1. La decisione del Comitato dei diritti umani dell’Onu nel caso Teitota c. Nuova Zelanda
Con la decisione del 7 gennaio 2020 resa in Teitiota c. Nuova Zelanda, il Comitato dei diritti umani dell’Onu (di seguito Comitato Onu) segna il riconoscimento di due fondamentali principi di diritto internazionale: da un lato ammette che gli effetti dei cambiamenti climatici possano comportare una violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani o degradanti e, dall’altro, per la prima volta in assoluto, stabilisce che il rischio di subire tali effetti nel Paese di origine genera il divieto di respingimento da parte di Stati terzi.
Il caso trae origine dal Sig. Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati, un atollo dell’Oceano pacifico del Sud, che si era visto negare dalla Nuova Zelanda il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e che pertanto era stato rimpatriato nel Paese di origine. Il ricorrente adiva così il Comitato Onu ritenendo che il ritorno nel proprio Paese di origine lo avesse esposto, insieme alla sua famiglia, a un serio rischio alla vita a causa dell’inesorabile innalzamento del livello del mare causato dal cambiamento climatico in violazione dell’art. 6 del Patto Onu sui diritti civili e politici del ’66 (di seguito, anche Patto Onu).
In particolare, reiterando le doglianze già esposte dinnanzi alle Corti Neozelandesi, il ricorrente evidenziava gli impatti diretti e mediati dell’innalzamento del livello del mare. Le più frequenti e regolari inondazioni (spesso tre o quattro volte al mese), distruggevano abitazioni e raccolti e provocavano una graduale erosione costiera e infiltrazioni saline, contaminando irrimediabilmente i pozzi di acqua dolce e rendendo il suolo povero e infertile. Oltre alla situazione di generale rischio, Teitiota evidenziava una peculiare esposizione al rischio individuale dovuto alle proprie condizioni personali: originario dell’isola di Tarawa, (che si eleva a tre metri sopra il livello del mare), viveva con la famiglia in una costruzione tradizionale traendo i propri mezzi di sussistenza dalla pesca e dall’agricoltura e i tre figli presentavano seri problemi di salute dovuti alla scarsa qualità dell’acqua. La compromissione dell’accesso all’acqua potabile, della salute e del ricorso ai mezzi di sussistenza, andavano a depauperare il diritto umano alla vita e a condurre una vita in maniera dignitosa.
2. Le risultanze del Comitato Onu
Il Comitato Onu, nonostante, nel caso concreto, non abbia potuto concludere che il rimpatrio del sig. Teitiota nel luogo di origine abbia violato il diritto alla vita (così come interpretato dal nuovo commento generale n. 36 del 2018), ha ritenuto astrattamente possibile che, in mancanza di robusti sforzi nazionali e internazionali, gli effetti del cambiamento climatico possano esporre gli individui alla violazione dei loro diritti ai sensi dell’art. 6 e 7 del Patto (rispettivamente, diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani o degradanti) e, di conseguenza, comportare il divieto di respingimento da parte dello Stato di rinvio (§ 9.11).
Prima di tutto deve essere segnalato che la decisione in epigrafe non è giuridicamente vincolante ma il Patto Onu e la giurisprudenza a cui fa riferimento lo sono e risulta particolarmente pregevole sotto vari profili per la sua portata ermeneutica.
Per consolidata posizione del Comitato Onu, affinché vi fosse violazione del diritto umano alla vita ai sensi del Patto Onu era necessario provare che la minaccia fosse individuale, attuale o imminente[1]. In maniera decisamente innovativa, con questa decisione, si assiste ad una anticipazione del momento in cui la lesione del diritto umano alla vita si verifica ossia anche quando tale minaccia sia “reasonably foreseeble”, cioè ragionevolmente prevedibile (§ 9.4).
