Magistratura democratica
giurisprudenza costituzionale

La messa alla prova per adulti alla Consulta

di Federico Piccichè
Avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza
Nota a Corte Costituzionale, sentenza 7 ottobre 2015 (dep. 26 novembre 2015), n. 240, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi

1. Le questioni di legittimità costituzionale poste dal Tribunale di Torino.

Con la sentenza n. 240/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In particolare il Giudice rimettente, nel suo atto di promovimento, ipotizzando la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, aveva dubitato dell'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., “nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014”[1].

Nel caso di specie, l'imputato era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 483 c.p., avendo dichiarato falsamente, nella veste di amministratore di una società, innanzi al notaio, nel corso di un'assemblea, che era “presente o validamente rappresentato l'intero capitale sociale, mentre al contrario il socio di maggioranza ... né era presente all'assemblea né aveva rilasciato mandato ad essere rappresentato”[2].

Alla prima udienza, tenutasi il 16 maggio 2014, il Giudice aveva dichiarato aperto il dibattimento e ammesso le prove richieste dalle parti.

Il giorno dopo, come è noto, entrava in vigore la L. 67/2014.

All'udienza del 26 maggio 2014, l'imputato, nonostante l'apertura già avvenuta del dibattimento[3], chiedeva la sospensione del procedimento con messa alla prova.

All'udienza del 18 settembre 2014, la difesa insisteva nella richiesta di sospensione del procedimento, corredandola con un'offerta risarcitoria e con una richiesta di elaborazione all'UEPE di un programma di trattamento e, in subordine, prospettava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., “nella parte in cui non prevede l'applicabilità della messa alla prova anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge”[4], nei quali era stato già superato lo sbarramento temporale dell'apertura del dibattimento.

Il Tribunale riteneva la questione rilevante e fondata.

In punto di rilevanza, il Giudice a quo osservava che, nella specie, sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso dell'imputato alla messa alla prova, tenuto conto che per il reato di cui all'art. 483 c.p. il legislatore ha previsto una pena massima rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis co. 1 c.p. e che l'imputato, oltre a non aver mai fruito in precedenza della sospensione del procedimento con messa alla prova, non risultava neppure rientrare in alcuna delle ipotesi ostative previste dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

In punto di fondatezza, il Giudice rimettente, premesso che il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ha una doppia natura, sostanziale e processuale, trattandosi di una causa estintiva del reato e, al contempo, di un modulo di definizione alternativa del processo, osservava, tenuto conto in primis dell'art. 3 della Costituzione, che “tale natura mista” dell'istituto in questione rendeva ancora “più inappagante la soluzione preclusiva dell'accesso all'istituto da parte di tutti gli imputati che (pur presentando i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione) si siano trovati, al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, in una fase processuale più avanzata rispetto alle scadenze fissate dall'art. 464-bis c.p.p.”[5].

Inoltre, secondo il Giudice rimettente, tale soluzione preclusiva, oltre a derogare, ingiustificatamente, al principio di rango costituzionale della retroattività della lex mitior, fondato su una lettura dell'art. 117, primo comma, Cost., combinata con il parametro interposto dell'art. 7 della CEDU, finiva con il ledere il diritto di difesa e il diritto ad essere sottoposto ad un giusto processo, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

 

2. La sentenza della Consulta.

Come già detto in apertura, la Corte Costituzionale, con la sentenza che si annota, dichiara infondate le questioni proposte dal Tribunale di Torino.

Più in dettaglio.

Con specifico riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost., il Giudice delle Leggi esclude che possa ritenersi illegittima la mancanza di una norma transitoria che consenta l'applicazione del nuovo istituto della messa alla prova a fronte di una richiesta formulata, nei processi in corso, anche dopo l'apertura del dibattimento.

Invero, secondo la Corte, la scelta del legislatore è coerente con la natura processuale dell'istituto, che si pone come secca alternativa al giudizio.

Per questo la Corte scrive che “consentire, sia pure in via transitoria, la richiesta nel corso del dibattimento, anche dopo che il giudizio si è protratto nel tempo, eventualmente con la partecipazione della parte civile (che avrebbe maturato una legittima aspettativa alla decisione), significherebbe alterare in modo rilevante il procedimento, e il non averlo fatto non giustifica alcuna censura riferibile all'art. 3 Cost.”.

