La legge 71 del 2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – entrata in vigore lo scorso giugno dopo un lungo iter di lavori parlamentari, è stata voluta per prevenire i danni, talvolta irrimediabili, delle manifestazioni di abuso, vessazione e denigrazione che attraversano il web e che hanno come protagonisti degli adolescenti. La legge lega la sua ideazione ed approvazione alla storia di una giovane vittima suicidatasi a Novara nel 2013 dopo la divulgazione di video che la ritraevano incosciente a causa dell’alcool mentre dei ragazzi simulavano un rapporto sessuale con lei. La prima firmataria della proposta di legge fu, infatti, la senatrice Elena Ferrero, ex insegnante di musica della ragazza.
La vicenda di Novara non è certo l’unica a riguardare un cattivo utilizzo delle nuove tecnologie, sebbene molti casi non raggiungano la notorietà dei media nazionali. Più recentemente la cronaca ci ha fatto conoscere la vicenda di un ragazzo catanese oggetto di un linciaggio mediatico e di un’aggressione fisica per avere pubblicato sulla sua pagina Facebook un post su Sant’Agata, patrona della città, considerato irriguardoso da una folla di giovani e fanatici “devoti”. E da ultimo ha ottenuto un certo risalto mediatico il caso delle sessanta ragazzine modenesi, le cui foto e filmati autoerotici, condivisi tra amiche in un gruppo su WhatsApp, sono poi diventati di dominio pubblico sul web, forse a causa dell’azione vendicativa dell’ex fidanzato di una delle minori.
La legge 71/2017 ha il merito di ritenere il cyberbullismo una priorità per le politiche educative e rende ineludibile il dialogo tra diverse istituzioni per riconnettere le fila di una rete protettiva e responsabilizzante che prevenga o recuperi le degenerazioni di un uso scorretto di Internet.
Suscita, tuttavia, qualche perplessità la scelta del legislatore di considerare solo il cyberbullismo e non anche il bullismo, così come inizialmente previsto nella proposta di legge, in quanto la prevaricazione che si agisce off-line spesso è in un continuum con quella mediatica, all’interno di un circolo vizioso dove talvolta è difficile stabilire se l’origine o l’epilogo della prevaricazione avvenga in un ambiente digitale o nella relazione face to face. Anche la definizione adottata per qualificare il cyberbullismo (art. 1) potrebbe generare qualche difficoltà interpretativa in quanto scompare la caratteristica della ripetitività della condotta che la letteratura scientifica ritiene un requisito essenziale insieme alla prevaricazione e alla disparità di potere tra il cyberbullo e la vittima, con il rischio di includere tra le manifestazioni del fenomeno anche comportamenti isolati ed accidentali. Per «cyberbullismo» la norma intende infatti «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».
La norma colloca la prevaricazione on-line nel solco della devianza minorile da fronteggiare con interventi eminentemente di natura preventiva ed educativa. Non vengono istituite nuove fattispecie di reato, in quanto le condotte inquadrabili all’interno del fenomeno possono sostanziarsi in diverse tipologie di illeciti che trovano già una previsione penalistica (es. il reato di diffamazione ex art. 595, comma 3 cp, l’istigazione e aiuto al suicidio ex art. 580 cp, la minaccia ex art. 612 cp, gli atti persecutori ex art. 612-bis cp, l’accesso abusivo a un sistema informatico e telematico ex art. 615-ter cp, etc.). Intento del legislatore sembra piuttosto quello di dare un assetto sistematico ed organico alle iniziative di prevenzione e di educazione valorizzando il protagonismo della scuola. Non a caso, l’articolo 3 prevede che al Miur spetti il coordinamento di un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio. La composizione di tale organismo vede la presenza a titolo gratuito di rappresentanti qualificati di vari ministeri (Interno, Istruzione, Università e ricerca, Lavoro e politiche sociali, Giustizia, Sviluppo economico, Salute) ed di altre istituzioni (es. Autorità per le garanzie delle comunicazioni, Garante per l’Infanzia e Adolescenza, Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, Garante per la protezione dei dati personali) nonché referenti di associazioni di comprovata esperienza nella protezione dei diritti dei minori, delle tematiche di genere, del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, di rappresentanti di associazioni di studenti e genitori e, infine, degli operatori che forniscono servizi di social networking o della rete Internet. Entro 60 giorni dalla sua istituzione il tavolo formula un piano di azione integrato per il contrasto e per la prevenzione del cyberbullismo realizzando, altresì, un sistema di raccolta dati anche in collaborazione con le forze di polizia (in particolare la Polizia postale e delle comunicazioni). Tale piano sarà integrato da un codice di co-regolamentazione, vincolante per tutti gli operatori della rete Internet.
