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Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile»

di Bruno Capponi
Ordinario di diritto processuale civile LUISS Roma
Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile»

1.- È stato presentato l’11 marzo 2015 alla Camera (un mese dopo la sua formale approvazione in Consiglio dei Ministri) il disegno di legge delega «per l’efficienza del processo civile» (atto n. 2953/C/XVII).

L’atto parlamentare si compone di n. 60 pagine.

Le prime 24 sono dedicate alla relazione illustrativa. Seguono la relazione tecnica (pp. 25-28) col suo allegato a p. 29 (dati statistici su procedimenti iscritti e contributi unificati riferiti alle sezioni specializzate in materia di impresa), l’analisi tecnico-normativa (pp. 30-36), l’analisi dell’impatto della regolamentazione – AIR (pp. 37-52) e finalmente il testo del disegno di legge delega (pp. 52-60) che si compone di un solo articolo composto di sei commi.

Essendo l’articolato a tal punto generico da non consentire alcuna ragionevole previsione circa il contenuto delle future norme delegate, risulta opportuno muovere dall’esame della relazione tecnica (le cui proposizioni si ripetono senza variazioni anche nell’analisi tecnico-normativa e nell’AIR).

Si tratta d’un documento che esordisce brevemente sul processo di cognizione anche nelle sue fasi di impugnazione (pp. 1-5), per poi illustrare con ben maggior dettaglio la divisata disciplina delle sezioni specializzate in materia di impresa (pp. 6-10) e di famiglia (pp. 6-15) per poi ritornare sul giudizio di primo grado (pp. 15-19), sulle impugnazioni e soprattutto sul giudizio di legittimità (pp. 19-23), sul processo di esecuzione (pp. 23-24), sui procedimenti speciali e soprattutto sull’arbitrato (p. 24). Temi, gli ultimi due (Libri III e IV), cui si dedicano sintetiche e, come vedremo, non strettamente pertinenti considerazioni.

L’impressione è che i passi riservati alla riforma generale svolgano soltanto un ruolo di contesto per i settori che all’evidenza più interessano il proponente: impresa e famiglia.

Forse al d.d.l. avrebbe dovuto essere imposto un titolo che suonasse: «Norme in tema di sezioni specializzate per l’impresa e la famiglia e altre disposizioni sul processo civile».

 

2.- Prima di qualsiasi altra considerazione sul merito delle proposte, come deducibile dalla relazione illustrativa, va notato che il tutto è retto dalla clausola di c.d. invarianza finanziaria, giusta la quale «all’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (così la relazione tecnica, in fine).

Siamo cioè, ancora una volta, al cospetto di una programmata riforma “a costo zero” che incide soltanto sulle norme processuali.

 

3.- Nella relazione – non si può non notarlo – compaiono qui e là proposizioni piuttosto bizzarre. Eccone dei saggi:

- «il giudizio pende dall’iscrizione a ruolo (da effettuarsi nei dieci giorni successivi alla notifica dell’atto di citazione)»: p. 3, prima colonna;

- «nessun obbligo ha la parte di articolare mezzi di prova in una delle prime due memorie, ben potendo inserirle a verbale in uno degli atti introduttivi e indifferentemente in una delle due prime memorie»: pag. 3, seconda colonna;

- i termini di 60 gg. per lo scambio delle conclusionali e di 20 gg. per lo scambio delle repliche rappresentano «tre mesi sottratti alla disponibilità (del giudice)»: pag. 4, prima colonna; termine “perso” e “incontrollabile” aggiunto a quello dell’art. 163 bis c.p.c. che «grava già la durata del processo di un tempo indeterminato che tuttavia incide sulla durata complessiva del procedimento senza che il giudice possa, unilateralmente, intervenire sulla stessa» (pag. 3, prima colonna);

- «l’udienza di precisazione delle conclusioni dovrebbe essere il termine ultimo per l’attività difensiva dell’avvocato, magari prevedendo lo scambio delle memorie conclusionali precedentemente a tale udienza» (pag. 4, prima colonna); tema – evidentemente a scanso di equivoci – riproposto a pag. 18, prima colonna, sotto il capitolo L’udienza di precisazione delle conclusioni, ove si ribadisce che «si propone di invertire … la sequenza procedimentale attualmente in vigore, prevedendo lo scambio delle memorie conclusionali prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni»;

