SOMMARIO: 1) La Sezione dei g.i.p. – g.u.p. nell’ambito del tribunale ordinario. 2) La figura del Coordinatore della Sezione dei g.i.p. – g.u.p. nell’Ordinamento Giudiziario ... 3) … e nella Circolare Tabellare. 4) L’assegnazione dei procedimenti e la sorveglianza.
1) La Sezione dei g.i.p. – g.u.p. nell’ambito del tribunale ordinario.
Pur toccando aspetti di carattere generale, dedicheremo questo breve scritto soprattutto ad una delle articolazioni di maggiore delicatezza dei nostri tribunali: la sezione dei giudici per le indagini preliminari (g.i.p.) e per l’udienza preliminare (g.u.p.).
La delicatezza deriva, ovviamente, dalle molteplici competenze funzionali di questi magistrati; competenze che incidono pesantemente su beni essenziali della persona (libertà personale, proprietà, diritto d’impresa, libertà di comunicazione, ecc.).
È soprattutto per questa delicatezza che, non solo fra gli addetti ai lavori, si è dibattuto polemicamente su quelle funzioni, il cui esercizio è stato ritenuto in particolare (da taluni) troppo “appiattito” sulle iniziative dei pubblici ministeri, ed incapace di controllarle efficacemente, tradendo perciò lo spirito originario del Codice Vassalli.
È probabilmente per questo che sia l’ordinamento giudiziario (R. D. n. 12 del 1941) che la regolamentazione c. d. “tabellare” hanno voluto dedicare a queste articolazioni del tribunale ordinario un’attenzione particolare1.
Ci fermeremo poi ad esaminare in particolare il ruolo del magistrato coordinatore di queste sezioni.
Il magistrato coordinatore della sezione rappresenta una figura ordinamentale riconosciuta a livello di legge ordinaria (dalla quale trae le linee fondamentali), e poi regolata nei dettagli dalla “normativa tabellare”.
Ciò posto, va detto che non sempre i g.i.p. / g.u.p. sono organizzati in una sezione del tribunale.
Infatti, le strutture di cui stiamo parlando possono assumere (all’interno del tribunale ordinario) o le forme di un Ufficio g.i.p. / g.u.p. (inteso come mera organizzazione di persone e di mezzi, nell’ambito della pubblica amministrazione giudiziaria), o le forme di una Sezione autonoma del tribunale.
Ciò deriva dal fatto che la divisione del tribunale in sezioni è prevista come modulo organizzativo solo eventuale dall’art. 46 dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. n. 12 del 1941).
Questa disposizione, infatti, prevede che il tribunale ordinario “può” essere costituito in più sezioni (comma 1), le quali costituiscono ripartizioni interne del tribunale medesimo, riconosciute a livello di legge ordinaria dallo stesso O. G., che ne detta la disciplina essenziale.
Peraltro (fatta salva la disciplina posta dallo stesso legislatore ordinario), in materia di sezioni di tribunale le regole sono fissate soprattutto dall’organo di autogoverno della magistratura (C.S.M.).
Sulla base della discrezionalità riconosciuta dal primo comma dell’art. 46 O.G., la scelta stessa di articolare il tribunale ordinario in sezioni è riservata dal legislatore al c. d. “procedimento tabellare”2, previsto dall’art. 7 bis dell’O.G., nella parte in cui prevede (v. comma 1), per quanto ci riguarda, che la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47 bis, secondo comma, sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.
Puntualmente, e di conseguenza, la Circolare Tabellare3, al punto 18.1, prevede che “L’eventuale organizzazione dell’ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell’ufficio.”
Ciò significa appunto che, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di rango primario, la decisione circa la costituzione e il funzionamento delle Sezioni del Tribunale è rimessa alla “tabella” dell’ufficio (una sorta di discrezionalità vincolata).
Nei casi in cui la scelta organizzativa “tabellare” sia quella della costituzione in sezioni, queste ultime (ai sensi del comma 2 dell’art. 46 cit.) possono di regola essere promiscue o meno.
Ivi infatti è previsto che nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente4, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello.
Eccezionalmente le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono devolute ad una o più sezioni “separatamente”.
Per quanto riguarda le funzioni di g.i.p. e di g.u.p.5 il legislatore (art. 46 cit.), probabilmente sull’onda di un’opinione pubblica sovente critica circa l’operato di questi organi (spesso percepiti come eccessivamente “remissivi” rispetto alle richieste dei pubblici ministeri), ha fatto una scelta “forte”, consistita nel prevedere l’esistenza di una sezione autonoma del tribunale, con la sola eccezione di quegli uffici di così piccole dimensioni da non consentire alcuna articolazione interna in sezioni.
Infatti, il comma terzo dell’art. 46 cit. prevede che “In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare”.
Il testo inequivocabile del comma terzo cit. contempla, quindi, tribunali che siano divisi almeno in due sezioni (promiscue o meno), ed impone, su tale sola premessa, l’obbligatoria istituzione di una sezione dei g. i. p. e g. u. p. 6.
