su nuove competenze e, soprattutto, accresciute responsabilità dell’avvocato negoziatore. Questo lavoro ha inteso evidenziarle e, nel contempo, esaminare, attraverso la comparazione di Protocolli e Linee Guida, le criticità nascenti dalle macroscopiche divergenze nelle richieste delle Procure in tema di produzioni documentali e controlli; produzioni che, di contro, nelle procedure giurisdizionali la riforma Cartabia ha preteso con estremo rigore.

04/03/2024
Giudice predibattimentale e giudice del dibattimento: quali rimedi in caso di mancata osservanza della regola della diversità del giudice? La parola alla Consulta

Pubblichiamo un’interessante ordinanza, con la quale il Tribunale di Siena ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla prosecuzione del giudizio dibattimentale, successivamente alla celebrazione dell’udienza di comparizione predibattimentale disciplinata dagli artt. 554-bis e ss. c.p.p.

01/03/2024
APP, cronaca necessaria di un annunciato ma utile flop

La cronaca dei fatti, e la disamina delle ragioni, che hanno portato al disastroso varo, col DM 29.12.2023 n. 217, del Processo Penale Telematico a mezzo dell’applicativo APP, un esito “annunciato” ma dal Ministero ritenuto senza alternative in funzione degli obiettivi PNRR, da un lato interpellano C.S.M. ed associazionismo giudiziario a seguire l’epocale transizione digitale con visione di ampio respiro e con protagonismo istituzionale e dall’altro si profilano utili a comprendere quali dovranno essere, e quali non potranno mai più essere, le direttrici di costruzione e le modalità evolutive del Processo Penale Telematico.

31/01/2024
Tempi di discussione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e nuovo rito civile

L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.

07/12/2023
Ragionevole previsione di condanna e ragionevole prognosi di prescrizione: un’ordinanza del GIP di Siena

Pubblichiamo un provvedimento nel quale viene respinta una richiesta di archiviazione del procedimento formulata sul presupposto che il rischio-prescrizione impedisca di formulare una "ragionevole previsione di condanna"

30/11/2023
Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato

La c.d. riforma Cartabia ha apportato significative modifiche al procedimento per i reati “a citazione diretta”. L’instaurazione del procedimento con decreto di giudizio immediato promette un’accelerazione procedimentale; tuttavia, il silenzio del legislatore in ordine all’individuazione del giudice competente ad emettere il decreto di giudizio immediato ha determinato incertezze interpretative, da poco risolte da una prima decisione della Cassazione, qui commentata.

05/10/2023
Introduzione. La riforma del sistema penale

L’entrata in vigore della riforma del sistema penale ha fatto gridare molti operatori alla catastrofe. Ma – posto che non stiamo lasciando alle nostre spalle il migliore dei mondi possibili – è forse il caso di accettare che questa riforma è quella che – alle condizioni date – era possibile realizzare. Il disegno riformatore – pur tra luci e ombre – fa intravedere una qualche possibilità di superamento di alcune delle disfunzioni del sistema penale previgente. Il compito di risolvere le criticità e, soprattutto, di valorizzare gli aspetti positivi della riforma è ora consegnato a operatori ed interpreti; ma non solo: è auspicabile che tutte le istituzioni pubbliche e il mondo del cd. "privato sociale" si sentano coinvolti nell’opera di inclusione sociale che è tra i tratti più caratterizzanti della riforma.

18/07/2023
©   Questione Giustizia -  ISSN: 2420-952X
Questione giustizia è una pubblicazione online
editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583
direttore editoriale: Nello Rossi
vicedirettori: Vincenza (Ezia) Maccora e Rita Sanlorenzo
sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma
segreteria di redazione: Mosè Carrara
segreteria di redazione online: Sara Cocchi
indirizzo di posta elettronica: redazione@questionegiustizia.it

Informativa sulla privacy
Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Powered by Nimaia