Difatti, osserva il Comitato, i danni indotti dai cambiamenti climatici possono verificarsi sia a seguito di eventi improvvisi come a seguito di processi a lenta insorgenza. Mentre i primi hanno un impatto immediato, per ore o giorni, gli effetti dei secondi possono avere un impatto graduale e compromettere i mezzi di sussistenza e le risorse per un periodo di mesi o anni. Sia gli eventi ad insorgenza improvvisa (come tempeste intense e inondazioni) sia i processi a insorgenza lenta (come l’innalzamento del livello del mare, la salinizzazione e il degrado del territorio) possono spingere i movimenti transfrontalieri di persone che cercano protezione dai danni legati al cambiamento climatico. Inoltre, prosegue il Comitato, la circostanza che un intero Stato (il Kiribati) rischi di essere sommerso dall’innalzamento del livello del mare costituisce un rischio così estremo che le condizioni di vita possono diventare incompatibili col rispetto dell’art. 6 del Patto Onu, prima che tale evento sia imminente o che si realizzi (§ 9.11).
La decisione, inoltre, vede il riconoscimento a livello internazionale del cd. integrated approach nell’interpretazione dei diritti umani, in base al quale il depauperamento di diritti sociali come il diritto all’acqua e al cibo possono comportare la violazione di diritti di natura civile quale il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Infine, si assiste a un ampliamento dell’ombrello protettivo del diritto alla vita che include, oltre alla minaccia di una lesione fisica o l’integrità mentale, anche il diritto degli individui a godere di una vita dignitosa e di essere liberi da atti o omissioni che causerebbero una morte innaturale o prematura (§ 9.4)
Il divieto di respingimento di una persona verso un luogo dove vi siano fondati motivi per credere che vi sia un rischio reale di danno irreparabile al diritto umano alla vita e al divieto di trattamenti inumani o degradanti è un principio di diritto internazionale ben consolidato. La vera portata innovativa di questa decisione risiede nel riconoscimento di un collegamento tra disastri naturali e ambientali dovuti anche ai cambiamenti climatici e obblighi incombenti sugli Stati circa il rispetto dei diritti umani e, in particolare, per quanto concerne l’oggetto del caso, il diritto alla vita.
Il Comitato Onu, richiamando il par. 6 del nuovo commento generale n. 36(2018), chiarisce che “deprivation of life involves a deliberate or otherwise foreseeable and preventable life-terminating harm or injury, caused by an act or omission”. La rilevanza della condotta omissiva segna il riconoscimento a livello internazionale della teoria degli obblighi positivi – già riconosciuta dalle Corti regionali (§ 9.5)- secondo cui, in una chiave evolutiva, il contenuto normativo del diritto umano alla vita richiede agli Stati non solo l’obbligo negativo di astenersi dal creare un danno o una lesione intenzionale alla vita, ma anche l’obbligo positivo di tutelare le “reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life”(§. 9.4).
Il principio che emerge da tale precedente è che uno Stato può essere definito responsabile per la violazione del diritto umano alla vita quando, pur non avendo posto in essere alcuna condotta atta intenzionalmente a provocare un evento ragionevolmente prevedibile, non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le possibili misure atte a salvaguardare le vite di coloro che erano sottoposti alla sua giurisdizione (come garantire il diritto al cibo, all’acqua, a un riparo) per far fronte a condizioni generali che possono sollevare una seria minaccia all’abilità di godere del diritto alla vita, quali la degradazione ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile o non abbia adottato misure volte a ridurre al minimo gli effetti e i rischi di un inaspettato e violento fenomeno naturale[2].
In conclusione, è possibile affermare che la decisione del Comitato Onu ha espresso il principio di diritto internazionale secondo cui la ragionevole prevedibilità di un evento naturale che possa minacciare il diritto alla vita o il godimento della stessa in maniera dignitosa, associata all’incapacità dello Stato di appartenenza di adempiere agli obblighi positivi di tutela, genera, in capo agli Stati terzi, l’obbligo negativo di non di respingimento verso il Paese in questione. Merita di essere evidenziato infine che, il Comitato, in una sorta di ultra petita, riconosce che gli effetti negativi del cambiamento climatico possano condurre anche a trattamenti inumani e degradanti (art. 7 del Patto Onu).
