Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

La Cassazione decide su messa alla prova in seguito a opposizione a decreto penale

di Federico Piccichè
Avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza
Cass. Pen., Sez. I, Sent. 3 febbraio 2016 (dep. 22 giugno 2016), n. 25867, Pres. Vecchio, Rel. Cavallo

Con la sentenza, che si segnala, i Giudici di legittimità risolvono un conflitto negativo di competenza, stabilendo che a decidere sulla richiesta di messa alla prova di cui all'art. 464 bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, deve essere il giudice del dibattimento e non il giudice delle indagini preliminari.

Il caso, da cui si è originato il conflitto, può così riassumersi.

L'imputata propone opposizione al decreto penale di condanna, che era stato emesso nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 483 del Codice Penale.

In forza dell'art. 464 bis, comma 2, c.p.p., con l'atto di opposizione, l'imputata chiede la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, investito del procedimento, con un'ordinanza dibattimentale, si dichiara incompetente a decidere sull'istanza, “ritenendo competente a conoscere della stessa il Giudice delle indagini preliminari della sede in analogia a quanto previsto dal codice per le richieste di riti alternativi formulati con l'opposizione stessa”.

Conseguentemente, la cognizione del procedimento passa al Giudice delle indagini preliminari.

Quest'ultimo, però, dopo aver premesso che l'istituto della messa alla prova non può in alcun modo equipararsi ad un rito alternativo, afferma che a decidere in merito all'eventuale sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata deve  essere il Tribunale in composizione monocratica; pertanto, con apposita ordinanza, solleva conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Corte Suprema.

La Corte Suprema, dopo aver ritenuto ammissibile il conflitto, a fronte della situazione di stasi processuale venutasi a creare, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l'art. 461, comma 3, c.p.p., che stabilisce che deve essere il giudice che ha emesso il decreto di condanna il destinatario della richiesta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., “non è applicabile, in via analogica, alla diversa ipotesi in cui con l'opposizione al decreto penale sia stata invece formulata una richiesta di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc.”. 

Secondo la Corte, infatti, militano a favore di questa soluzione la diversa natura della richiesta di messa alla prova rispetto alla richiesta di ammissione ad un rito alternativo e la circostanza che manca un'espressa previsione da parte del legislatore che attribuisca la competenza a definire la richiesta di messa alla prova al giudice che ha emesso il decreto di condanna.

Inoltre, la tesi della Corte trova una conferma nell'art. 464 sexies c.p.p., secondo cui, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, “con le modalità stabilite per il dibattimento”.

La Corte, poi, porta a termine il proprio ragionamento, facendo due ulteriori considerazioni.

La prima è data dal fatto che se venisse ritenuto competente il giudice delle indagini preliminari, quest'ultimo sarebbe anche tenuto, incongruamente, ad acquisire le prove relative al giudizio, che, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova, verrebbe per la restante parte celebrato davanti al giudice del dibattimento, “con la conseguenza che, così argomentando, il legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di incidente probatorio, ulteriormente derogando in maniera tra l'altro non espressa al principio di oralità della prova”.

La seconda, invece, poggia sull'art. 464 octies, comma 4, c.p.p., secondo cui, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, quando l'ordinanza di revoca diviene definitiva, “il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso”, ovvero, innanzi al giudice davanti al quale dovrà essere celebrato il giudizio, “che nel caso in specie è senz'altro quello dibattimentale”.

Da notare che, nel provvedimento in esame, la Corte ha affermato cheil nuovo istituto della messa alla prova non può equipararsi ad un procedimento alternativo, nonostante il legislatore lo abbia regolato all'interno del libro sesto del codice di procedura penale, dedicato ai procedimenti speciali e la stessa Corte Costituzionale, di recente, abbia precisato che esso deve intendersi, per le sue connotazioni processuali, come “un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio”[1].   

Sul punto non sembra essersi raggiunta un'opinione univocamente condivisa.

Da ultimo, sul piano pratico, il provvedimento in commento potrà avere delle ricadute sui protocolli operativi, che i nostri Tribunali, già da qualche tempo, si sono dati per regolare il nuovo istituto del probation.

Proprio sulla questione, di cui si sta discutendo, alcuni protocolli hanno preso una posizione, che va in direzione contraria rispetto a quella tracciata dalla Cassazione.

Ad esempio, il vademecum, contenente le linee guida di carattere operativo sulla procedura di applicazione del nuovo istituto, adottato dal Tribunale di Monza, ha stabilito che sulla richiesta di messa alla prova, formulata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, “la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari”[2].

Sulla stessa linea si muove, pure, il protocollo operativo del Tribunale di Fermo[3].

E' ovvio che, alla luce del nuovo diktat della Cassazione, questi due protocolli potrebbero subire delle modifiche.

 


[1] Le parole sono stratte dalla sentenza n. 240/2015, con cui il Giudice delle Leggi ha escluso l'applicazione della messa alla prova nei dibattimenti aperti prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014.

[2] Il vademecum è stato sottoscritto il 18/11/2014. Questa scelta è una diretta conseguenza del fatto che l'istituto della messa alla prova per adulti, come precisato dal protocollo monzese, è da considerare “proceduralmente strutturato come una sorta di rito speciale”.

[3] Il protocollo è stato sottoscritto l'11/2/2016.

29/06/2016
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