La Corte, poi, ricorda che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina degli istituti processuali, con la conseguenza che le relative scelte non possono essere sindacate, ove non si presentino manifestamente irragionevoli.

La Corte aggiunge, pure, che una questione analoga in passato era stata affrontata dalla sentenza n. 277 del 1990, che, dopo un attento esame della questione relativa al regime transitorio del giudizio abbreviato regolato dall'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, era giunta a concludere nel senso che “l'apertura del dibattimento rende irrazionale l'applicabilità del giudizio abbreviato”, posto che lo scopo del rito abbreviato è quello di consentire una rapida definizione del giudizio, con conseguente esclusione della fase dibattimentale, di talché è assolutamente ragionevole che il procedimento abbreviato sia applicabile “soltanto quando il suo scopo possa essere … perseguito, e cioè quando non si sia ancora giunti al dibattimento”.

Secondo la Corte, lo stesso ragionamento può farsi rispetto alla norma oggetto di scrutinio per escludere una qualsiasi violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento alla denuncia dell'art. 117 Cost., filtrato alla luce dell'art. 7 della CEDU, la Corte è molto netta nel respingere la tesi del Giudice rimettente.

Il Giudice a quo aveva sostenuto che la mancanza di una norma transitoria, che consenta l'accesso al nuovo probation agli imputati di processi pendenti in primo grado, anche dopo l'apertura del dibattimento, impediva di fatto l'applicazione retroattiva di una norma penale sopravvenuta di favore per l'imputato.

Da qui il contrasto con il combinato dispoto degli artt. 117 della Costituzione e 7 della CEDU.

La Corte, però, non condivide questa tesi.

E infatti, in primo luogo, la Consulta tiene a precisare che il principio di retroattività della lex mitior riguarda il “rapporto tra un fatto e una norma sopravvenuta, di cui viene in questione l'applicabilità”.

Conseguentemente, ponendo la questione in questi termini, la Corte ha gioco facile nel dedurre che, nel caso sottoposto al suo esame, il principio di retroattività della lex mitior non viene affatto messo in discussione, atteso che la retroattività del novum normativo, introdotto dalla L. 67/2014, non viene per nulla esclusa, essendo le nuove norme sicuramente applicabili anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore.

In secondo luogo, la Corte rimarca che l'art. 464-bis c.p.p., nella parte impugnata, “riguarda esclusivamente il processo ed è espressione del principio tempus regit actum”.

Ma non solo.

Per dare più forza al proprio pensiero, la Corte richiama due importanti decisioni della Corte di Strasburgo: la sentenza Scoppola contro Italia del 17/9/2009 e la sentenza Morabito contro Italia del 27/4/2010.

Prendendo spunto da entrambe le sentenze, la Corte ricorda che, secondo i Giudici europei, il principio della retroattività della norma penale più favorevole riguarda solo la fattispecie incriminatrice e la pena, essendo “estranee all'ambito di operatività di tale principio … le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità”.

Prendendo spunto dalla sentenza Morabito, invece, che aveva esaminato un caso in cui era stato contestato il termine per richiedere il giudizio abbreviato previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144, la Corte ricorda che, secondo i Giudici di Strasburgo, gli artt. 6 e 7 della CEDU non potevano ritenersi pregiudicati per avere il legislatore, non arbitrariamente, limitato l'applicazione delle nuove modalità di accesso al giudizio abbreviato, che consiste in una procedura semplificata, avente lo scopo di “evitare il dibattimento e di decidere sulla fondatezza delle accuse in esito a una udienza in camera di consiglio”,ai soli casi in cui il dibattimento pubblico non avesse ancora avuto luogo.

Con specifico riferimento, da ultimo, alle questioni relative alle violazioni degli artt. 24 e 111 Cost., la Corte le giudica destituite di fondamento, ritenendo che esse siano state “sollevate nell'erroneo presupposto che nei processi in corso al momento dell'entrata in vigore della norma impugnata dovrebbe riconoscersi all'imputato, come espressione del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo, la facoltà di scegliere il nuovo procedimento speciale, del quale, invece, come si è visto, è stata legittimamente esclusa l'applicabilità”.

 

3. Alcune osservazioni.

In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, mi limito ad osservare che la sentenza annotata non convince del tutto. 

