Con l'ordinanza, che qui si segnala, la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione «se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all'art. 324 cod. proc. pen., debba essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori»[1].
Nel caso di specie era accaduto questo.
I due ricorrenti, rispettivamente nelle loro vesti di indagato e terzo interessato, avevano presentato nella cancelleria del gip del Tribunale di Lagonegro richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo, avente ad oggetto un terreno, che il gip di quel tribunale aveva emesso in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs n. 152/2006.
Il gip del Tribunale di Lagonegro aveva trasmesso l'atto di impugnazione al Tribunale di Potenza competente sul riesame ex art. 324, comma 5, cpp.
Il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, atteso che era stata proposta a un tribunale incompetente «in quanto diverso da quello individuato ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen.».
Avverso tale ordinanza, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione per violazione degli artt. 324 e 582 cpp, sostenendo che la richiesta di riesame poteva essere alternativamente depositata anche presso la cancelleria del tribunale in cui le parti o i loro difensori si trovavano.
La Corte suprema, investita del ricorso, poiché intorno alla questione di diritto, sollevata dai ricorrenti e sopra richiamata, si contrappongono in seno alla giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti, ha ritenuto opportuno rimettere il ricorso al primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni unite.
In particolare i due orientamenti, che hanno dato origine al contrasto, possono così sintetizzarsi.
In base al primo orientamento, dal momento che il comma 2 dell'art. 324 cpp rinvia all'art. 582 cpp nella sua interezza e, dunque, pure alla regola contenuta nel suo secondo comma, le parti private o i loro difensori possono presentare la richiesta di riesame delle misure cautelari reali anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano.
Seguendo questo orientamento, per le misure cautelari reali si adotterebbe un'interpretazione del tutto analoga a quella già consolidatasi per le misure cautelari personali e maggiormente conforme al principio del favor impugnationis.
In base al secondo orientamento, invece, più restrittivo, tenuto conto di quanto dispongono i commi 1 e 5 dell'art. 324 cpp, la richiesta di riesame delle misure cautelari reali deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, soltanto nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; conseguentemente è da ritenere inammissibile l'atto di impugnazione presentato nella cancelleria di altro tribunale.
A una diversa conclusione non è possibile pervenire neppure in virtù del richiamo che, come si è visto, l'art. 324 cpp opera all'art. 582 cpp, atteso che di quest'ultima disposizione sono richiamate esclusivamente le “forme” con le quali la richiesta di riesame va presentata e non già le modalità del suo deposito.
Tale interpretazione, poi, oltre a non confliggere con il principio del favor impugnationis, porterebbe con sé il salutare effetto di semplificare e accelerare il procedimento.
Non resta, adesso, che attendere la decisione delle Sezioni unite per il componimento del contrasto[2].
[1] Sull'argomento, per maggiori particolari, si veda, A. Marandola, Richiesta di riesame cautelare reale presentata nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti si trovano, in ilpenalista.it, 27 febbraio 2017 e, volendo, F. Piccichè, Due opinioni contrastanti sulla modalità di deposito della richiesta di riesame di misure cautelari reali. Una questione che forse richiederebbe l'intervento chiarificatore e risolutivo delle Sezioni Unite, in questa Rivista on-line, 2 febbraio 2017.
[2] L'udienza davanti alle Sezioni unite è stata fissata per il 22 giugno 2017.