Viceversa, ancora il testo della disposizione (“tribunale ordinario costituito in sezioni”) sembra escludere l’esistenza di un tribunale costituito da una sezione promiscua e da un’autonoma sezione g.i.p. – g.u.p., appunto perché la sezione g.i.p. – g.u.p. presuppone logicamente “a monte” l’esistenza di ameno due sezioni.
La volontà del legislatore di costituire un’autonoma sezione g.i.p. / g.u.p., evidentemente al fine di non distogliere il relativo personale da altri impegni, risulta di tutta evidenza da un’altra norma.
Infatti, tanto il legislatore ha “voluto” l’esistenza di un’autonoma sezione dei g.i.p. – g.u.p. che per essa ha concepito una vistosa eccezione in tema di organico delle sezioni7.
Il quinto comma dell’art. 46 cit. impone, infatti, un limite numerico minimo per la costituzione di una sezione, nel senso che “I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque.”
Viceversa per la Sezione g.i.p. – g.u.p. il legislatore ha previsto che tale limite non opera8.
La scelta radicale del legislatore è stata quindi nel senso che, a parte il caso dei piccoli uffici non divisi in sezioni, deve essere obbligatoriamente istituita la Sezione g.i.p. – g.u.p., foss’anche costituita da un solo magistrato.
Peraltro il par. 26.3 della Circolare Tabellare prevede che alle sezioni g.i.p./g.u.p. dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità, deve comunque essere assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all’organico dell'intero tribunale9.
Da parte loro, i dirigenti degli uffici devono espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali10.
Si nota tuttavia una (almeno apparente) parziale divergenza fra l’art. 46 dell’O. G. e la normativa tabellare, proprio in tema di costituzione della Sezione g.i.p. – g.u.p. .
Infatti, fin dalla Relazione illustrativa della citata Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, lett. F), si è detto che con specifico riferimento alla sezione g.i.p./g.u.p., è stata introdotta la disposizione per cui l’obbligo di istituzione della sezione autonoma scatta solo se l’ufficio è diviso in più di due sezioni.
In conformità a questa premessa, il punto 26.1 della Circolare Tabellare prevede che “La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in più di due sezioni”.
Si prospetta quindi un conflitto sul punto fra norma di legge ordinaria (che impone la costituzione della sezione g.i,p. / g.u.p. già quando il tribunale è diviso in due sezioni), e regola tabellare (che fa scattare l’obbligo solo quando il tribunale è diviso in almeno tre sezioni).
Evidentemente il conflitto suddetto non sussisterebbe ove si intendesse la regola tabellare nel senso che in quel numero minimo (tre sezioni) sia compresa anche la Sezione g.i.p. / g.u.p. .
Nella suddetta Relazione illustrativa (lett. F cit.) si delinea inoltre quella distinzione di cui sopra si diceva fra sezione ed ufficio dei g.i.p. / g.u.p. .
Ivi infatti si chiarisce il pensiero dell’organo di autogoverno, nel senso che, motivando adeguatamente sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta, sarà ad esempio possibile, in uffici piccoli e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, inserire tabellarmente i magistrati con funzioni GIP e/o GUP, all’interno dell’unica sezione promiscua o della sezione penale (in cui pure sarà costituito l’ufficio GIP/GUP affidato ad un coordinatore), con possibilità di partecipazione anche al lavoro dei giudici del dibattimento (come nel caso dei turni per i processi con rito direttissimo).
Dunque, accanto alla sezione g.i.p. / g.u.p. viene concepita dall’organo di autogoverno un’entità minore (non più la sezione, ma l’“ufficio” g.i.p. / g.u.p.).
E’ lo stesso organo di autogoverno a evidenziare la naturale differenza fra “sezione” e “ufficio” dei g.i.p. / g.u.p. : non avendo l’ “ufficio” g.i.p. / g.u.p. autonomia rispetto alla sezione (promiscua o penale) di cui fa parte, i magistrati g.i.p. – g.u.p. potranno essere impegnati anche come giudici del dibattimento, ivi compresi soprattutto i turni per i processi con rito direttissimo.
Si noti però che, secondo il pensiero dell’organo di autogoverno, l’“ufficio” dei g.i.p. – g.u.p. è un’entità organizzativa comunque dotata di una qualche autonomia, visto che è affidata anch’essa ad un coordinatore.
Ma quali sono, a questo punto, i poteri – doveri del magistrato coordinatore di un “ufficio” g.i.p. – g.u.p. facente parte integrante della sezione promiscua o della sezione penale ?
E’ difficile dirlo, per mancanza di una regolamentazione di questa oscura figura.
Probabilmente egli si deve muovere in un binario che da una parte è costituito dalla disciplina del coordinatore della sezione (dato che, nel lessico tabellare viene evocato il termine “coordinatore”), ma che dall’altro consiste nella subordinazione ai poteri del presidente della sezione di cui l’ufficio g.i.p. – g.u.p. fa parte.
