L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata
Cass. S. U. sentenza n. 8825/17 (c.c. 27.10.2016)
La sentenza in oggetto si segnala per la ricostruzione sistematica del sistema delle impugnazioni.
Le affermazioni di principio sono importanti non solo per la risoluzione del contrasto ma anche perché notevolmente utili, per la loro concretezza, per tutti coloro che sono impegnati nei giudizi di impugnazione.
Da segnalare il passaggio sulla natura del giudizio di appello, definito non quale nuovo giudizio, ma quale strumento di controllo o, rectius, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche affermato che nel giudizio di appello sono riproponibili le questioni già di fatto dedotte in prima istanza, fermo restando la necessità della specificità dei motivi.
Segnalo il passaggio in cui le Sezioni Unite rappresentano che “i motivi in fatto… devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata …”; ed ancora con “… i motivi in diritto… devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono”.
Gli effetti della sentenza delle Sezioni unite si produrranno anche negli appelli “cautelari”, spessissimo del tutto privi del requisito della specificità, come constatano tutti i giorni i giudici che lavorano presso il tribunale del riesame.