Nonostante questo storico riconoscimento, il Comitato ritiene che il ricorrente non abbia fornito informazioni sufficienti a indicare che l’approvvigionamento di acqua dolce fosse inaccessibile, insufficiente o pericoloso né che sarebbe stato esposto, insieme alla famiglia, a una situazione di indigenza, privazione di cibo ed estrema precarietà in modo da produrre una minaccia ragionevolmente prevedibile di un rischio reale che compromettesse il diritto a godere di una vita dignitosa (§§ 9.8 e 9.9). Allo stesso tempo il Comitato ritiene sufficienti le misure poste in essere dal Governo di Kiribati per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici[3] (assolvendo così agli obblighi positivi di tutela). Inoltre, si osserva che il periodo di tempo compreso tra 10 e 15 anni potrebbe consentire alla Repubblica di Kiribati, con l’assistenza della comunità internazionale, di adottare misure efficaci per proteggere e, se necessario, ricollocare altrove la popolazione (§ 9.12).
Le conclusioni del Comitato Onu sembrano sollevare alcune criticità che la relatrice Vasilka Sancin e il relatore Duncan Laki Muhumuza hanno ben esposto nelle loro individuali opinioni dissenzienti. In particolare, sostiene la prima, in tema di onere probatorio sulla conformità agli obblighi positivi di tutela, dovrebbe spettare allo Stato parte e non al ricorrente dimostrare che lo stesso e la sua famiglia godrebbero effettivamente dell’accesso all’acqua sicura (o anche potabile). In secondo luogo, la stessa ritiene di dover distinguere la nozione di “potable water” rispetto a quella di “safe drinking water”. L’acqua ritenuta potabile, infatti può contenere microrganismi pericolosi per la salute, in particolare per i bambini (tutti e tre i minori a carico del ricorrente erano nati in Nuova Zelanda e non erano mai stati esposti alle condizioni dell’acqua in Kiribati). Infine, anche se sul piano formale il Governo ha dimostrato di aver posto in essere misure politiche e legislative per far fronte agli effetti del cambiamento climatico, da un punto di vista sostanziale, è stato osservato come le politiche e gli obiettivi di rilevanza diretta per l’acqua non erano ancora state attuate (Annex 1, § 5).
Quello che sembra generare una sorta di probatio diabolica potrebbe però essere superato se si considera che il Comitato Onu rende la sua decisione in un’ottica di diritto internazionale dei diritti umani e non in quella di diritto internazionale dei rifugiati dove, almeno all’interno del Sistema europeo comune di asilo, vige una sorta di attenuazione dell’onere della prova in capo al richiedente protezione internazionale.
Infine, altre criticità vengono sollevate dal relatore Duncan Laki Muhumuza tra cui merita evidenziare quella relativa al “unreasonable burden of proof” in capo al ricorrente e alla “too high and unreasonable” threshold richieste dal Comitato Onu (Annex 2, § 3). Pur condividendo le osservazioni del relatore, la spiegazione la rende il Comitato stesso nel momento in cui, citando la sentenza della Corte Edu resa in Sufi and Elmi, ritiene che la soglia di gravità della lesione richiesta per creare un rischio reale di un danno irreparabile ai sensi degli art. 6 e 7 del Patto Onu deve essere estremamente alta in quanto in questi casi il pregiudizio futuro allegato non proverrebbe da atti o omissioni intenzionali ma da una condizione generale (nel caso di specie il cambiamento climatico) (§ 9.7).
Per comprendere tale ragionamento è necessario considerare che il Patto Onu come, in generale, gli altri strumenti internazionali a presidio della tutela dei diritti umani, è stato storicamente creato per proteggere gli individui dalla violazione di diritti in contesti di man-made disasters (violenze individuali da attori non statali o dagli Stati, conflitti, disordini pubblici, torture etc.) mentre, nella tradizione giuridica internazionale, era (fino a poco tempo fa) del tutto nuovo pensare di imputare allo Stato di appartenenza la responsabilità per la violazione dei diritti umani a seguito di eventi naturali o ambientali (indotti anche dal cambiamento climatico).
Tuttavia, deve essere considerato che, come evidenziato in Sufi and Elmi e, recentemente, in un’altra pronuncia del Comitato Onu, nel caso in cui gli effetti o il verificarsi di un disastro naturale o un fenomeno di degradazione ambientale, dipendano in maniera preponderante da un comportamento (volontario o negligente) dello Stato, allora si dovrebbe applicare una soglia livello (threshold) meno stringente[4].
