Nel disperato tentativo di conseguire, a costo zero, il “rilancio” del giudizio di cognizione ordinaria di primo grado, il d.d.l. 2953-A, approvato nel febbraio scorso dalla Commissione Giustizia della Camera, sembra muovere dalla distinzione tra giudizi di competenza decisoria collegiale (attuale art. 50-bis c.p.c.), il cui novero andrebbe ampliato «in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» (art. 2-bis d.d.l.) e giudizi di competenza decisoria del giudice singolo, da trattare col rito sommario che, traslocato dal Libro IV al Libro II, assumerebbe la denominazione «rito semplificato di cognizione di primo grado» perdendo (litteris) la qualificazione di «sommario» (che lo aveva appunto fatto collocare, con scelta dubbia invero dai più criticata, tra gli speciali sommari dopo il monitorio e la convalida).
I giudizi collegiali sarebbero soggetti al rito ordinario senza possibilità di disporre il passaggio a quello semplificato (art. 2-quater d.d.l.), quelli monocratici resterebbero soggetti al semplificato senza possibilità di passaggio al rito ordinario (art. 2-ter d.d.l.). Due giudici diversi, che applicano riti diversi destinati a non comunicare.
Il rito ordinario resterebbe quel che è, nonostante l’art. 183 c.p.c. con le sue note appendici di trattazione scritta (comma 6) e i suoi bypass verso conciliazioni e sommario non abbia dato ottima prova. L’impressione è che i giudizi collegiali verranno lasciati a loro stessi, tanto da non prevedere neppure esili ritocchi del rito (esclusivo strumento al quale l’attuale legislatore affida le “riforme” della giustizia civile).
Il nuovo rito semplificato presenterebbe, rispetto all’attuale sommario, un più penetrante potere organizzativo del giudice singolo che, nel rispetto del principio del contraddittorio (curioso che lo si debba ricordare), acquisterebbe la “facoltà” di assegnare termini perentori per la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni nonché per le deduzioni istruttorie (art. 2-ter d.d.l.). Il tutto perseguendo l’obiettivo di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo» (art. 2 d.d.l.).
Il collegio, però, potrà decidere a seguito di trattazione orale (art. 2-sexies d.d.l.) con conseguente ristrutturazione della fase decisoria (ma l’art. 2-sexies d.d.l. richiama sorprendentemente l’art. 190-bis c.p.c., norma introdotta dalla legge n. 353/1990 e poi abrogata dal d. lgs. 51/1998). L’art. 2-septies d.d.l. è di difficile comprensione, richiamando esso il contenuto dell’attuale art. 187, commi 1 e 2, c.p.c. (la c.d. rimessione anticipata), che non è mai stato abrogato.
Si rinuncia all’idea, propria del d.d.l. governativo, di assegnare efficacia immediata a tutte le sentenze di primo grado (anche, cioè, a quelle di accertamento mero e costitutive). Sul punto non si può non consentire, stante le difficoltà della materia dimostrate dagli orientamenti di legittimità che pure hanno fatto registrare caute aperture ma anche repentini ripensamenti (rinviamo, per brevità, al nostro Orientamenti recenti sull’art. 282 c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 265 ss.).
Sul carattere bizzarro di molti passaggi (specie della relazione) del d.d.l. governativo ci siamo già espressi (cfr. Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile», in questa Rivista, 31 marzo 2015); a quelle considerazioni non possiamo che rinviare. Ma dopo il passaggio parlamentare il testo continua a presentare criticità.
Ciò di cui va preso atto – con sconcerto – è che, dopo un lunghissimo e altalenante percorso riformatore iniziato con la legge n. 353/1990 – i cui “lavori preparatori” erano nella nota proposta di riforme urgenti di Fabbrini, Proto Pisani e Verde – il punto di arrivo è proprio nel risultato che quegli illustri studiosi intendevano scongiurare: la sommarizzazione indiscriminata del processo civile di ordinaria cognizione.
Non ci si può nascondere, infatti, che, salvo ristrutturazioni impreviste (e, certo, non auspicabili) dell’art. 50-bis c.p.c. col ritorno al giudice collegiale di primo grado – obiettivo che sarebbe contrario non tanto alle riforme realizzate dal 1990 in poi, quanto alle realtà recepite da innumerevoli raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – il processo ordinario di primo grado di più comune applicazione diverrebbe quello “semplificato”, vale a dire l’attuale “sommario” a suo tempo (2009) concepito sulla falsariga del procedimento cautelare (art. 669-sexies c.p.c.) con l’aggiunta, forse, di un (ulteriore) potere direttivo del giudice che, condizionato dall’applicazione del canone della ragionevole durata, potrebbe dar luogo a risultati sorprendenti (sufficiente il rinvio a Verde, Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata, in Il difficile rapporto tra giudice e legge, Esi, Napoli, 2012).