In altre parole, il coordinatore dell’ “ufficio” dei g.i.p. / g.u.p. esercita i poteri del coordinatore della sezione, ma nel rispetto dei poteri – doveri del presidente di sezione.
Ne derivano poteri – doveri del tutto residuali, posto che l’art. 47 quater dell’ O.G. prevede che il presidente di sezione dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione (e collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio).
Tornando ora al suddetto apparente contrasto fra O.G. e Circolare tabellare, a proposito di quante siano le sezioni preesistenti (due o tre) che rendono obbligatoria la costituzione della sezione autonoma dei g.i.p. – g.u.p., si tratta comunque di un contrasto facilmente risolvibile (a parte l’interpretazione adeguatrice di cui sopra si è detto).
E’ noto, infatti, che la circolare in generale è un atto non avente carattere normativo, e in ogni caso le circolari illegittime sono disapplicabili e non vincolanti, non hanno rilevanza determinante nella genesi di provvedimenti, e non producono effetti direttamente in capo ai cittadini11.
A maggior ragione ciò vale per la riserva di legge dettata in materia di pubblici uffici dall’art. 97, comma 2, Cost.
A questo destino non si sottrae nemmeno la Circolare Tabellare di cui trattasi.
Ne consegue la prevalenza dell’art. 46 dell’O.G. sulla Circolare tabellare, per cui la mera divisione in sezioni (anche due soltanto) impone la costituzione della sezione g.i.p. – g.u.p., senza che esista un numero minimo di magistrati che ne debbano fare parte.
Per completezza giova osservare, peraltro, che il suddetto punto 26.1 della Circolare Tabellare, a parte la sua illegittimità, modifica il presupposto dell’obbligo di costituzione della Sezione GIP / GUP, ma non pone certo alcun divieto di costituirla.
In altre parole, ove si finisca per disapplicare la norma di legge ordinaria invece che la regola tabellare, a parte l’errore grossolano che si commetterebbe, verrebbe ad essere limitato il presupposto dell’obbligo di costituire la sezione g.i.p. – g.u.p. (non più due sezioni preesistenti, ma tre); e tuttavia resterebbe ovviamente integra la facoltà di costituirla pur quando non sia obbligatorio farlo, secondo la discrezionalità prevista dall’art. 7 bis dell’O. G. (mancanza di obbligo non significa divieto).
Di conseguenza, sempre ragionando per assurdo, per rispondere alla domanda se in un tribunale ordinario diviso in due sezioni esista una sezione, o invece solo un ufficio, dei g.i.p. – g.u.p. bisognerebbe a quel punto analizzare la tabella ivi vigente, cogliendo soprattutto il dato distintivo delle funzioni svolte dai magistrati g.i.p. – g.u.p. (promiscue o meno rispetto ai magistrati addetti al dibattimento).
Infine, il punto 26.5 della Circolare Tabellare conferma quella distinzione di cui si è detto fra “Sezione” g.i.p. / g.u.p. e “Ufficio” g.i.p. / g.u.p. .
Ivi infatti è previsto che la sezione o l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l’ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell’udienza preliminare (salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità).°°°°
2) La figura del Coordinatore della Sezione dei g.i.p. – g.u.p. nell’Ordinamento Giudiziario ...
In tema di direzione delle Sezioni g.i.p. / g.u.p. si rendono opportuni alcuni chiarimenti a proposito della figura ordinamentale del presidente di sezione (ben definita) e di quella (meno definita) del magistrato coordinatore della sezione (nel nostro caso: della sezione g.i.p. / g.u.p.; ma questa figura ha valenza generale).
Di fondamentale importanza è l’art. 47 bis dell’O.G., che si occupa in genere della “Direzione delle sezioni”.
Questa disposizione rende evidente che il legislatore ha scisso un binomio che altrimenti sarebbe sembrato indissolubile, e cioè quello fra sezione e presidente di sezione12.
In altre parole, è resa chiara dal legislatore l’esistenza di sezioni prive di presidenti di sezione.
Il comma primo dell’art. 47 bis cit. prevede, infatti, che “Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione”.
Questo è dunque il caso ordinario, e cioè quello in cui ad ogni sezione corrisponde un “posto” tabellare di presidente di sezione.
Ma questa corrispondenza biunivoca è solo un’eventualità.
Il comma successivo prevede infatti che nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'“organizzazione del lavoro” della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'art. 7 bis dello stesso O.G. .
La disposizione è chiarissima, quindi, nel prevedere “tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione”, e nei quali tuttavia sussista una divisione in sezioni, tanto che la norma si deve occupare dell’organizzazione del lavoro della sezione.
Questo fenomeno ordinamentale è confermato dall’art. 47 ter dell’O.G., il quale in tema di “Istituzione dei posti di presidente di sezione” prevede che nei tribunali costituiti in sezioni ai quali (tribunali) sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
Si tratta quindi di una scelta che il legislatore ha rimesso all’organo di autogoverno della magistratura (“possono”), limitandosi a dettare i suddetti requisiti minimi, ed in particolare il suddetto rapporto numerico.
