Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Messa alla prova, rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta

di Federico Piccichè
Avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza
Cass. Pen., Sez. 6, Ord. 19 novembre 2015, n. 50278, Pres. Agrò, Rel. Ricciarelli

Con il provvedimento, che si segnala, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione “se contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di messa alla prova, presentata o rinnovata nel dibattimento, possa presentarsi ricorso per cassazione o si possa presentare impugnazione unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.”[1].

Nella specie era accaduto questo.

Il ricorrente, insieme ad altri imputati, veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90.

Dopo una serie di rinvii in limine, si giungeva all'udienza del 20/2/2015.

Nel corso di tale udienza, prima dell'apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero modificava per alcuni imputati, compreso il ricorrente, il capo di imputazione originario, riqualificandolo ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90[2] e il ricorrente, trattandosi della prima udienza utile, dopo l'introduzione del nuovo istituto del probation per gli adulti, avanzava richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, producendo l'istanza già inviata all'UEPE ai fini della predisposizione del programma di trattamento.

All'udienza successiva dell'8/5/2015, nel corso della quale doveva essere depositato il suddetto programma, il Giudice dichiarava inammissibile la richiesta dell'imputato.

Avverso l'ordinanza reiettiva del Giudice, l'imputato proponeva ricorso per cassazione censurando l'illegittimità del provvedimento, in quanto incomprensibile e privo di idonea motivazione.

Con l'ordinanza in commento, i Giudici di legittimità, dopo avere tracciato i tratti, sostanziali e processuali, dell'istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni, si soffermano ad analizzare il contrasto, che è sorto all'interno della giurisprudenza, sulla questione di cui si è fatto cenno in apertura.

Più in dettaglio.

Il comma 7 dell'art. 464-quater c.p.p. prevede che l'imputato e il pubblico ministero possono ricorrere per cassazione “contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova”.

Da qui sorge il problema interpretativo se il tenore letterale di questo comma consenta di ritenere ricorribili per cassazione tutte le ordinanze che decidono sull'istanza, a prescindere dal loro contenuto di accoglimento o di reiezione, oppure, in particolare, se l'ordinanza di rigetto, in specie adottata nella fase del dibattimento, possa essere impugnata, in base al disposto dell'art. 586 c.p.p., soltanto all'esito del giudizio, unitamente alla sentenza.

I Giudici di legittimità affermano che, sul punto, è sorta una “insanabile divaricazione”  di posizioni.

Sostanzialmente due orientamenti si contendono il campo.

Secondo il primo orientamento, seguendo l'ordine espositivo della Corte[3],l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta disospensione del processo con messa alla prova non è autonomamente ricorribile, atteso che, in forza dell'art. 586 c.p.p., “le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o degli atti preliminari possono essere impugnate, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza”.

Secondo questo filone interpretativo, analogamente a quanto già avviene sulla base dell'interpretazione formatasi sull'art. 28 D.P.R. 448/1998[4], soltanto l'ordinanza di sospensione con messa alla prova potrebbe essere direttamente impugnabile in cassazione, nel caso in cui, ad esempio, l'ordinanza di accoglimento contenesse previsioni eccentriche o errate valutazioni riguardo alle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., atteso che, ricorrendo tale evenienza,“ove non fosse prevista la diretta impugnabilità, alle parti non sarebbe più consentito alcun rimedio”.

Questo orientamento sarebbe avvalorato, pure, considerando che il comma 7 dell'art. 464-quater deve essere letto “alla luce dei commi precedenti che disciplinano il contenuto dell'ordinanza di messa alla prova, mentre della reiezione si parla nel comma 9 ai soli fini della previsione della facoltà di rinnovazione dell'istanza”.

Secondo l'opposto orientamento, invece, l'ordinanza dibattimentale reiettiva deve ritenersi immediatamente ricorribile, dal momento che “il tenore letterale dell'art. 464-quater, comma 7, sembra invero suggerire che siano ricorribili tutte le ordinanze che decidono sulla richiesta, a prescindere dal fatto che si tratti di accoglimento o di reiezione della stessa”.

L'ampio e inequivocabile tenore letterale della norma, che sembra non fare distinzioni “tra ordinanze che ammettono la misura e ordinanze che rigettano la relativa domanda”, consentirebbe anche di controbattere la tesi opposta, che considera centrale, come si è visto, il rapporto con l'art. 586 c.p.p., atteso che, sebbene quest'ultimo articolo imponga l'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza, ciò vale, stando all'incipit stesso della norma, sempre che la legge non disponga diversamente.

A ciò va aggiunto, inoltre, che l'immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto sarebbe più aderente alla “logica anche deflattiva sottesa all'istituto”.

Alla luce delle su esposte argomentazioni, brevemente tratteggiate, tenuto conto dello stato di incertezza originato dai due contrapposti filoni interpretativi, la Sesta Sezione Penale della Corte Suprema ha giustamente ritenuto opportuno rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per comporre il contrasto.

 


[1] Su questo argomento si veda, volendo, il mio contributo intitolato Il ricorso per Cassazione dell'imputato contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di messa alla prova per gli adulti: due opinioni a confronto, pubblicato in questa Rivista, in cui ho cercato di fare luce sul contrasto che stava germogliando in seno alla giurisprudenza intorno alla questione in esame, auspicando l'intervento risolutore delle Sezioni Unite.

[2] L'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, integra adesso un autonomo reato, rientrante, in ragione della pena edittale, fra quelli per cui è possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

[3] I due orientamenti giurisprudenziali vengono descritti alle pagine 7, 8 e 9 dell'ordinanza di rimessione.

[4] L'art. 28 D.P.R. 448 del 1988 disciplina l'istituto della messa alla prova nei confronti degli imputati minorenni.

26/01/2016
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