E non si può non notare che il giusto processo «regolato dalla legge» (art. 111, comma 1, Cost.) esprime un principio fondamentalissimo in ragione del quale dev’essere la legge, e non il giudice, a dettare la disciplina del processo, specie di quello “ordinario” perché vocato alla tutela normale. Ne deriva l’illegittimità di quei processi (o almeno di quei processi su diritti) nei quali l’esercizio dei poteri del giudice e delle parti non sia preventivamente regolato dalla legge per essere lasciato alla discrezionalità dell’ufficio, sia pure da esercitarsi entro limiti posti dai princìpi costituzionali (ciò avviene anche allorché la legge processuale detti una norma “in bianco”, lasciando a chi ha la direzione del procedimento un’ampia libertà di individuare modi, forme e termini sia pure nel rispetto dei princìpi fondamentali, quali ad esempio quello della domanda o del contraddittorio – ai quali dobbiamo aggiungere, ora, quello di ragionevole durata, che però ha giustificato applicazioni contrastanti con gli altri princìpi).
Quindi il senso della norma costituzionale è chiarissimo con riguardo al processo su diritti che ha luogo nelle forme dell’ordinaria cognizione regolata dal Libro II del codice; più sfumato in rapporto ai processi di cognizione speciale, ai procedimenti speciali di cui al libro IV, ad altri procedimenti regolati da leggi speciali ove il discorso non può esser quello della meccanica e aproblematica trasposizione delle soluzioni tecniche adottate in rapporto al processo di cognizione ordinaria. Non a caso, il proprium della tutela sommaria, cautelare, camerale, interinale etc. rispetto alla tutela ordinaria si coglie proprio sul riflesso della diversa qualità degli accertamenti sui fatti rilevanti ai fini del decidere (perché la tutela sommaria comporta di per sé accertamenti e verifiche parziali, superficiali, incompleti e via discorrendo).
Già da tempo la Corte costituzionale (con l’avallo costante della Corte di cassazione) afferma, quanto alla possibilità che la legge preveda riti diversi da quello ordinario (pure non preregolati per legge come quest’ultimo) che «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo» (Corte cost. 27 ottobre 2006 n. 341, 14 dicembre 2004 n. 386, 14 ottobre 2005 n. 389, 10 luglio 1975 n. 205), riaffermando «la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi» (così ancora Corte cost. 23 gennaio n. 10, Corte cost. 29 maggio 2009 n. 170, Corte cost. 20 giugno 2008 n. 221, Corte cost. 10 maggio 2005 n. 194; v. anche Corte cost. 23 gennaio 2013 n. 10, Corte cost. 20 giugno 2008 n. 221, Corte cost. 10 maggio 2005 n. 194; Corte cost. 10 luglio 1975 n. 202).
Ma, quando è il rito della cognizione ordinaria a diventare “sommario”, sebbene pudicamente il legislatore intenda ora chiamarlo “semplificato” (ma la sostanza non cambia, mentre il riferimento a poteri discrezionali del giudice non può che indurre a serie preoccupazioni alla luce delle varie applicazioni del principio di ragionevole durata), è evidente che il termine di paragone salta. Saltano le diversità di disciplina, costituzionalmente giustificabili, tra il modello “prototipo” del processo su diritti (Corte cost., 15 maggio 1995, n. 177) e quelli che intorno gli fanno corona, avendo sempre nel primo il proprio riferimento perché solo portatore di quel coerente complesso di garanzie che nel linguaggio costituzionale determinano la sua “giustizia”.
Si tratta di un risultato davvero disperante. Ma che è il frutto coerente della scelta di non rafforzare gli uffici giudiziari, adeguandoli ai crescenti carichi della domanda di giustizia (rinviamo, per più ampio discorso, al nostro Salviamo la giustizia civile. Cosa dobbiamo dare, cosa possiamo chiedere ai nostri giudici, Milano, 2015). Le riforme fatte sulla carta, a costo zero (la formula burocratica: «senza variazioni di bilancio»), giocando sulle parole senza variare la sostanza degli istituti, ritoccando i riti qui e là secondo una tendenza che impone quello cautelare come il rito normale, traslocando gli istituti da un Libro all’altro del c.p.c., dimidiando i termini senza alcuna giustificazione (e utilità pratica) non possono che produrre simili risultati; e ancor più disperante è il dover prendere atto che ciò sembra avvenire nell’apparente indifferenza delle categorie chiamate ad applicare la legge del processo, le quali, anche per il loro assordante silenzio, sono tutte responsabili dell’irreversibilità della crisi della nostra giustizia civile.
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(sui progetti di riforma del processo civile si rinvia anche al n.4/2015 della rivista trimestrale)