Ma il legislatore ha avuto cura di eliminare anche quei minimi requisiti (“Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma …”) per alcuni settori del tribunale ritenuti particolarmente delicati, fra i quali infatti ritroviamo anche (“… tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative…”) le “sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare”.
Ne consegue che la sezione dei g.i.p. – g.u.p. vede accentuarsi la sua specialità, perché non solo può essere costituita (come si è visto: art. 46, u.c., O.G.) senza un limite minimo numerico di magistrati, ma anche l’istituzione del relativo posto di presidente di sezione è sganciata dal limite numerico minimo che vale per gli altri presidenti di sezione.
Comunque, lo stesso legislatore, nel comma terzo dell’art. 47 ter cit., ha reso ancora più evidente l’ipotesi (ammissibile) in cui proprio la sezione g.i.p. – g.u.p., pur essendo costituita, non sia presieduta da un presidente di sezione13.
Ivi infatti ha previsto che in alcuni tribunali ordinari di particolari dimensioni ed importanza la sezione dei g.i.p. – g.u.p. deve essere diretta da un presidente di sezione14.
La norma, quindi, prevede a contrario e implicitamente (ma chiaramente) l’esistenza di sezioni g.i.p. – g.u.p. che non sono dirette da un presidente di sezione.
Poiché quindi sia in natura che nella mente del legislatore non può esistere una struttura “acefala”, lo stesso legislatore ha concepito una figura di magistrato che da un lato è istituito da una norma primaria (l’art. 47 bis, comma 2, dell’O.G., appunto), ma che d’altro lato viene designato nelle “tabelle”, e quindi sulla base della normativa tabellare dettata dallo stesso C.S.M. .
Quali sono i poteri – doveri di questo soggetto ordinamentale?
Intanto, l’art. 47 bis cit. si limita a definire le sue funzioni come “organizzazione del lavoro”.
L’espressione, come si vede, è molto ampia.
L’esistenza e i contorni di questa figura sono ulteriormente definiti dall’art. 7 ter dell’O. G. , nel tema (assai delicato) dell’assegnazione degli affari.
Il suo comma primo prevede infatti che l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione “o dal magistrato che la dirige”, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.
Quindi, in modo inequivocabile questa disposizione prevede, in alternativa al presidente di sezione, un soggetto ordinamentale del quale peraltro indica con chiarezza il ruolo di direzione della sezione (“magistrato che la dirige”) 15.
In modo altrettanto inequivocabile il comma primo dell’art. 7 ter cit. , attribuisce allo stesso magistrato (quale species del genus “direzione”) la “assegnazione degli affari” “ai singoli collegi e giudici”.
E’ ovvio che la norma si riferisce anche al Coordinatore della Sezione GIP / GUP, ma comunque ciò è reso ancora più chiaro dal fatto che il secondo periodo del comma primo in commento si occupa proprio della “assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari”.
Possiamo dunque riassumere le funzioni del coordinatore della sezione (anche dei g.i.p. - g.u.p.) utilizzando la lettera adottata dal legislatore: organizzazione del lavoro e direzione della sezione (comprensiva dell’assegnazione degli affari), come si è visto. °°°°
3) … e nella Circolare Tabellare.
Vediamo ora come la normativa secondaria, e particolarmente quella tabellare, ha definito l’esistenza ed i compiti del Coordinatore della Sezione.
Ovviamente, la regolamentazione secondaria dell’istituto deve rispettare i principi fissati dal legislatore, secondo la riserva di legge dettata dall’art. 97, comma 2, Cost. (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge …”).
Ebbene, innanzi tutto, la Circolare sulle tabelle, quando ha regolato la materia dei vertici delle sezioni del tribunale ha, con chiarezza, accostato e distinto la figura del presidente della sezione e quella del coordinatore della sezione.
Infatti, per quanto più specificamente riguarda la Sezione g.i.p. – g.u.p., il punto 26.2 della Circolare Tabellare conferma l’esistenza di questo binomio, prevedendo che la sezione GIP/GUP può (non “deve”) essere diretta da un presidente di sezione indicato in via tabellare (anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla l. n. 884 del 22 luglio 1973), ma solo quando viene destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il presidente.
Altrimenti, la sezione16 GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un presidente di sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo paragrafo 3617.
Non esiste un numero massimo di giudici della sezione GIP / GUP, oltre il quale la direzione della sezione non possa essere affidata ad un coordinatore (a parte quanto prevede il comma terzo dell’art. 47 ter cit.).
Lo stesso C. S. M.18 ha avuto modo di chiarire che la nomina del c.d. coordinatore di una sezione ha come presupposto la non istituzione, nella pianta organica dell'ufficio, di posti di presidente di sezione, ovvero un’organizzazione tabellare dell'ufficio che preveda la costituzione anche di sezioni alle quali non è assegnato un presidente di sezione (fattispecie diversa è quella in cui, in una determinata sezione, il posto di presidente di sezione sia previsto in pianta organica, ma lo stesso risulti vacante; in tal caso, non si pone un problema di nomina di un coordinatore, ma di individuazione del supplente del presidente mancante o impedito).
