All'interno della giurisprudenza di legittimità due orientamenti si stanno contendendo il campo in merito alla corretta individuazione dell'organo competente a ricevere la richiesta di riesame di cui all'art. 324 c.p.p..
La questione di diritto al centro del contrasto consiste nello stabilire se la richiesta di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere presentata solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, in forza dei commi 1 e 5 dell'art. 324 c.p.p., oppure, se la suddetta istanza possa essere presentata, alternativamente, anche presso la cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero, in forza del combinato disposto del comma 2 dell'art. 324 c.p.p. e del comma 2 dell'art. 582 c.p.p.[1].
Prima di entrare nel dettaglio, però, è opportuno richiamare alcuni dati normativi nelle parti che ci interessano più da vicino.
L'art. 324, comma 1, c.p.p., prevede che la richiesta di riesame va presentata nella cancelleria del Tribunale indicato nel comma 5 del medesimo articolo e, cioè, nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Il comma 2 prevede, inoltre, che la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582 c.p.p..
Quest'ultimo articolo, come è noto, al comma 1 stabilisce che l'atto di impugnazione, salvo che la legge disponga altrimenti, va presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre al comma 2 stabilisce che l'atto di impugnazione può essere presentato nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.
Ciò premesso, la problematica oggetto di contrasto si può riassumere in questi termini, così riassunti.
In base al primo e più restrittivo dei due orientamenti sopra ricordati[2], la richiesta di riesame di cui all'art. 324 c.p.p. può essere presentata soltanto nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, a nulla valendo il fatto che il comma 2 dell'art. 324 c.p.p. rimandi all'art. 582 c.p.p., “trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito[3]”.
Lo stesso art. 582 c.p.p., nel suo incipit, fa salvo il rispetto di regole diverse, che i sostenitori dell'orientamento più restrittivo ritengono di individuare appunto nel combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 324 c.p.p., secondo cui l'organo competente presso il quale l'atto impugnatorio deve essere depositato è la cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
In base al secondo orientamento[4], invece, la richiesta di riesame di cui all'art. 324 c.p.p. può essere presentata anche nella cancelleria di altro tribunale, dal momento che il comma 2 dell'art. 324 c.p.p., richiamando le forme previste dall'art. 582 c.p.p., ha inteso riferirsi all'art. 582 nella sua interezza e, dunque, anche al suo secondo comma, che consente alle parti private e ai difensori, che si trovano in un luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria di un diverso Tribunale, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.
Tale ragionamento trae spunto, soprattutto, dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riesame su misure cautelari personali, al comma 4 dell'art. 309 c.p.p.[5], che, in modo del tutto analogo al comma 2 dell'art. 324 c.p.p., rinvia all'art. 582 c.p.p..
In questo caso, infatti, la giurisprudenza non ha mai dubitato che il rinvio all'art. 582 c.p.p. dovesse intendersi in senso ampio, comprensivo anche del suo secondo comma e non ha, neppure, mai dubitato che ciò potesse essere smentito dal fatto che il comma 4 dell'art. 309 c.p.p. preveda che la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del Tribunale indicato nel comma 7 del medesimo articolo[6], atteso che tale Tribunale è da considerare come “l'organo definitivo destinatario dell'istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata[7]”.
Dei due orientamenti sopra menzionati, quello più restrittivo non convince pienamente.
I suoi sostenitori affermano che, nel caso di cautele reali, la richiesta di riesame va presentata unicamente nella cancelleria del Tribunale indicato nel comma 5 dell'art. 324 c.p.p. e aggiungono che il rinvio operato dal comma 2 dell'art. 324 c.p.p. all'art. 582 c.p.p. non è integrale, venendo di quest'ultimo articolo richiamate soltanto le forme della richiesta e non le modalità di deposito.
