L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per i maggiorenni suscita di continuo interessanti riflessioni in seno alla giurisprudenza e alla dottrina.
Un nuovo e stimolante spunto, che sta da poco alimentando un contrasto interpretativo, all'interno della Suprema Corte, viene offerto dall'art. 464 quater, comma 7 c.p.p., che recita testualmente: “Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento”.
Passando a delimitare, più nello specifico, il tema di questo breve commento, la questione controversa, che si pone, è la seguente: se l'ordinanza che rigetta l'istanza di messa alla prova possa essere dall'imputato autonomamente impugnata, ricorrendo per cassazione in forza dell'art. 464 quater, comma 7 c.p.p., oppure, soltanto all'esito del giudizio, unitamente alla sentenza, in forza dell'art. 586, comma 1, c.p.p.
Fino ad ora della questione si sono occupate poche decisioni, che giungono a conclusioni diametralmente opposte.
Le sentenze nn. 6483/14[1], 24011/15[2], 14112/15[3] e 20602/15[4] ritengono che l'ordinanza che rigetta l'istanza di messa alla prova sia dall'imputato autonomamente ricorribile in cassazione.
In particolare, con la sentenza n. 24011/15, i Giudici di legittimità sostengono che “decisivo, in tal senso, è il tenore letterale dell'art. 464 quater c.p.p., comma 7 ('contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero …'), che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio – quelli ammissivi, così come quelli reiettivi – della richiesta in questione”.
Opposte valutazioni, invece, sono espresse nelle sentenze nn. 5656/14[5], 5673/14[6] e 25566/15[7].
Con la sentenza n. 5656/14, ad esempio, i Giudici di legittimità hanno stabilito che “l'ordinanza del giudice della cognizione che, appositamente sollecitato dall'interessato, respinge la richiesta di messa alla prova … non è autonomamente impugnabile”, con la conseguenza che essa deve sottostare “al generale principio di cui all'art. 586 c.p.p., secondo cui le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando non è diversamente stabilito dalla legge, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Gli stessi criteri risultano, d'altro canto, già utilizzati con riguardo alla affine materia della messa alla prova prevista per i minorenni dal D.P.R. n. 448 del 1988: soltanto nel caso di provvedimento ammissivo, in quell'ordinamento, è infatti espressamente previsto il ricorso per cassazione del pubblico ministero, dell'imputato e del difensore”.
I criteri utilizzati nell'ambito del rito minorile, cui fa riferimento la sentenza, si basano su di una lettura concatenata dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988[8]: infatti, mentre il comma 2 di tale articolo tratta dell'ordinanza di sospensione del processo, il comma 3 stabilisce che “contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore”, ove con le parole “contro l'ordinanza” il legislatore, secondo la giurisprudenza maggioritaria[9], ha inteso riferirsi proprio all'ordinanza di sospensione, il cui ambito applicativo viene normativamente regolato nel comma precedente.
Conseguentemente, secondo questa operazione ermeneutica, nel contesto del processo penale minorile, il pubblico ministero, l'imputato e il difensore possono ricorrere per cassazione soltanto contro l'ordinanza ammissiva, nelle ipotesi in cui, ad esempio, con il provvedimento di sospensione, “siano state imposte prescrizioni considerate troppo gravose o comunque eccentriche rispetto al contenuto del programma di trattamento proposto”[10], oppure, siano stati commessi errori di valutazione riguardo alle condizioni per una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rappresentando in codesti casi il ricorso in cassazione l'unico rimedio concesso alle parti per reagire avverso il provvedimento assunto. Nel caso in cui sia stata emessa un'ordinanza di rigetto, invece, l'unica via percorribile è quella di impugnare l'ordinanza reiettiva unitamente alla sentenza.
Partendo da tali premesse, con la sentenza n. 25566/15, la Suprema Corte, al fine di meglio contrastare la tesi opposta dell'impugnabilità immediata da parte dell'imputato dell'ordinanza di rigetto, rifacendosi ai criteri, sopra evocati, utilizzati con riguardo all'analoga disciplina dell'istituto della messa alla prova nell'ambito del rito minorile, è arrivata ad affermare che “non appare dirimente in senso contrario ... la circostanza che l'art. 464-quater c.p.p., comma 7 menzioni genericamente l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, atteso che tale formula deve essere letta alla luce del complessivo contenuto dei commi precedenti dell'articolo citato, i quali disciplinano l'oggetto e gli effetti del provvedimento di accoglimento, mentre quello di reiezione viene menzionato solo nel successivo comma 9 ed all'esclusivo fine di prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta”.
Come si può facilmente notare, da queste parole, i Giudici interpretano il comma 7 dell'art. 464 quater c.p.p., utilizzando i medesimi argomenti seguiti dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretare i commi 2 e 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988.
Di talché, il ricorso per cassazione di cui al comma 7 dell'art. 464 quater c.p.p. può essere proposto dall'imputato esclusivamente contro l'ordinanza di sospensione del procedimento, dal momento che i commi che precedono il comma 7 disciplinano l'oggetto e gli effetti esclusivamente dell'ordinanza ammissiva, mentre dell'ordinanza di rigetto l'art. 464 quater c.p.p., si occupa, espressamente, soltanto nel successivo comma 9.
