Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Messa alla prova e sanzioni amministrative accessorie

di Federico Piccichè
Avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza
Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 23 giugno 2016, n. 29639, Pres. Romis, Rel. Gianniti

La sentenza, che si segnala[1], definendo un caso di guida in stato di ebbrezza in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b), cds, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Il Giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, co. 3, Cds)”.

Nella specie era accaduto questo.

L'imputato, sottoposto a procedimento penale per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cds, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, chiede ed ottiene la sospensione del procedimento con messa alla prova.

A seguito dell'esito positivo della prova, il Giudice per le indagini preliminari dichiara non doversi procedere per l'intervenuta estinzione del reato e, nel contempo, applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice aveva esercitato una potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa.

La Corte Suprema, accogliendo il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, disponendo la trasmissione della sentenza al Prefetto per quanto di competenza.

Le argomentazioni dei Giudici di legittimità possono così sintetizzarsi.

In primo luogo, la Corte tiene a precisare che la sanzione amministrativa deve essere applicata e ciò in forza dell'art. 168ter, comma 2, cp, che stabilisce che l'estinzione del reato, conseguente al buon esito della prova, “non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.

In secondo luogo, la Corte afferma che “nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell'art. 224 co. 3 Cds in capo al Prefetto”

Più in particolare.

L'art. 224, comma 3, cds, dopo avere stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, prevede ulteriormente che, nel caso di estinzione del reato per altra causa, fra cui si può far rientrare quella derivante dall'esito positivo della messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria viene applicata, previa verifica dei presupposti di legge, dal Prefetto. 

In questo senso, la Corte tiene a sottolineare che non deve fuorviare il contenuto degli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis, cds, che, come è noto, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, attribuiscono al Giudice il potere di dichiarare estinto il reato e di ridurre alla metà la sanzione della sospensione della patente.

Infatti, pur essendo l'istituto della messa alla prova, previsto dall'art. 168bis cp e quello del lavoro di pubblica utilità, previsto dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis cds, accomunati dal fatto che integrano entrambi una causa di estinzione del reato e si riferiscono alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ciononostante, i suddetti due istituti “si distinguono tra loro, in quanto l'istituto della messa alla prova prescinde dall'accertamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l'istituto del lavoro di pubblica utilità presuppone l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l'adozione dell'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o anche con decreto penale di condanna non opposto) e la condanna dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per l'appunto dal lavoro di pubblica utilità”

Dall'ontologica differenza dei due istituti, non implicando la messa alla prova un preventivo accertamento della penale responsabilità, che invece costituisce il presupposto del differente istituto del lavoro di pubblica utilità, discende, secondo la Corte, che al nuovo istituto del probation non possa essere applicatala procedura prevista dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis, cds, che attribuisce, in deroga alla regola generale di cui all'art. 224, comma 3, cds, al Giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Ditalché, concludono i Giudici di legittimità, “in difetto di assimilabilità dell'istituto della messa alla prova all'istituto del lavoro di pubblica utilità”, in regime di messa alla prova torna ad operare la regola generale di cui all'art. 224, comma 3, cds, che radica la competenza in capo al Prefetto.

In questa cornice ermeneutica, ad ulteriore supporto delle proprie deduzioni, la Corte Suprema ricorda che, già in passato, aveva stabilito che il Giudice, nei casi in cui dichiarava l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, non potesse applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che andava rimessa, invece, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cds, al Prefetto[2].

Oltre a questo, la Corte ricorda che è lo stesso secondo comma dell'art. 221 cds a prevedere, espressamente, che “la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità”.

Da notare che, nella sentenza in esame, il reato ascritto è quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cds, al cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Le conclusioni raggiunte dalla sentenza, però, valgono anche se il reato contestato è quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cds, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, al cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Al riguardo, la Corte Suprema si è già espressa in questo senso.

Infatti, con il recente arresto n. 22720/16, che ha definito un caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna, in cui il Tribunale, dopo aver dichiarato estinto il reato per positivo esito della messa alla prova, aveva nel contempo applicato la sospensione della patente, la Corte, dopo aver premesso che la sanzione amministrativa accessoria applicabile nella specie era quella della revoca e non della sospensione, ha stabilito, a chiare lettere, che l'Autorità cui spetta applicare la revoca della patente è da individuarsi nel Prefetto[3].

 


[1] La sentenza in esame riprende integralmente il percorso argomentativo della sentenza n. 40069, emessa il 17/09/2015 dalla Quarta Sezione Penale della  Cassazione, Pres. Romis, Est. Pezzella. Sulla stessa linea si collocano le sentenze nn. 22720/16 e 28586/16, emesse sempre dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione e, nella giurisprudenza di merito, la sentenza n. 415/16 emessa il 13 gennaio 2016 dal Tribunale di Roma, Sez. VIII. Le sentenze sono consultabili in www.iusexplorer.it.

[2] I Giudici di legittimità ricordano, ad esempio, le sentenze nn. 41818/09 e 34293/04, consultabili in www.iusexplorer.it.

[3] Il Prefetto sarà competente ad applicare anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Con la sentenza n. 28586/16, infatti, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, che il Tribunale aveva illegittimamente applicato, pur avendo dichiarato estinto il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. c),  commi 2bis e 2sexies, cds, ascritto all'imputato, per l'esito favorevole della  messa alla prova. 

27/07/2016
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