Ma quali sono, secondo la normativa tabellare, le funzioni del coordinatore della sezione ?
Fin dalla lett. F) della Relazione illustrativa, la Circolare Tabellare19 parla di “ … scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione … in mancanza dei presidenti di sezione…”).
Torna quindi, in necessaria coerenza rispetto alla suddetta normativa primaria, il concetto di “direzione della sezione”, riferito evidentemente al coordinatore della sezione.
E’ poi il paragrafo 36 della Circolare Tabellare a dare sostanza alla figura del magistrato coordinatore.
Già il titolo del paragrafo 36 (“Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale”) ribadisce il suo potere - dovere di direzione della Sezione, allineandosi in ciò all’art. 7 ter dell’O. G., comma primo, come sopra si è visto.
Il punto 36.1 della Circolare puntualmente ribadisce la non corrispondenza fra Sezioni e Presidenti di sezione (“Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione…”), così come ribadisce il potere – dovere del Coordinatore di organizzare il lavoro della Sezione (“ … l’organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella”) 20.
Il punto 36.2 della Circolare Tabellare regola il “concorso interno” per la scelta del magistrato coordinatore della Sezione, ma prima ancora ribadisce il suo compito di direzione della Sezione.
Ivi si prevede, infatti, che la scelta del “magistrato incaricato della direzione della sezione” deve essere effettuata avendo riguardo ai seguenti criteri:
- in primo luogo (criterio prioritario), alle attitudini e al merito 21;
- in via residuale, vengono dettati dalla Circolare due criteri: quello della maggiore anzianità di servizio nell’ufficio (ma solo quando sia non inferiore a nove mesi) e quello della anzianità di ruolo.
Per dirimere il conflitto fra le due “anzianità” la Circolare Tabellare prevede che l’anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che però non superi gli otto anni.
Altrimenti, evidentemente, prevale la maggiore anzianità nel ruolo.
Quanto al suddetto criterio prioritario, la Circolare Tabellare prevede che le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esse dell’eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all’approfondimento della materia ordinamentale e dell’organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni 22.
Il punto 36.4 della Circolare Tabellare prevede che per la scelta del magistrato coordinatore (delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della materia di impresa e) delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al suddetto criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2 23.
Ed ancora, il punto 36.5 della Circolare Tabellare prevede che il magistrato incaricato della direzione della sezione (viene ulteriormente ribadito tale compito di direzione) non può però essere esonerato dal lavoro giudiziario.
Si prevede inoltre che l’incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.
Attraverso il richiamo per relationem al paragrafo 35.8 (in tema di compiti del Presidente di Sezione) la Circolare Tabellare prevede che la proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali i Presidenti di Sezione (e quindi i Coordinatori delle Sezioni) intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno delle sezioni e verificare l’andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi.
È evidente ancora una volta, quindi, il compito eminentemente organizzativo e di direzione del Coordinatore della sezione, non potendosi diversamente intendere l’attività di verifica dell’andamento del servizio, la raccolta di suggerimenti, la predisposizione dei più opportuni rimedi 24.
4) L’assegnazione dei procedimenti e la sorveglianza.
L’art. 47 dell’O.G. si occupa delle attribuzioni del presidente del tribunale e, per quanto ci interessa, prevede che il presidente del tribunale nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione.
E’ evidente, quindi, che nei tribunali costituiti in sezioni il presidente si limita ad indirizzare i procedimenti “in ingresso” a ciascuna delle sezioni, secondo le previsioni tabellari (“distribuisce il lavoro tra le sezioni”), ma non si occupa della fase successiva, e cioè quella dell’assegnazione dei singoli procedimenti a ciascun magistrato della sezione.
Sia la prima (assegnazione del lavoro a ciascuna delle sezioni), sia (ancor meno) la seconda (assegnazione dei procedimenti a ciascun magistrato) delle fasi che costituiscono l’espressione concreta del principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.) non sempre sono veramente “automatiche”.
Se è vero, infatti, che sia la disciplina tabellare prodotta dal C. S. M. che la singola “tabella” di ciascun ufficio mirano a rendere il più possibile “oggettiva” l’assegnazione del singolo procedimento al singolo magistrato, è inevitabile che (come accade per ogni disposizione normativa, in senso lato) residuino spazi anche opinabili di interpretazione.
Si tratta di vedere chi abbia il potere – dovere di riempire questi spazi interpretativi, e come va svolta questa funzione.
In particolare (posto che il potere di assegnazione degli affari in capo al Presidente della sezione è pacifico) si tratta di vedere se lo stesso dovere - potere spetta al Coordinatore della Sezione.
In effetti ci stiamo ponendo un problema che abbiamo già risolto sopra, quando abbiamo esaminato il comma primo dell’art. 7 ter dell’Ordinamento Giudiziario; e si è visto che questo potere spetta certamente al Coordinatore della Sezione, proprio in virtù di quella previsione del legislatore.