- «il giudice di appello potrebbe motivare nel modo sommario di sempre, ovvero anche richiamando la motivazione adottata dal primo grado» (pag. 5, seconda colonna);

- nel giudizio di appello «strutturato in forma impugnatoria» si dovrebbe prevedere «l’ampliamento dell’utilizzo del provvedimento dell’ordinanza (soggetta a ricorso per cassazione) in funzione decisoria» (pag. 20, seconda colonna);

- «la sentenza della Suprema Corte dev’essere atto di autorità motivato anche solo con riferimento ai propri indirizzi e, comunque, secondo un’assoluta esigenza di sintesi» (p. 23, seconda colonna);

- da notarsi anche, a proposito della progettata riforma dell’art. 360 bis c.p.c., il passaggio che accenna alla «difficoltà di comprendere il significato del numero 2)» (p. 23, prima colonna), con evidente sottovalutazione dell’ossimoro del n. 1) che, letteralmente inteso (si tratta dell’ormai famoso «confermare o mutare»), consentirebbe alla Corte di dichiarare inammissibile qualsiasi ricorso (ragion per cui della norma si tende a fare applicazioni non troppo rigorose);

- sempre a proposito del giudizio di legittimità, da notare anche l’espressione «cosiddetto filtro a quesiti» (p. 20, seconda colonna) che integra un vero falso storico, essendo a tutti noto che i quesiti di diritto non furono concepiti, nel 2006, come un filtro per l’accesso all’organo di legittimità e che essi vennero aboliti, nel 2009, appunto per l’improprio e spesso irragionevole utilizzo che ne andava facendo la Corte.

 

4.- Lasciando da parte i dettagli, pure non trascurabili, occorre registrare che la relazione indica, quanto al processo di cognizione ordinaria, due principali obiettivi di riforma: a) la comprensibilità del processo, precondizione della sua eticità, tale che «le parti debbono sapere chi, almeno in astratto e con una sensata prognosi, vincerà o perderà» (pag. 2, prima colonna); b) la speditezza, perché il processo «deve risolvere una lite in atto con una decisione attuale e non con l’epitaffio di una lite che non c’è più» (ibidem).

Criticando il sistema del triplice termine di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c., si vorrebbe un’udienza di prima comparizione «spartiacque definitivo tra prospettazione e ricerca della soluzione» (p. 3, prima colonna); scambi di scritti, se necessari, dovrebbero precedere l’udienza di prima comparizione, così come lo scambio delle conclusionali dovrebbe precedere l’udienza di precisazione delle conclusioni (ma non spiega, la stessa relazione, come le parti potrebbero scambiarsi i loro scritti conclusionali ancor prima di conoscere le rispettive, definitive conclusioni; d’altra parte, la stessa relazione non spiega per quale ragione le parti dovrebbero impegnarsi nel giudizio comprensibile, se già sanno “chi vincerà o perderà”).

I tempi morti del processo sembrano quelli previsti a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, laddove non autonomamente gestibili dal giudice: così il termine dilatorio per la costituzione in giudizio del convenuto e i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche, cui va aggiunta, sebbene c’entri poco, la sospensione feriale: ne riesce evidente che «occorre intervenire fissando un principio di delega volto a razionalizzare i termini processuali e a semplificare i riti processuali mediante l’omogeneizzazione dei termini degli atti introduttivi» (p. 4, prima colonna). All’analisi non si sottrae l’attuale comma 6 dell’art. 183, posto che «il primo anno dalla notifica della citazione è sostanzialmente perso nell’inattività … occorrono quasi due terzi del primo anno di pendenza della causa (e spessissimo un anno intero e oltre) perché il giudice istruttore, nell’udienza ex art. 184 c.p.c., possa decidere, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., circa la rilevanza e l’ammissibilità delle prove richieste dalle parti e quindi aprire la fase istruttoria o far entrare immediatamente la causa in decisione» (p. 16, prima colonna). Insomma, l’attuale fase introduttiva è «tempo inutilmente e irrimediabilmente perso» (ibidem), «vera e propria perdita di preziosissimo tempo processuale» (p. 16, seconda colonna).