La scelta di porre il coordinamento del tavolo sotto l’egida del Miur conferma la finalità preventiva ed educativa della legge e la concezione dell’istituzione scolastica come agenzia educativa privilegiata per la possibilità di intercettare almeno potenzialmente l’intero universo dei minori. Sebbene gli episodi di abuso e di prevaricazione on-line non sempre trovino i loro antecedenti in relazioni avviate all’interno dei percorsi di istruzione e di formazione o interessino studenti italiani, in quanto potrebbe capitare che il cyberbullo oppure la vittima possano essere residenti in due Stati diversi, la norma persegue la strategia politica di formare le nuove generazioni alla cittadinanza digitale e ad un corretto esercizio di diritti e doveri nello spazio di azione e di espressione garantito dal web. Investire di questo compito la scuola non vuol dire però esonerare le famiglie da analoghe funzioni. L’obbligo e il diritto costituzionalmente sancito in capo ad ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli (ex art. 30 Cost.) con il mutamento sociale si è arricchito di nuove accezioni e contenuti e, in una società sempre più globalizzata e tecnologica, non può non misurarsi con la media education. L’evoluzione delle competenze educative genitoriali diviene, quindi, la cartina di tornasole dei cambiamenti sociali, nel solco del diverso rapporto tra uomo e donna, come anche tra le generazioni. A fronte di tali considerazioni e malgrado il Legislatore all’art. 1 riconosca il legame profondo che ogni ragazzo intrattiene con il suo nucleo familiare, tanto da prevedere che la condotta lesiva possa configurarsi anche in presenza di un attacco mediatico ad uno o più familiari dello stesso minore, non viene esplicitato il riferimento alla famiglia come agenzia di educazione primaria. Se rappresentanze di associazioni di genitori sono previste nella composizione del predetto Tavolo tecnico, i genitori del ragazzo sono espressamente menzionati ai fini della possibilità di chiedere «l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso attraverso la rete internet», richiesta che può essere avanzata anche dalla stessa vittima ultraquattordicenne (art. 2) e compaiono come soggetti titolari di un diritto di informazione qualora il dirigente scolastico venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, in quanto lo stesso dirigente deve avvisare tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti (art. 5). Infine, la presenza degli esercenti la potestà genitoriale è richiesta nell’art. 7, ai fini dell’accompagnamento del minore cyberbullo davanti al questore per la procedura di ammonimento. Quest’ultimo istituto, già previsto nei casi di stalking, è un provvedimento amministrativo che può essere richiesto, nelle more di una querela o una denuncia, presso qualsiasi ufficio di polizia ed è ipotizzabile che esso possa includere specifiche prescrizioni per il minore. In ogni caso i suoi effetti cesseranno al compimento dei diciotto anni del ragazzo.
Sorprende come il legislatore non abbia sottolineato la necessità che genitori si rendano sempre parte attiva nell’orientare i loro figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie e nel presidiare tale uso, come naturale estensione ed integrazione dei doveri educativi di cui sopra, e non è peregrino temere, a fronte del protagonismo educativo scolastico, il rischio di una parallela deresponsabilizzazione e delega genitoriale. Tale pericolo forse potrebbe essere fugato nel caso in cui le iniziative di informazione e prevenzione previste dal suddetto piano di azione integrato (art. 3, comma 2) dalle «periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione» predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3, commi 4 e 5) e dai «progetti elaborati dalle reti di scuole» in collaborazione con i servizi e le istituzioni locali (art. 4, comma 4) nonché dalle «istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» (art 3, comma 5) siano veramente nelle condizioni di incrementare non solo la coscienza critica e il senso di responsabilità dei ragazzi, ma anche le competenze di media education dei loro genitori, nei limiti delle risorse economiche messe a disposizione.
In attesa della formale istituzione di un Tavolo tecnico nazionale, non abbiamo ancora un piano di azione integrato, ma il Miur ha recentemente adottato (ottobre 2017) così come previsto dall’art. 4, comma 1, le nuove Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo [1] che aggiornano le analoghe Linee emanate nel 2015 [2]. Sulla scorta delle indicazioni previste dall’art. 4, comma 2 della legge n. 71/2017, la governance del Miur deve includere «la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’Istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti». Fondamentale in quest’ottica la figura del docente referente come «interfaccia con le forze di Polizia, con i Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo» [3]. Le nuove Linee guida, in continuità con le strategie scolastiche pregresse, richiamano i contenuti e le prassi dell’iniziativa Generazioni Connesse, offrono indicazioni pratiche per la segnalazione dei casi di abuso e ribadiscono l’importanza di un articolato sistema di prevenzione del cyberbullismo, sia a livello centrale che regionale e periferico, sottolineando, altresì, la necessità che i Regolamenti di Istituto e i Patti di corresponsabilità tra scuola e famiglie includano le misure di intervento adottate. Inoltre, le Linee evidenziano come sia «auspicabile che il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti, ove la scuola non disponga di adeguate risorse» [4].
La nuova normativa apre quindi le porte ad un’intensa collaborazione interistituzionale che in qualche territorio è stata anticipata e preparata dall’istituzione di specifici Tavoli locali. Ed è auspicabile che ciò possa inaugurare una nuova stagione di progettualità integrate, che, pur su un aspetto contingente e settoriale come la prevaricazione e l’abuso che i giovani manifestano attraverso il web, possa ricordare il metodo della concertazione e della co-costruzione delle politiche minorili territoriali proprio della legge n. 285/97, recante Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. Tuttavia, il livello di creatività e di efficacia delle progettualità che le varie realtà locali sapranno esprimere sarà più l’esito di variabili situazionali e del capitale umano di cui ogni territorio dispone che non di norme di legge.
*In copertina, un fotogramma dal film Disconnect (H. A. Rubin, 2012)
[1] Vedi Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, Ottobre 2017, consultabili su http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0.
[2] Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, Aprile 2015, consultabile su http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf.
[3] Vedi Aggiornamento Linee di Orientamento, pag. 3.
[4] Ibidem, pag. 9.