Secondo il loro assunto la applicazione generalista della disciplina di cui all'art. 582 c.p.p., che amplia le modalità operative degli strumenti di difesa, come la richiesta di riesame, “in modo da renderne più agevole e rapido l'esercizio e la materiale presentazione[8]”, può giustificarsi soltanto nel campo delle misure cautelari personali, incidendo queste ultime direttamente sulla libertà personale, mentre non può giustificarsi nel campo delle misure cautelari reali, che incidono esclusivamente sul patrimonio, che non ha un'importanza pari a quella della libertà dell'individuo[9].
Questo ragionamento, però, non convince del tutto perché sembra trascurare che anche le misure cautelari reali possono talvolta avere un fortissimo impatto afflittivo su chi le subisce.
Inoltre da esso deriva un'ingiustificata compressione del favor impugnationis, che verrebbe sacrificato semplicemente perché l'atto di gravame viene depositato nella cancelleria di un diverso Tribunale, che senza particolari aggravi potrebbe del tutto agevolmente trasmettere l'atto in questione alla cancelleria del Tribunale competente a decidere.
Oltre a questo, il tenore letterale del comma 2 dell'art. 324 c.p.p. non sembra lasciare dubbi, posto che esso rinvia all'art. 582 c.p.p., integralmente, senza distinguere tra il primo e il secondo comma[10].
Da ultimo, poiché il comma 4 dell'art. 309 c.p.p. e il comma 2 dell'art. 324 c.p.p. sono fra di loro assolutamente analoghi, rinviando entrambi in senso ampio all'art. 582 c.p.p., appare quanto meno forzato far derivare da tali disposizioni opzioni procedurali diversificate.
Come si può notare, la questione, che si è qui voluto sinteticamente segnalare, è di sicuro delicata[11] e, forse, richiederebbe l'intervento chiarificatore e risolutivo delle Sezioni Unite[12].
[1] Cass. pen. 23369/16, 50170/15 e 45341/15.
[2] Cass. pen. 53935/16, 44937/16, 37173/16, 12209/16, 31961/15 e 18281/13.
[3] Cass. pen. 18281/13.
[4] Cass. pen. 45425/16, 23369/16, 50315/15, 50170/15, 45341/15 e 47264/14.
[5] Il comma 4 dell'art. 309 c.p.p. recita testualmente: “La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583”.
[6] Il comma 7 dell'art. 309 c.p.p. statuisce che “sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”.
[7] Cass. pen., Sez. Un., n. 11 del 18/06/1991, D'Alfonso, Rv. 187922.
[8] Cass. pen. 53935/16.
[9] In Cass. pen. 53935/16, al riguardo, si legge che “non può sottacersi la diversa incidenza di misure che involgano direttamente la libertà personale rispetto a quelle che interessino esclusivamente beni, sì che un'interpretazione estensiva ammissibile quanto alle prime – atteso il rango, anche costituzionale, dei valori coinvolti – non pare duplicabile anche in ordine alle altre”.
[10] Significativo e pienamente condivisibile quello che si legge in Cass. pen. 23369/16 che, partendo dal dato che la formulazione letterale dell'art. 324 c.p.p. è analoga a quella dell'art. 309 c.p.p., conclude affermando quanto segue: “L'art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame vada presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582… Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali. Infatti, deve ritenersi che, anche per l'art. 324 c.p.p., il rinvio all'art. 582 (le forme) sia a tutto l'articolo e non solo al comma 1 perché l'art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni: di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'art. 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente”. Le stesse parole si possono leggere in Cass. pen. 50170/15 e 45341/15.
[11] Non si dimentichi che i giudici, che seguono l'orientamento più rigorista, dichiarano tout court l'inammissibilità della istanza, se depositata in luogo diverso dalla cancelleria del Tribunale indicato nel comma 5 dell'art. 324 c.p.p..
[12] In questo senso, nella causa definita in Cassazione dall'arresto n. 47264/14, contrario all'orientamento più rigorista, il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto in udienza, in subordine, che la questione venisse rimessa alle Sezioni Unite.