Sembra quindi opportuno abbracciare, immediatamente dopo lo scambio degli atti introduttivi, la soluzione dei «termini diversificati per le parti a seconda di chi sia il primo a dover rispondere al precedente atto della parte avversaria» (p. 17, seconda colonna): fuor di metafora, quando il convenuto sia costituito, l’attore. Dopo l’attore, il convenuto (si continua a ragionare sempre come se nel giudizio possano esserci soltanto due parti).

In ultimo, si auspica un sempre maggiore ricorso alla proposta di conciliazione (art. 185 bis c.p.c.), anche in funzione di smaltimento dell’arretrato (p. 19, prima colonna).

Una sola notazione: in moltissimi uffici giudiziari i tempi di fissazione del sommario sono ben più lunghi del termine ex art. 163 bis c.p.c. assegnato “discrezionalmente” dall’attore senza possibilità d’intervento del giudice. Se infatti questi è costretto dai numeri del suo ruolo ad una logica di auto-protezione, non è detto che gestirà al meglio i tempi del singolo processo: com’è dato registrare con preoccupante regolarità quando questi dipendono soltanto da lui.

 

5.- L’appello dovrebbe essere strutturato «in forma impugnatoria … cerniera tra l’accertamento dei fatti (demandato al giudice di primo grado) e il controllo di legittimità (demandato in ultima istanza alla Corte di cassazione)» (p. 19, seconda colonna). Il riferimento all’“ultima istanza” è coerente con l’obbiettivo di fare già del giudizio di appello un gravame a critica limitata: esso dovrebbe prevedere due soli motivi, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale (sulla falsariga del n. 3 e del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.); l’errore manifesto nella valutazione dei fatti (il dominio del n. 5, prima che l’improvvida riforma estiva del 2012 ne riformulasse il testo). L’appellante dovrebbe osservare più strettamente i requisiti a pena di inammissibilità dell’attuale art. 342 c.p.c. (il c.d. appello motivato) e dovrebbe rafforzarsi il divieto dello jus novorum, da estendersi addirittura alle nuove deduzioni e ragioni in diritto (ma non si accenna al problematico rapporto col principio jura novit curia).

Insomma, la relazione illustrativa parla di un appello più sclerotizzato che mai: anticamera, con funzione di deflazione, dello stesso giudizio di legittimità.

Si è già detto che il giudizio di appello potrebbe essere definito con ordinanza o con richiamo integrale alla motivazione resa dal giudice di primo grado.

 

6.- Per la Corte di cassazione si propone una revisione del giudizio camerale, tale da renderlo simile a quello penale, ma anche la misura organizzativa dell’ufficio del giudice di cassazione con la collaborazione di neo-laureati indicati dai presidi delle facoltà di giurisprudenza (ora direttori del dipartimento: la cosa deluderà gli stagisti “del fare”) o quella dell’utilizzo come consiglieri dei magistrati addetti al Massimario.

Sorprendentemente, la relazione parla di un controllo in sede di legittimità della motivazione, quantomeno nei casi di grave e insanabile contraddittorietà o di grave e insanabile insufficienza (p. 22, seconda colonna), saldandosi con la nota giurisprudenza delle Sezioni Unite.

L’argomento della brevità degli atti in rapporto al principio di autosufficienza recepisce anch’esso l’attuale orientamento di legittimità (indicazione e non trascrizione), con la precisazione che i documenti su cui il ricorso si fonda debbono, sebbene già in atti, essere di nuovo prodotti in allegato al ricorso (p. 22, seconda colonna).

 

7.- Sul processo esecutivo, la proposta si limita all’applicazione del procedimento sommario in tutte le opposizioni esecutive (con l’esclusione, forse, dell’opposizione a precetto) e l’ampliamento dell’art. 614 bis c.p.c. che dovrebbe abbracciare qualsiasi statuizione condannatoria.

 

8.- Sui procedimenti speciali (p. 24) l’esposizione diviene particolarmente confusa: si parte dalla translatio judicii tra giudice e arbitro per approdare alla decisione delle questioni di giurisdizione e alla semplificazione degli atti processuali che dovrebbe derivare dall’entrata a regime del PCT: argomento che, stranamente, è trattato soltanto con riferimento al Libro IV del codice.