3. Eventi naturali disastrosi e protezione umanitaria: la posizione della Corte di cassazione
Spostando lo sguardo sul piano dell’ordinamento interno italiano, è possibile osservare come un obbligo positivo di protezione a fronte di un rischio derivante da eventi naturali disastrosi abbia già trovato un parziale riconoscimento attraverso la concessione della protezione umanitaria.
In particolare, la giurisprudenza di merito, anche grazie a quanto stabilito dalla Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del luglio 2015[5], era già arrivata a riconoscere la protezione umanitaria in ragione di disastri naturali[6] e la stessa Cassazione aveva già fatto riferimento a siccità e carestie come fattori che possono contribuire ad un impoverimento radicale e alla carenza di beni di prima necessità tali da non offrire alcuna garanzia di vita all’interno del Paese di origine (Cass., sent. n. 4455/2018).
Più recentemente, la Suprema Corte compie un ulteriore passo in avanti, fornendo interessanti indicazioni anche in termini di onere probatorio.
Nella sentenza n. 7832/2019, la prima sezione della Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli da un cittadino del Bangladesh che aveva lasciato il proprio Paese d’origine in ragione della situazione di estrema indigenza provocata anche, secondo quanto dedotto, dalla “situazione climatica disastrosa del Paese di origine, alla cui determinazione avevano concorso con le loro condotte le autorità governative a causa dell’allevamento industriale del gambero nella (Omissis), con l’occupazione del territorio con distese di vasche di acquicoltura, e della politica di deforestazione; sussisteva inoltre un fenomeno devastante di aumento della salinità delle acque che si ripercuoteva sull’agricoltura e sulla disponibilità di acqua potabile”.
Secondo il ricorrente, il Giudice di merito, in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, avrebbe dovuto verificare d’ufficio la situazione catastrofica sotto il profilo ambientale e climatico della Regione di origine del richiedente asilo, al fine di arrivare al riconoscimento della protezione sussidiaria o, quanto meno, di quella umanitaria.
La Corte di cassazione rileva tuttavia la mancata deduzione nel giudizio di primo grado delle condizioni climatiche e ambientali che avrebbero potuto portare al riconoscimento della protezione invocata ed esclude che, nel caso di specie, possa arrivarsi al riconoscimento dello status di rifugiato, difettando il fondato timore di una persecuzione per le ragioni considerate dall’art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs 251/07 e la sua rilevanza causale nell’impedire il ritorno del profugo in patria, o al riconoscimento della protezione sussidiaria considerato che “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona prospettata dal ricorrente non dipende affatto dalla ragione indicata dall’art. 14 citato, lett. c)”.
Secondo la Corte, la situazione catastrofica dedotta non è irrilevante in astratto, “potendo dar luogo a protezione di carattere umanitario ai sensi del d.lgs n. 25 del 2008, art. 32, comma 5 e d.lgs n. 296 del 1998, art. 6, comma 6, in adempimento degli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato italiano, in presenza di una specifica situazione di particolare vulnerabilità soggettiva”, osservando altresì che “tale situazione è stata considerata meritevole di tutela anche nel nuovo sistema tipizzato di concessione dei permessi per ragioni umanitarie introdotto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in L. 1 dicembre 2018, n. 132 il cui art. 20 bis prevede appunto il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità di durata semestrale (valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”.
Nonostante questo, la Corte rileva come il ricorrente non abbia censurato in modo puntuale quanto osservato dalla Corte d’appello in ordine alla mancanza di un collegamento diretto tra le alluvioni e l’allontanamento dal Paese d’origine, verificatosi prima di tali eventi, e al fatto che tale situazione non aveva impedito ai suoi familiari di continuare a vivere nel villaggio di provenienza, concludendo, dopo l’esame dell’altro motivo di ricorso, per l’inammissibilità dello stesso.
Con la sentenza n. 2563/2020, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto con il quale il Tribunale di Ancona aveva respinto il ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di protezione internazionale, accoglie invece il motivo relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale in diversa composizione.