Il problema si riduce allora all’analisi della disciplina tabellare, al fine di vedere come concretamente essa applica il comma primo dell’art. 7 ter cit. .
Ebbene, secondo il punto 36.5 della Circolare Tabellare, fra i compiti del coordinatore della Sezione è previsto che in ogni caso il magistrato incaricato deve provvedere a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento.
Ma è soprattutto il punto 52 della Circolare Tabellare a destare il nostro interesse.
Questo paragrafo ribadisce per l’ennesima volta l’esistenza di un magistrato che non è presidente di Sezione, e che però ha un potere - dovere di direzione sulla stessa.
Inoltre, inserisce in questo potere – dovere di direzione proprio quello di assegnazione del lavoro ai magistrati della Sezione.
Infatti, il punto 52.1 della Circolare Tabellare prevede che l’articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell’ufficio.
Evidentemente si fa riferimento, in questo punto, al compito del dirigente dell’ufficio di predisporre il progetto tabellare, ai sensi del punto 3.1 della Circolare, secondo il quale le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari.
Peraltro, è interessante notare che anche in questa fase (predisposizione della proposta tabellare dell’ufficio) emerge il ruolo del Coordinatore della Sezione.
Infatti, secondo il punto 3.2 della Circolare Tabellare, nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell’ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell’ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori.
Oltre ad esercitare questo fondamentale ruolo propulsivo nella formazione della Tabella, il dirigente dell’ufficio negli uffici divisi in Sezioni non ha un potere diretto di assegnazione degli affari (cioè di applicazione concreta della Tabella in materia di assegnazioni), ma (v. punto 52 della Circolare Tabellare) conserva un potere - dovere di vigilanza, e soprattutto il potere sostitutivo, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari.
Il dirigente dell’ufficio agisce cioè in questa materia come una sorta di “giudice dell’impugnazione” 25.
Ma per il resto l'attuazione dei criteri di assegnazione degli affari “… è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell’art. 47 quater O.G.”.
In questo caso la Circolare accomuna (almeno ai fini dell’assegnazione degli affari) il presidente di sezione e il coordinatore della stessa, dato che l’art. 47 quater O. G. elenca, appunto, i compiti del presidente di sezione.
Nessun dubbio pare quindi residuare a proposito del potere – dovere del coordinatore di assegnare gli affari, dato che anche il punto 52.1 della Circolare prevede che il dirigente dell’ufficio, il presidente della sezione “ovvero il magistrato che la dirige”, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici o componenti i collegi, in base a criteri oggettivi predeterminati nella proposta tabellare 26.
Passando ad un altro aspetto di questa ibrida figura (magistrato coordinatore), giova segnalare che con risposta a quesito del 22 novembre 2006 27, richiamando altra delibera del 21 luglio 2005 (risposta ad un quesito formulato da due giudici per le indagini preliminari), il C.S.M. ha avuto occasione di indicare incidentalmente il coinvolgimento del coordinatore dell’ufficio 28 GIP / GUP nel potere di sorveglianza del Presidente del tribunale.
Il Consiglio ha infatti rilevato che l'acquisizione di atti esistenti presso l'ufficio GIP - GUP da parte del Presidente del Tribunale deve ritenersi legittima a condizione che tale acquisizione sia funzionale all'esercizio dei diversi compiti riconducibili al potere di direzione dell'ufficio attribuiti dall'ordinamento al dirigente dell'ufficio.
Secondo il Consiglio viene qui in rilievo, in particolare, l'esercizio della sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del Tribunale, il cui concreto espletamento può comportare la necessità di acquisire gli atti di un procedimento pendente dinanzi all'ufficio GIP - GUP (ferma restando la disciplina del segreto).
Ribadita l'esclusione di qualsiasi configurazione di tipo gerarchico nel rapporto tra Presidente del Tribunale e magistrati dell'ufficio, il coinvolgimento non solo del Presidente della sezione, ma anche del coordinatore dell'ufficio GIP – GUP da parte del Presidente del Tribunale nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo attribuite rappresenta, secondo il Consiglio, un profilo essenziale delle modalità di espletamento di tali funzioni.
Pertanto, secondo il Consiglio, anche con riferimento all’eventuale acquisizione di atti di un procedimento pendente dinanzi all'ufficio GIP - GUP, il Presidente del Tribunale dovrà avvalersi del contributo, anche valutativo, se del caso del presidente o del coordinatore dell'ufficio, salvo che i concreti profili del caso specifico risultino preclusivi rispetto a tale coinvolgimento29.
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1 Nella consapevolezza che i principi rimangono mere declamazioni se non sono accompagnati da una congrua disciplina ordinamentale (oltre che dalle necessarie risorse, ovviamente).
2 L’istituzione, la composizione e le attribuzioni delle sezioni ordinarie sono definite con un provvedimento di natura amministrativa e di durata triennale che assume la denominazione tecnica di “provvedimento tabellare” (così giustamente G. DI FEDERICO, Ordinamento Giudiziario, CEDAM, 2012, p. 61).