 

9.- Se dalla relazione illustrativa si scende all’esame dell’articolo unico recante la delega legislativa, si osserva che il comma 1, il più dettagliato, è dedicato al tribunale della famiglia e delle imprese (che abbiamo già identificato come la principale preoccupazione del proponente: p. 53-56) mentre i successivi commi, piuttosto anodini, sono dedicati al rito di cognizione ordinaria (p. 57-60).

In maniera assai sintetica, i princìpi e criteri direttivi aggiungono, alle espressioni della relazione, la necessità che tutte le sentenze, di primo e secondo grado, siano provvisoriamente esecutive (sebbene si parli di “provvisoria efficacia”).

Si riafferma il carattere chiuso dell’appello con l’introduzione di “criteri di maggior rigore” sia quanto alle prescrizioni a pena di decadenza (la motivazione) sia quanto ai nova, sia quanto alle questioni pregiudiziali di rito, con l’unico abbandono della prescrizione – che certamente non ha dato i frutti sperati e anzi s’è rivelata un aggravio per quelle Corti che abbiano tentato di dare applicazione alla riforma – circa la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame (art. 348 bis).

Per la Cassazione, ad integrazione di quanto esposto nella relazione illustrativa si parla della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni e dell’adozione di modelli sintetici di motivazione.

 

10.- Non è facile valutare la portata del disegno di legge delega, che costituisce l’attuale e sola proposta del Governo per il rilancio della giustizia civile.

Certamente va detto che, se il testo dell’articolato non dovesse cambiare all’esito dell’esame parlamentare, ben difficilmente esso potrebbe essere promulgato: la violazione dell’art. 76 Cost. è davvero lampante. Lo stesso rapporto quantitativo tra l’articolato e gli altri elementi – tutti necessari – dell’atto parlamentare è testimonianza plastica dell’inesistenza di congrui princìpi e criteri direttivi che, non a caso, allo stato possono essere ricavati soltanto dall’esame della relazione illustrativa.

Questa, abbiamo detto, non soltanto presenta una preoccupante serie di incongruità, ma soprattutto nulla propone di davvero innovativo per l’uscita dall’emergenza “a costo zero”.

Non si vorrà certo credere che l’inversione tra scritti e celebrazione delle udienze – lo spostamento dei tasselli d’un mosaico che da tempo perde i suoi pezzi – possa risolvere la crisi della cognizione ordinaria; e facciamo grazia della proposta che antepone conclusionali a conclusioni.

Non si comprende perché la soluzione organizzativa dell’ufficio del giudice venga divisata per la Cassazione, e non anche per qualsiasi ufficio giudiziario – soprattutto di primo grado dove potrebbe produrre i risultati migliori.

Né si comprende perché della sinteticità degli atti si parli soltanto per la Cassazione e per i procedimenti speciali, ai quali soltanto risultano inoltre dedicati i brevi cenni sul PCT. (E poi, di grazia, cosa c’entrano i procedimenti speciali con la decisione delle questioni di giurisdizione?).

Ciò che difetta è una genuina visione d’insieme; la proposta di radicalizzazione dei respingimenti in sede di impugnazione dà per scontato che il percorso sinora compiuto – a colpi di decreti-legge e leggi di stabilità, mortificando qualsiasi dibattito culturale – sia corretto, e al più vada di poco razionalizzato.

L’idea che la situazione attuale possa essere corretta grazie a piccoli ritocchi “miracolosi” è senz’altro da respingere; così come è da respingere l’idea che al carico arretrato in primo grado possa ovviarsi con la proposta conciliativa del giudice.

Già il Ministro Orlando aveva ottimisticamente parlato, mesi fa, di eliminazione dell’arretrato grazie agli arbitrati “traslati” verso i Consigli dell’Ordine; ma l’indicazione di rimedi miracolistici che, a breve termine, si rivelano per quel che sono – palloni che miseramente si sgonfiano – non può che aggravare la sensazione di disagio e abbandono che investe oramai tutti gli operatori della giustizia.