Nell’analisi del motivo di ricorso, la Corte di cassazione ricostruisce sinteticamente i motivi posti alla base dell’espatrio, ovvero la distruzione dell’abitazione del richiedente a seguito di un’alluvione avvenuta nel 2012 e poi ripetutasi nel 2017, e osserva come tale circostanza possa “essere rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, potendo incidere sulla vulnerabilità del richiedente se accompagnata da adeguate allegazioni e prove relative alla possibile lesione di primari diritti della persona, che possano esporre il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la dignità”.
La Corte di cassazione, oltre a ricordare la necessità di effettuare “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Corte di Cass., sentenza n. 4455/2018), suggerisce di interpretare il precetto elastico di cui all’art. 5 c. 6 d.lgs 286/98 proprio alla luce del nuovo art. 20-bis del d.lgs n. 286/98.
Secondo la Corte, il Giudice, chiamato a pronunciarsi sul bisogno di protezione umanitaria del richiedente che lamenta di avere lasciato il proprio Paese in ragione degli effetti negativi di ripetute alluvioni, deve analizzare se queste siano “configurabili come calamità che non consentono il rientro nel Paese di origine e la permanenza in condizioni di sicurezza e tenendo in considerazione altresì i principi affermati da questa Corte in materia di protezione umanitaria, pure con riguardo all’avvenuta integrazione nel Paese ospitante (rispetto alla quale se lo svolgimento di una stabile attività lavorativa non è di per sé sufficiente per la concessione della protezione, comunque è un elemento da valutare, insieme con gli altri richiesti)”.
Dall’analisi delle due pronunce emerge, da una parte, l’importanza dell’allegazione puntuale dei fatti che hanno costretto all’allontanamento dal Paese d’origine e alla loro connessione con gli eventi naturali disastrosi; dall’altra, come sia richiesto, pur con un’attenuazione dell’onere della prova, di dimostrare una possibile lesione di primari diritti della persona derivante dagli eventi stessi.
Per quanto sia chiaro che il comportamento delle autorità statuali o che controllano il territorio non sia necessariamente determinante ai fini della concessione della protezione, la Corte non offre tuttavia spunti ermeneutici sul concetto di calamità o sugli eventi naturali o climatici che possano dar luogo alla situazione di vulnerabilità, lasciando aperte molte questioni che caratterizzano il dibattito relativo alla protezione giuridica da offrire ai migranti che lasciano il proprio Paese d’origine in ragione di eventi naturali[7].
3. Cambiamenti climatici, protezione complementare e protezione internazionale: quali possibili sviluppi
Le risultanze del Comitato Onu, i principi affermati dalla Corte di cassazione nelle pronunce sopra esaminate e il richiamo all’art. 20 bis d.lgs 286/98, che ha introdotto nell’ordinamento interno il permesso di soggiorno per calamità, possono portare ad ulteriori considerazioni in ordine alla sussistenza di obblighi di protezione, tenuto conto soprattutto dell’intervento del legislatore finalizzato ad eliminare la clausola aperta della protezione umanitaria.
Ed infatti, una volta venuta meno la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, i limiti dell’art 20 bis emergono in modo ancora più forte.
Sebbene il legislatore abbia scelto di ricomprendere la previsione relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per calamità tra le disposizioni del titolo II del d-lsg. 286/98 sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato, nel capo terzo relativo alle disposizioni di carattere umanitario, il rilascio di tale titolo di soggiorno, a differenza del nuovo permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 c. 2 lett. d-bis), non è direttamente collegato ad un divieto di espulsione e di respingimento.
La valutazione dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per calamità è inoltre demandato direttamente al Questore, con il rischio, data l’assenza di criteri specifici, di disparità di trattamento sul territorio nazionale per casi tra loro analoghi [8].
In particolare, l’assenza di una definizione di calamità e il riferimento ad una situazione “contingente ed eccezionale” sembra rendere questa disposizione del tutto inadeguata ad offrire protezione a persone costrette ad allontanarsi dal proprio Paese d’origine in ragione di eventi naturali a lenta insorgenza o di eventi prevedibili e continui, come le alluvioni e le esondazioni, che pur non essendo straordinari rendono impossibile la permanenza in quel luogo.