In un punto, che si può considerare cruciale, della decisione in commento, i Giudici delle Leggi scrivono che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli adulti “ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio”.

Detto altrimenti, per i Giudici della Consulta, l'istituto in questione ha una natura essenzialmente processuale.

Chi scrive, però, ritiene che la Corte Costituzionale avrebbe dovuto, all'opposto, esaltare le connotazioni sostanziali dell'istituto, atteso che l'esito positivo della prova determina, in base all'art. 168-ter co. 2 c.p., l'estinzione del reato per cui si procede.

Il principio del favor rei imponeva questa soluzione.

Ovviamente l'avere ritenuto che il nuovo istituto del probation risulta “connotato da un'intrinseca dimensione processuale” ha portato la Corte a giustificare “la scelta legislativa di parificare la disciplina del termine per la richiesta, senza distinguere tra processi in corso e processi nuovi”.

Dunque la maggiore criticità della sentenza sta proprio in questo e, cioè, nell'avere invertito, nell'ordine di importanza, le due nature, sostanziale e processuale, dell'istituto.

Se la Corte avesse dato il giusto peso alle connotazioni sostanziali dell'istituto, invece, le nuove norme sarebbero state applicabili, pur in assenza di una disciplina transitoria, anche ai processi in corso, nei quali era già avvenuta l'apertura del dibattimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma quarto, c.p., con buona pace della regola del tempus regit actum, che, come è noto, governa la successione nel tempo degli istituti processuali.[6]

La Corte, poi, richiamando la sentenza n. 277/1990, cui sopra si è fatto cenno, mette sullo stesso piano il giudizio abbreviato e il nuovo procedimento speciale del probation.

Il confronto, però, non può reggere perché il giudizio abbreviato, pur avendo effetti favorevoli, porta il reo, in caso di condanna, a subire comunque una pena, sebbene diminuita di un terzo, mentre il nuovo istituto del probation, nel caso di esito positivo della prova, porta, come già detto, all'estinzione del reato per cui si procede, con la conseguenza che il reo non andrà incontro ad alcuna condanna.

Anche valorizzando, comunque, la “intrinseca dimensione processuale” del nuovo istituto, la soluzione cui è pervenuta la Corte non soddisfa pienamente perché se, in generale e pur con qualche riserva, si può anche ammettere che l'istituto in questione non debba essere applicato ai processi in corso, che si trovino pendenti in secondo grado o, addirittura, in Cassazione, per evitare quanto meno la dispersione delle attività processuali fino a quel momento svolte, l'averne escluso drasticamente l'applicabilità ai processi in corso in primo grado, in cui potrebbe non avere avuto inizio un'attività istruttoria, pare, a dir poco, eccessivo.

Pensate alle cosiddette udienze di smistamento, in cui il Giudice si è limitato a dichiarare l'apertura del dibattimento, dichiarazione che in sé non è altro che una mera formalità[7], e ha rinviato ad altra data per l'inizio dell'istruttoria.

Avere escluso, in questi casi, la possibilità di recuperare l'accesso alla messa alla prova, solo perché la legge è entrata in vigore successivamente alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, in cui era praticamente nullo il rischio di vanificare la dispersione di attività istruttorie, per la semplice ragione che queste non erano ancora iniziate, sembra a chi scrive profondamente ingiusto, oltreché inutilmente dispendioso per il sistema, che si trova a dovere affrontare i costi di un processo che poteva essere evitato, ma che invece si è costretti a celebrare semplicemente perché la legge, che quel processo avrebbe potuto evitare, introducendo appunto un modello alternativo al giudizio, entra in vigore dopo l'apertura del dibattimento.

Al riguardo neppure la parte civile, cui non manca di alludere la Corte, avrebbe potuto subire un serio danno, dal momento che la messa alla prova comporta, oltre la tenuta da parte dell'imputato di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, anche il risarcimento del danno, ove possibile.

Sullo sfondo, a margine di queste considerazioni, resta il rammarico per non avere il legislatore scelto di introdurre una disciplina transitoria identica a quella che, in passato, aveva accompagnato l'istituto della messa alla prova nell'ambito del processo minorile, che aveva consentito l'applicazione delle nuove norme, anche alla luce della interpretazione che ne era stata data, ai procedimenti pendenti, qualunque fosse lo stato o il grado in cui si trovavano[8].