Si continua a esaltare l’importanza del giudizio di primo grado, a detrimento delle impugnazioni.

La sentenza di primo grado e d’appello dovrebbe diventare immediatamente “efficace” anche per le tutele dichiarativa e costitutiva, e non solo per quella condannatoria: ma tutti sanno che i problemi applicativi non derivano dall’espressione utilizzata nell’art. 282 c.p.c. (“esecutiva” in luogo di “efficace”) bensì dalla difficoltà di immaginare lo stop-and-go allorché si parli di status o di trasferimento dei beni soggetti a trascrizione (come ha notato il documento approvato il 13 marzo 2015 dall’Associazione tra gli studiosi del processo civile). Cambiando una parolina si può spostare un problema che impegna dottrina e giurisprudenza dall’entrata in vigore del novellato testo dell’art. 282 c.p.c.?

Il rafforzamento dell’esistente – valorizzazione esagerata del giudizio di primo grado, respingimento del contenzioso specie quanto alle fasi di gravame, traslazione dei contenziosi verso sedi alternative private – non può essere la soluzione credibile alla crisi che attanaglia la giustizia civile.

 

11.- Occorre trovare il coraggio di guardare in faccia la realtà.

Per sperare in una ripartenza della giustizia civile, macchina fortemente inceppata, occorre anzitutto fornire ai giudici civili strumenti adeguati. Con le attuali risorse non è pensabile un’inversione di rotta nell’amministrazione della giustizia civile, quale che sia la legge processuale da applicare.

Un giudice civile non dovrebbe avere un ruolo superiore alle cinquecento cause. Tale carico, opportunamente gestito, dovrebbe evitare il consolidamento delle prassi di trattazione “al buio” (che costituiscono il normale andamento delle cause civili nonostante le riforme susseguitesi a ritmo incessante dal 1990, come pure l’attuale relazione illustrativa lamenta). Un ruolo di ragionevoli dimensioni consentirebbe al giudice una gestione effettiva del contenzioso che potrebbe essere differenziato per oggetto, udienze, adempimenti, tempi.

Va risolto il problema della scopertura e dell’adeguamento degli organici, e non coi pannicelli caldi della magistratura onoraria.

Occorre aumentare il numero dei giudici civili, diminuire il carico di ruolo di ciascun giudice. Il problema che ci ha portati sull’orlo del baratro non è legato alle regole che disciplinano il processo, ma esclusivamente alla mole del contenzioso riversato sui giudici.

Se è vero che che il problema principale è quello dell’arretrato, che ammonta a milioni di processi, è altrettanto vero che esso va risolto con importanti misure organizzative che privilegino una risposta interna alla struttura giudiziaria. È irresponsabile pensare che l’arretrato civile possa essere smaltito da organismi ad hoc, ovvero con adempimenti che invoglino le parti a ricercare un’intesa.

Va preso atto che se le parti vanno in tribunale non è per conciliarsi – cosa che potrebbero fare altrove anche senza necessità d’una normativa ad hoc. Nessun ospedale chiede al paziente di impegnarsi a guarire da solo.

 

12.- Occorre puntare sui giovani. Attualmente, i laureati in giurisprudenza (diploma di laurea quinquennale) possono facilmente arrivare ai trent’anni senza riuscire ad avere serie esperienze lavorative. La tendenza del nostro legislatore è stata negli anni quella di non adeguare il numero dei magistrati togati; si è preferito moltiplicare le figure di magistrati onorari, da un lato per il loro minor costo, dall’altro lato per non ingigantire i ruoli della magistratura ordinaria. Gli stessi magistrati hanno favorito l’affermarsi di tale tendenza, preoccupati da quello che – con espressione che sembra evocare mostri – viene spregiativamente indicato come reclutamento straordinario.

E invece, è proprio un reclutamento straordinario che serve. Le riforme realizzate litteris dal 1990 in poi hanno prodotto un esito fallimentare perché avrebbero dovuto essere, se non surrogate, quantomeno accompagnate da importanti misure organizzative. Se una struttura giudiziaria crea arretrato occorre metterla nella condizione di non crearlo più.