Nonostante tali limiti e sebbene la nuova previsione, pur disciplinando un istituto di carattere umanitario, sia del tutto avulsa dal sistema della protezione internazionale, la sua presenza nell’ordinamento deve essere considerata come un’occasione per dare attuazione, quanto meno, a quel principio di diritto internazionale fissato dal Comitato Onu, già precedentemente richiamato, secondo cui la ragionevole prevedibilità di un evento naturale che possa minacciare il diritto alla vita o il godimento della stessa in maniera dignitosa, associata all’incapacità dello Stato di appartenenza di adempiere agli obblighi positivi di tutela, genera in capo agli Stati terzi l’obbligo negativo di non di respingimento verso il Paese in questione.
In questo senso si auspica non solo che l’art. 20 bis d.lgs 286/98 venga interpretato alla luce di tale principio sia dall’autorità amministrativa sia da quella giudiziaria chiamata a pronunciarsi su un eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso per calamità, ma anche che lo stesso venga utilizzato quale parametro per valutare la legittimità di un provvedimento di espulsione.
Allo stesso tempo, sebbene il nuovo istituto risulti estraneo al sistema della protezione internazionale, si ritiene, da una parte, che ai fini della sua interpretazione sia necessario tenere conto dei principi elaborati in tale ambito non solo in materia di attenuazione dell’onere probatorio e dovere di cooperazione istruttoria, ma anche di vulnerabilità e di gravità e sistematicità delle violazioni dei diritti umani; dall’altra, che le Commissione territoriali e i Giudici debbano tenerne conto nella valutazione della domanda di protezione internazionale.
In particolare, la Commissione territoriale, prima ancora che dare evidenza all’eventuale sussistenza dei presupposti per la richiesta di tale tipo di permesso al Questore, dovrà necessariamente valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
Ad esempio, da una lettura sistemica e combinata della decisione del Comitato Onu in commento, con la giurisprudenza europea sopra evidenziata (cfr. Sufi and Elmi), potrebbe non sembrare azzardato giungere al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs 251/07 (e non già la protezione speciale per calamità) a chi fugge dagli effetti dei cambiamenti climatici (o da eventi disastrosi) qualora, all’esito di un attento e individuale scrutinio, sia possibile ritenere che quest’ultimi siano dipesi in maniera preponderante da un atto intenzionale[9] o da una consapevole omissione altrimenti evitabile dello Stato di appartenenza.
[1] Si veda Human rights Vmrb v. Canada (CCPR/C/33/D/236/1987), § 6; Aalbersberg et al- v. the Netherlands (CCPR/C/87/D/1440/2005); Beyond et al. v. France (CCPR/C/85/D/1400/2005), § 4.3;Vmrb v. Canada (CCPR/C/33/D/236/1987), § 6.3; Lan v. Australia (CCPR/C/107/D/1957/2010) §. 8. 4
[2] Human Rights Committee, General Comment No. 36, Article 6: Right to Life, §§ 6,7, 26, 30, 62
[3] Vengono richiamati il 2007 National Adaptation Programme of Action, la National Development Strategy 2003-2007, il National Development Plan 2008-2011, la 2008 National Water Resources Policy e le 2010 National Sanitation Policy’s priorities.
[4] Si veda per una disamina più approfondita A. Brambilla e M. Castiglione, Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?, in Cosmopolis, Rivista di Filosofia e Teoria Politica, 1/2019, https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XVI12019&id=3 .
[5] La Circolare prot. 00003716 del 30.7.2015, avente come oggetto l’ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale e le ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, include tra le ipotesi di riconoscimento della protezione umanitaria anche “gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza”.
[6] Si rimanda in particolare a Tribunale dell’Aquila, ordinanza del 18 febbraio 2018, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2018, https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2018/umanitaria-3/245-trib-aq-16-2-2018/file.
[7] Per approfondimenti si rimanda anche a A. Brambilla, Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell’ambito dell’ordinamento giuridico europeo e nazionale?, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2017, https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.
[8] Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti all’abrogazione dei motivi umanitari e sull’art. 1, dl 113/2018, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_scheda_ASGI_art_1_DL_Immigrazione_113_ok-_1_.pdf .
[9] Si veda, tra le altre, la pronuncia della Cgue [GC],C‑542/13, M’Bodj c. Belgio § 36.
[**]
Anna Brambilla, Avvocato del Foro di Milano
Michela Castiglione, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Pisa