Oltre a questo, a riprova del proprio convincimento, i Giudici di legittimità hanno cura di rimarcare che “in una visione sistematica, la ricorribilità immediata del solo provvedimento di rigetto senza la contestuale previsione del potere del giudice di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso, apparirebbe scelta irragionevole”.[11]
Dunque, due opinioni a confronto: da un lato, la tesi dell'immediata ricorribilità per cassazione da parte dell'imputato dell'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, sia essa ammissiva o reiettiva; dall'altro lato, la tesi dell'impugnabilità dell'ordinanza reiettiva solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.[12]
In attesa di un possibile ed eventuale futuro intervento regolatore delle Sezioni Unite, parrebbe che la tesi dell'immediata ed autonoma ricorribilità per cassazione da parte dell'imputato dell'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova sia maggiormente condivisibile, in quanto poggia su di un'esegesi strettamente aderente al testo della norma, che non sembra lasciare margini per la sua univocità.
L'art. 464 quater, comma 7 c.p.p., infatti, prevede espressamente la possibilità di ricorrere “contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova”, senza operare alcuna distinzione tra ordinanza ammissiva o reiettiva.
L'opinione contraria non sembra essere in grado di superare l'argomento testuale, che valorizza appunto “l'ampio tenore letterale”[13] del comma 7 dell'art. 464 quater del codice di rito.
Da ultimo, però, occorre precisare che la tesi dell'autonoma ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di messa alla prova può presentare un grave inconveniente per l'imputato, in quanto potrebbe sottrarre a quest'ultimo “la facoltà di proporre, per lo stesso motivo, appello avverso la sentenza di condanna pronunciata a seguito del diniego. In questo senso deporrebbero il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione sancito dall'art. 568 cod. proc. pen. e la previsione dell'art. 586, comma primo, cod. proc. pen. che riconosce l'impugnazione congiunta di ordinanza e sentenza soltanto quando non è diversamente stabilito dalla legge”.[14]
Se così è, la sola ricorribilità per cassazione, con le sue ben note strettoie imposte dall'art. 606 c.p.p., dell'ordinanza di rigetto impedirebbe all'imputato di impugnare nel merito “le scelte compiute dal giudice del primo grado nell'esercizio della sua discrezionalità, non potendo la Corte di cassazione valutare, per esempio, il giudizio prognostico negativo o la valutazione di inidoneità del programma di trattamento che risultino adeguatamente motivati”.[15]
[1] La sentenza è stata emessa il 9.12.14 dalla Cassazione penale, sez. VI, Pres. Milo, Rel. Paternò, in www.iusexplorer.it.
[2] Sentenza emessa il 23.2.15 dalla Cassazione penale, sez. V, Pres. Bevere, Rel. Caputo, in www.iusexplorer.it.
[3] Sentenza emessa il 12.3.15 dalla Cassazione penale, sez. II, Pres. Gentile, Rel. Alma, in www.iusexplorer.it.
[4] Sentenza emessa il 6.5.15 dalla Cassazione penale, sez. II, Pres. Fiandanese, Rel. Davigo, in www.iusexplorer.it.
[5] Sentenza emessa il 14.11.14 dalla Cassazione penale, sez. V, Pres. Bevere, Rel. Vessichelli, in www.iusexplorer.it.
[6] Sentenza emessa il 15.12.14 dalla Cassazione penale, sez. V, Pres. Palla, Rel. Fumo, in www.iusexplorer.it.
[7] Sentenza emessa il 3.6.15 dalla Cassazione penale, sez. V, Pres. Palla, Rel. Pistorelli, in www.iusexplorer.it.
[8] Il secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, rubricato “Sospensione del processo e messa alla prova”, recita testualmente: “Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”; il terzo comma, invece, recita: “Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore”.
[9] Alcuni cenni, in generale, sulla giurisprudenza che si è occupata di questo tema, si trovano nella Relazione n. III/07/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, datata 5.5.14, nella parte intitolata Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, a cura di Raffaele Piccirillo, pag. 20.
[10] Le parole sono tratte dall'arresto n. 25566/15.
[11] Le parole sono sempre tratte dalla decisione n. 25566/15.
[12] Sul punto, sembrano essere state smentite le parole di Raffaele Piccirillo che, nella citata Relazione n. III/07/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, aveva scritto a pagina 19: “Il dettato del comma settimo dell'art. 464-quater ('Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova ...') non dovrebbe ingenerare dubbi circa l'autonoma ricorribilità da parte dell'imputato e del suo difensore sia delle ordinanze che ammettono la misura, sia di quelle che rigettano la relativa domanda”.
[13] L'espressione è tratta dall'arresto n. 24011/15, in cui si afferma, più precisamente, che “l'ampio tenore letterale del comma 7 sottrae l'ordinanza reiettiva dell'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova alla disciplina di cui all'art. 586 c.p.p.”
[14] Le parole sono sempre di Raffaele Piccirillo e sono prese dalla Relazione n. III/07/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, cit., pagg. 20 e 21.
[15] Passo tratto, ancora, dalla Relazione n. III/07/2014 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, cit., pag. 21