Con la sentenza in esame, le Sezioni unite hanno stabilito che «ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero».
In effetti su tale questione si contrappongono due orientamenti interpretativi [1].
Secondo un primo orientamento, in base a quanto disposto dai commi 1 e 5 dell’art. 324 cpp, la richiesta di riesame della misura cautelare reale va presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Ciò in deroga alla disciplina generale contenuta nell’art. 582 cpp che, pur prevedendo al secondo comma la possibilità di presentare l’atto di impugnazione anche in luoghi diversi, fa comunque salva l’ipotesi che la legge disponga altrimenti.
Inoltre, sebbene il comma 2 dell’art. 324 cpp disciplini la presentazione della richiesta di riesame rinviando alle forme previste dall’art. 582 cpp, tale richiamo deve essere inteso «come relativo esclusivamente alle forme con le quali la richiesta va presentata e non già al luogo di presentazione».
Secondo il contrario orientamento, invece, il rinvio compiuto dal comma 2 dell’art. 324 cpp alle forme previste dall’art. 582 cpp consente il deposito della richiesta di riesame della misura cautelare reale anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.
Tale interpretazione fa leva sul fatto che essa coincide con quella data dalla giurisprudenza all’art. 309 cpp, in tema di impugnazioni di misure cautelari personali, secondo cui l’atto di impugnazione può essere presentato, oltre che nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.
Inoltre il comma 2 dell’art. 324 cpp, laddove richiama le forme previste dall’art. 582 cpp, rinvia a tale articolo nella sua interezza.
Orbene, tra i due orientamenti sopra prospettati, le Sezioni unite hanno giustamente scelto di appoggiare quello meno restrittivo, in quanto «di maggiore coerenza sistematica, logica e testuale», oltre che «di più ampia potenzialità applicativa».
Più in particolare le Sezioni unite, innanzitutto, premettono che le richieste di riesame di cui agli artt. 324 e 309 cpp costituiscono dei mezzi di impugnazione e come tali sono assoggettate alla disciplina generale sulle impugnazioni.
Inoltre, quanto alla specifica questione della ricezione dell’atto di impugnazione, le Sezioni unite non possono esimersi dal rilevare che gli artt. 324 e 309 cpp descrivono discipline del tutto analoghe, «giacché in entrambe le ipotesi vi è l’indicazione, principale, dell’ufficio di cancelleria presso l’autorità giudiziaria investita della competenza funzionale per la decisione» [2].
Entrambi gli articoli, poi, operano un rinvio alle forme previste dall’art. 582 cpp [3] e tale rinvio è da intendersi a tutto l’articolo, ivi compreso il secondo comma, che appunto consente alle parti o ai difensori di presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.
Del resto se il legislatore non avesse inteso richiamare l’art. 582 cpp nella sua globalità lo avrebbe detto esplicitamente.
Al riguardo i giudici di legittimità osservano, pure, che ciò è in linea con quanto già affermato dalle Sezioni unite in tema di presentazione della richiesta di riesame delle misure cautelari personali.
Con la sentenza D’Alfonso del 1991, infatti, le Sezioni unite hanno stabilito che «il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. fa alle forme dell’art. 582 stesso codice comprende anche il comma 2 del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al comma 3 dell’art. 309 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 dello stesso art. 309 cod. proc. pen.» [4].
Da questo deriva che l’organo indicato nel comma 5 dell’art. 324 cpp, al pari di quello di cui al comma 7 dell’art. 309 cpp, individua l’organo definitivo destinatario della richiesta di riesame e non quello al quale necessariamente questa debba essere in un primo momento presentata.
Da ultimo, come ulteriore riprova delle proprie argomentazioni, le Sezioni unite rimarcano che «una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quel favor impugnationis cui è indubbiamente ispirato il sistema processuale»e finirebbe col frustrare, di fatto, la possibilità di tutela dei residenti all’estero.
[1] Sull’argomento si veda, volendo, F. Piccichè, Due opinioni contrastanti sulla modalità di deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali. Una questione che forse richiederebbe l'ntervento chiarificatore e risolutivo delle Sezioni unite, in questa Rivista on-line, 2 febbraio 2017 e Rimessa alle Sezioni unite la questione sul luogo di deposito della richiesta di riesame delle misure cautelari reali, sempre in questa Rivista on-line, 21 giugno 2017, con cui si annota l’ordinanza di rimessione n. 20255 del 14 marzo 2017.
[2] Il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nella ipotesi regolata dai commi 1 e 5 dell’art. 324 cpp; il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, nella ipotesi regolata dai commi 4 e 7 dell’art. 309 cpp.
[3] Attraverso, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 324 cpp e il comma 4 dell’art. 309 cpp.
[4] Sez. unite, n. 11 del 18 giugno 1991, D’Alfonso, Rv. 187922.