La tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale tra regole del processo ed effettività del diritto alla protezione
Il processo di protezione internazionale presenta profili di grande interesse sul piano teorico (la natura autodeterminata della domanda, il rapporto tra oralità e pubblicità dell’udienza, la valorizzazione della testimonianza della parte, la calibratura dell’onere della prova, il ruolo dei poteri istruttori del giudice), oltre che, naturalmente, di estrema rilevanza sotto il profilo dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali che ne sono oggetto.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo, e sulla scorta della necessaria distinzione tra la cd. Dispositionsmaxime, che fa riferimento “all’essere padroni dell’oggetto della contesa”, e la cd. Verhandlungsmaxime, che riguarda invece “la determinazione del materiale di fatto e dei mezzi per provarlo”, l’A. affronta le questioni relative al mutamento delle circostanze allegate dal richiedente nel passaggio tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale, per poi ricostruire gli oneri di allegazione gravanti sul ricorrente, questa volta al momento della introduzione del giudizio e nello sviluppo successivo del procedimento; concludendo con l’esame delle conseguenze dell’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio e la rilettura del rapporto tra accertamento officioso e valutazione di credibilità.
Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.
Con la sentenza n. 11399 del 9 aprile 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna – prendono posizione in ordine al tema delle conseguenze derivanti dal superamento dei termini nelle procedure c.d. accelerate. La pronuncia, nel risolvere il contrasto sviluppatosi tra le varie Sezioni Specializzate, apre numerosi spunti di riflessione.
L’Autore prende in esame due provvedimenti del Tribunale di Roma, in cui si afferma la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. che nega (o accoglie solo in parte) l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. del decreto opposto. Pur condividendo la decisione, sebbene con alcune riserve, l’A. auspica una revisione del sistema disciplinato dagli artt. 642, 648, 649 e 655 c.p.c., di cui ribadisce l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.
L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.
Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore.
La legge n. 50/2023 rappresenta il terzo provvedimento adottato nell’arco di sei anni che interviene pesantemente sul d.lgs n. 142/2015 nonché sull’art. 1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell’accoglienza e frammentando ulteriormente il sistema nel suo complesso. L’intervento riguarda la gestione dei punti di crisi (cd. "hotspot") e dei centri governativi di accoglienza, la platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite.
In particolare, il legislatore riforma il sistema di accoglienza reintroducendo la logica binaria che separa i percorsi dei richiedenti asilo dai titolari di protezione internazionale che possono accedere al Sai, e rivede l’impianto ripristinato due anni prima dal dl n. 130/2020, che sanciva l’interconnessione stretta tra sistema di accoglienza e integrazione come elementi inscindibili di un percorso che porta all’autonomia della persona. Oltre a intervenire sulle categorie di beneficiari, l’attuale provvedimento interviene sulle prestazioni da garantire ai richiedenti protezione internazionale e prevede misure che selezionano ulteriormente gli aventi diritto e stratificano, moltiplicandoli, gli spazi e i luoghi deputati all’accoglienza.