3 Per tale si intenderà, d’ora in avanti, la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011, Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 4 maggio 2016).
4 Ma la Circolare Tabellare prevede al punto 20.2 che l’attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.
5 La sezione g.i.p. fu istituita dall'art. 13 del D.P.R. n. 449 del 1988 (che modificava l'art. 46 O.G.) con caratteristiche identiche a quella di una normale sezione del tribunale. A dirigerla, nei tribunali elencati dalla tabella A allegata alla l. 22 dicembre 1973, n. 884, doveva essere destinato, in sede tabellare, uno dei presidenti di sezione. Con il successivo d.l. 25 settembre 1989, n. 327, conv. in l. 24 novembre 1989, n. 380, la presidenza della sezione g.i.p. fu attribuita, per i tribunali di maggiori dimensioni elencati nell'art. 1, ad un magistrato con funzioni di cassazione. Per gli stessi tribunali, fu istituito il posto di presidente aggiunto della sezione g.i.p., da assegnarsi ad un magistrato con funzioni di appello. Per tali tribunali, dunque, l'individuazione del presidente della sezione g.i.p. perdeva la connotazione meramente tabellare, in ciò differenziandosi rispetto agli altri presidenti di sezione (è uno dei particolari che rivelano la speciale considerazione del legislatore per questa articolazione del tribunale).
6 In tal senso v. GRAZIANO, Ordinamento Giudiziario, DIKE, 2013, p. 73, secondo il quale “La sezione dei giudici per le indagini preliminari è istituita in ogni Tribunale organizzato in almeno due sezioni …”. Anche G. DI FEDERICO, Ordinamento Giudiziario, CEDAM, 2012, p. 68, ripete che “La sezione dei giudici per le indagini preliminari è istituita in ogni tribunale costituito in sezioni …”. Nello stesso senso v. anche L. POMODORO, D. PRETTI, Manuale di ordinamento giudiziario, terza edizione, Giappichelli, 2015, p. 187 (per i quali la sezione dei g.i.p. / g.u.p. “ … è istituita in ogni Tribunale organizzato in almeno due sezioni …”.
7 Il quarto comma dell’art. 46 cit. prevede in generale che a ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7 bis dello stesso O. G. , devono essere destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
8 Infatti, il punto 19.1 della Circolare Tabellare prevede che la costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione g.i.p./g.u.p., richiede l’assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di Sezione, ex art. 46, quinto comma, O.G.
9 Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all’organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p. Il dimensionamento della sezione GIP/GUP deve tenere espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare.
Ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.
10 Interpretando il par. 26.3 della Circolare Tabellare, il C.S.M., con Delibera 8 gennaio 2009 (in VIETTI, Codice dell’ordinamento giudiziario, a cura di S. Erbani, G. Fiorentino, F. Troncone, EGEA, 2013, p. 2521) ha stabilito che, nel caso in cui alla proporzione di 1/3 consegua una cifra con decimale inferiore o pari allo 0,5, potrà procedersi con arrotondamento per difetto; di contro, allorché il decimale dovesse superare lo 0,5, l'arrotondamento deve intendersi effettuato con stima per eccesso; e che nel primo caso (si noti lo scrupolo) l'approssimazione per difetto andrà espressamente motivata dal Presidente del Tribunale con valutazione delle esigenze organizzative e di buon andamento dell'ufficio.
11 CASSETTA, Manuale di diritto amministrativo, terza edizione, Giuffré, 2001, p. 479 – 480.
12 Il ruolo di presidente di sezione è abbastanza definito a livello ordinamentale. Secondo l’art. 47 quater dell’O.G. , il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'art. 7 bis dell’O.G., al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.
13 E’ da notare che non solo la sezione g.i.p. – g.u.p. ha una sua autonomia rispetto alle altre sezioni del tribunale ordinario, ma anche il relativo presidente di sezione è distinto rispetto agli altri presidenti di sezione. Prevede infatti l’art. 10, del d. lg. n. 160 del 2006, al comma 7, fra l’altro, che le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, nonché di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari.
14 Lo stesso art. 47 ter dell’O.G. rinvia all’art. 1, commi 1 e 2, del d. l. n. 327 del 1989, per il quale nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia non solo la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato (allora) con funzioni di cassazione, ma è istituito anche il posto di presidente aggiunto di questa sezione, da conferirsi ad un magistrato (allora) con funzioni di appello.
15 Il comma primo dell’art. 7 ter cit. sembra però non riconoscere al magistrato che dirige la sezione, ma che non sia presidente di sezione, il potere di revocare un’assegnazione già fatta. Infatti ivi si prevede che qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione (e quindi non il magistrato che dirige la sezione, ma che non è presidente di sezione) revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
16 Si noti che la Circolare usa il termine “sezione” (non genericamente “ufficio”), pur in espressa mancanza di un presidente di sezione.