Con questa sentenza, in aggiunta ai molti altri arresti della Corte di Cassazione, che hanno di fatto evitato che, sul punto, potessero intervenire le Sezioni unite[9], si cala forse definitivamente il sipario sulla sorte di quegli imputati che hanno avuto la cattiva sorte di sentirsi dichiarare aperto il dibattimento prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014[10].

 



[1] Le parole sono tratte dall'ordinanza (atto di promovimento) n. 260 del 28 ottobre 2014 del Tribunale di Torino.

[2] Parole tratte sempre dall'ordinanza di rimessione.

[3] Ai sensi dell'art. 464-bis, co. 2, c.p.p., nel procedimento di citazione diretta a giudizio, il termine di decadenza per proporre la richiesta è rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.

[4] Si veda l'ordinanza di rimessione.

[5] Il passo è tratto ancora dall'ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha sollevato l'incidente di costituzionalità.

[6] Nella Relazione n. III/07/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, datata 5.5.14, nella parte intitolata Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, a cura di Raffaele Piccirillo, pagg. 31-32, si legge testualmente: “Il nuovo istituto cumula … connotazioni di carattere processuale e sostanziale. Il profilo e gli effetti di carattere sostanziale (estinzione del reato conseguente all'adempimento di un programma che implica l'accettazione di misure limitative della libertà del soggetto) indurrebbero a ritenere inappagante una soluzione che, in ossequio al canone tempus regit actum, precludesse l'accesso all'istituto da parte degli imputati che (pur presentando i requisiti oggettivi e soggettivi della nuova misura) si trovassero, al momento della sua formale entrata in vigore, in una fase processuale più avanzata rispetto alle scadenze fissate dall'art. 464-bis cod. proc. pen. per la richiesta della misura. Traducendosi nella sottrazione della chance di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato, tale soluzione contrasterebbe con l'art. 2 comma quarto del codice penale in tema di retroattività della lex mitior che, pur non essendo direttamente costituzionalizzato dall'art. 25 Cost. (che si limita a sancire il principio d'irretroattività della nuova legge incriminatrice e delle disposizioni aggravatrici del trattamento sanzionatorio), impone una verifica di ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. del differente trattamento sanzionatorio di soggetti che – versando nelle medesime condizioni sostanziali - siano però giudicati in diversi stadi del processo”.

[7] Sul punto può essere utile ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 393/2006, ha ritenuto che l'efficacia retroattiva del regime migliorativo della prescrizione, stabilito, per taluni delitti, dall'art. 6 della L. 251/2005, sia stata illegittimamente ancorata dalla norma transitoria dell'art. 10, comma 3, della medesima legge al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado “per l'insignificanza di quell'incombente rispetto alle ragioni fondanti l'istituto della prescrizione”. (Le parole sono tratte dalla sopra citata Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, pag. 32) Orbene, è opinione di chi scrive che uguali considerazioni possano farsi rispetto alla problematica esaminata dalla sentenza in commento, atteso che la mera dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce un incombente assolutamente insignificante rispetto alle ragioni fondanti del nuovo probation, che ha come scopo soprattutto quello di consentire al reo di evitare una condanna.

[8] Si veda l'art. 30, comma secondo, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

[9] Si veda Cass. Pen., Sez. IV, ordinanza 9 luglio 2014 (dep. 11 luglio 2014), n. 30559, Pres. Brusco, Est. Piccialli, Ric. Dalvit, che aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità del nuovo istituto della messa alla prova ai processi in corso. Come è noto, però, tale ordinanza era stata cancellata dal ruolo dal Primo Presidente della Suprema Corte, stante l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato oggetto del ricorso.  Da allora, a partire dalla sentenza Ceccaroni n. 35717, depositata il 13 agosto 2014, è prevalsa in modo granitico la tesi contraria all'applicabilità del novum normativo ai processi in corso.

[10] La dichiarazione di apertura del dibattimento potrebbe essere stata fatta addirittura il giorno prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014, come parrebbe essere avvenuto nella fattispecie da cui si è originata la questione di costituzionalità in commento, visto che, stando alla lettura dell'atto di promovimento del Tribunale torinese, il dibattimento viene formalmente aperto il 16 maggio 2014, in occasione della prima udienza.

10/02/2016
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