Occorre un reclutamento di giovani, che nei primi anni delle loro funzioni siano destinati a integrare un ufficio di supporto del giudice, imparando sul campo il non facile mestiere della giurisdizione. Avvalendosi di questi giovani (potrebbero essere gli stagisti “del fare”, che passano ben diciotto messi presso gli uffici giudiziari), ogni giudice civile dovrebbe poter delegare almeno compiti di organizzazione del proprio ruolo: l’esame preliminare dei fascicoli; l’individuazione di corsie differenziate che tengano conto dell’oggetto e delle necessità istruttorie dei singoli contenziosi; la stessa istruttoria, o parti di essa; lo studio dei fascicoli, l’esame delle questioni controverse e le ricerche di giurisprudenza; la redazione di schemi di provvedimenti, o anche dei provvedimenti più semplici.

Leggere e correggere, non più scrivere ex novo. La situazione cambierebbe rapidamente.

Un ufficio organizzato, diretto dal giudice, deve poter indirizzare ogni singola causa lungo il percorso più idoneo, al fine di poterla definire nel più breve termine senza rinunciare ad alcuna garanzia.

Le misure organizzative debbono integrarsi con la modifica delle norme processuali, che pure è necessaria.

 

13.- Il vizio più grave dell’attuale giudizio di cognizione di primo grado è quello di essere rigido e massificato; concepito come un modello fisso e immutabile qualsiasi ne sia l’oggetto, e calibrato sulle esigenze di cause enormemente complesse e perciò bisognose di trattazioni estremamente articolate. Nell’attuale contesto ogni trattazione diventa una faticosa e spesso stucchevole ripetizione di scritti, inutile monumento al già detto; gli adempimenti più importanti dell’intero giudizio sono di necessità rinviati a sedi esterne, mentre l’udienza dinanzi all’istruttore è spesso un luogo dove nulla viene deciso se non l’assegnazione di termini per lo svolgimento di attività da compiersi fuori dal processo.

Questo modello, che non risponde ad alcuna logica di organizzazione, deve essere smantellato.

Occorre qualcosa di più leggiero, plasmabile, adattabile alle esigenze del singolo caso concreto, una volta che il processo possa essere sin dall’inizio conosciuto dal giudice – come dovrebbe appunto essere, e di norma non è – e in conseguenza indirizzato verso modalità adeguate di applicazione dei princìpi di contraddittorio e difesa. La fase introduttiva del giudizio, purtroppo, è diventata una struttura rigida, ingessata, costrittiva; l’attuale art. 183 c.p.c. afferma il “diritto” di una parte di decidere – anche contro il parere dell’altra e del giudice – che la fase introduttiva del giudizio di ordinaria cognizione debba obbligatoriamente dipanarsi mediante lo scambio di ben quattro atti scritti prima che il giudice possa accostarsi alle questioni istruttorie. Si tratta d’un modello illogico, che non può favorire né l’ordinata trattazione di tutti i giudizi, semplici e complessi, né la loro definizione in tempi ragionevoli.

Collocare gli scambi scritti prima o dopo l’udienza (come propone la relazione illustrativa) non può spostare il problema.

È il modello di base a dover essere ristrutturato.

 

14.- Se quindi si può consentire – con vari distinguo – sulla critica al modello di processo attualmente vigente, non possiamo che energicamente dissentire sui rimedi che propone il d.d.l. delega.

Esso parte dall’idea che l’esistente possa essere razionalizzato esaltandone le caratteristiche: processo di primo grado a preclusioni rigide, efficacia immediata della sentenza, appello quale revisio cassatoria, Cassazione autoritaria riaffermatrice della propria giurisprudenza consolidata (al punto da proporre il consolidamento per legge dei suoi orientamenti), impugnazioni in generale soggette a mutevoli filtri di ammissibilità.

Questo modello processuale non funziona, e lo abbiamo sperimentato negli ultimi anni.

E neppure ci piace: non ci piacerebbe neppure se funzionasse; ma se funzionasse resteremmo in silenzio.

Sarebbe il caso che il Ministro e la sua commissione ministeriale uscissero dal chiuso dei gabinetti per riavviare un proficuo dialogo coi destinatari delle riforme: alla luce di quello che vediamo, non potrebbero che trarne grandissimi vantaggi.

 

 

31/03/2015
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