17 Ai sensi del punto 35.10 della Circolare Tabellare, per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla l. n. 884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione ed il Presidente Aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui al punto 35.7. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio. Anche l’organo di autogoverno ha quindi ben chiara l’alternativa fra presidente della sezione e coordinatore della sezione; e si noti che il C.S.M. ammette che possano essere dirette da un coordinatore anche sezioni composte da sei magistrati (cinque più il presidente), e cioè sezioni più grandi rispetto alla misura minima che consente l’assegnazione alla sezione di un presidente di sezione (cinque giudici, compreso il Presidente, come si è visto).
18 V. Pratica n. 320/FT/2009, Provvedimento in data 4 novembre 2008 (risposta a quesito). V. inoltre “Criteri per l'individuazione del coordinatore della sezione in presenza di Presidente decaduto ex art. 5 della Legge 111/2007”, Risposta a quesito dell'8 aprile 2009, in VIETTI, Codice dell’ordinamento giudiziario, a cura di S. Erbani, G. Fiorentino, F. Troncone, EGEA, 2013, p. 2954. Conf. § 53.21, “Possibilità per il presidente di sezione che abbia già maturato il termine di permanenza ottennale di assumere le funzioni di coordinamento della medesima sezione sino alla presa di possesso delle funzioni del nuovo presidente”, Risposta a quesito del 19 novembre 2009, ivi, p. 2969.
19 Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio
2014/2016 (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 4 maggio 2016).
20 Nella funzione di “organizzazione del lavoro” va compresa (nessun argomento milita in senso contrario al significato letterale delle parole) l’organizzazione del lavoro nel periodo feriale. Ma questo aspetto presenta delle peculiarità. Infatti, il punto 12.1 della Circolare Tabellare prevede che i dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale (sostanzialmente si tratta una proposta), mentre è il Presidente della Corte di Appello che, ricevute le “proposte indicate al paragrafo 12.1”, elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare. Quindi in questo caso la funzione del Coordinatore della Sezione si riduce ad una “proposta della proposta”, che però è doverosa, essendo suo onere (come si è visto) quello di organizzare il lavoro della Sezione.
21 Il criterio non coincide con quello in tema di assegnazione delle mere funzioni di GIP / GUP, a proposito delle quali la Circolare Tabellare (par. 41.2) dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza almeno biennale nell’esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per l’assegnazione dei relativi posti. Evidenzia tale differenza lo stesso C.S.M., Pratica n. 80/FT/2010, Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreti del 22.9.2009 e 22.10.2009 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di …(seduta del 10 marzo 2010).
22 Secondo la Circolare de qua, la motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l’altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.
23 Prevede la Circolare che dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio, nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.
24 Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, deve essere realizzato comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell’ufficio, al quale deve essere inviata una relazione sull’esito delle riunioni con allegati i relativi verbali. Il Presidente cura la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tali verbali entro il 20 dicembre di ciascun anno.
25 In tal senso v. C. S. M. , Pratica n. 315/FT/2004, Quesito avanzato in data 30 marzo 2004 dal Presidente f.f. del Tribunale di …, in ordine alla sussistenza di poteri sostitutivi del Presidente del Tribunale rispetto ad un provvedimento del Presidente di sezione (seduta del 14 settembre 2011).
26 Il paragrafo 54 della Circolare Tabellare prevede l’ “Assegnazione degli affari nell’Ufficio GIP/GUP”, ma evidentemente si applica alla fase di formazione della Tabella dell’ufficio, a monte della fase successiva dell’applicazione concreta della Tabella stessa.
27 Quesito posto con nota in data 23 luglio 2003 dal Presidente della sezione GIP – GUP di un tribunale, volto a conoscere se sia legittima la richiesta rivoltagli dal Presidente del Tribunale di essere “tempestivamente edotto di vicende, fatti, iniziative che per gravità, emozione sociale, rilevanza politica, eclatanza” è opportuno che egli conosca.
28 E’ evidente che in questa occasione il Consiglio si riferisce genericamente alla struttura dei GIP / GUP, senza distinguere fra Sezione e Ufficio del GIP / GUP. D’altra parte non avrebbe senso logico riconoscere un potere al coordinatore dell’Ufficio GIP / GUP (ufficio non autonomo, ma facente parte della Sezione penale) e negarlo al coordinatore della Sezione GIP / GUP (che è invece una struttura autonoma dalla Sezione penale), il quale semmai ne dovrebbe essere titolare a maggior ragione.
29 Il Consiglio quindi confermava la risposta a quesito approvata il 21 luglio 2005, per cui la richiesta di acquisizione di atti da parte del dirigente presso l’ufficio GIP / GUP dovrà avere forma scritta e dovrà dare contezza della riconducibilità della stessa richiesta al concreto esercizio delle funzioni di direzione dell'ufficio. In caso di dissenso sulla legittimità della richiesta, i destinatari potranno formulare osservazioni al Presidente del Tribunale al fine di una eventuale riconsiderazione della richiesta stessa. Nel caso in cui vengano in rilievo profili riferibili alle competenze consiliari, inoltre, i magistrati interessati potranno investire il Consiglio superiore della magistratura.