Magistratura democratica
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I terroristi italiani restano in Francia: la conferma della Cassazione francese

di Maria Merlino
magistrato di sorveglianza a Pescara

1. La decisione e i motivi di ricorso 

Con dieci sentenze emesse nel giugno dello scorso anno[1], la quinta Chambre de l’instruction della Corte d’Appello di Parigi espresse parere contrario alla estradizione di altrettanti condannati italiani, chiesti in consegna dall’Italia il 28 gennaio 2020. Si trattava di dieci terroristi, attivi nei cosiddetti anni di piombo, ritenuti responsabili di crimini gravissimi e in attesa di scontare pene detentive di consistente entità, nella maggior parte dei casi l’ergastolo. 

Il rifiuto dello Stato francese di concedere l’estradizione – malgrado i rilievi di segno contrario chiaramente emersi in sede politica – ha suscitato grande clamore mediatico, generando sentimenti di scontento. 

Le sentenze della Corte parigina sono ora definitive, poiché il 28 marzo 2023 la Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.  

È stata pubblicata sul sito della Cour de Cassation la decisione resa nei confronti di uno dei dieci terroristi[2], condannato all’ergastolo[3] con sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano del 28 novembre 1985, divenuta irrevocabile il 4 novembre 1986. L’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Assise d’Appello di Milano nel lontano 1987, non fu mai eseguito: il condannato non si trovava sul suolo nazionale perché si era rifugiato in Francia, dove ancora vive. 

La Cour de Cassation ha ritenuto corretto l’iter logico-giuridico con il quale la Corte territoriale è addivenuta al parere contrario all’estradizione. Secondo la magistratura francese, la richiesta di consegna proveniente dallo Stato italiano avrebbe esposto il condannato a una pena ingiusta, in quanto inflitta nella contumacia dell’interessato e non rivedibile nel merito; vieppiù, il soggetto richiesto si trovava da oltre trentanove anni in Francia, ove aveva intrapreso una vita normale, si era perfettamente integrato nella società e godeva di affetti familiari che meritavano di essere tutelati alla luce dell’art. 8 CEDU. 

Limitando lo sguardo allo stretto esito decisorio, nulla di nuovo è emerso, sul piano dell’argomentazione giuridica, rispetto a quanto già statuito dalla Corte d’Appello. Appare utile, però, ripercorrere le tappe del succinto arresto di legittimità e riflettere su alcuni passaggi, forse poco allettanti per il racconto mediatico, ma di indubbia rilevanza per il giurista. 

L’analisi della decisione deve prendere le mosse dalle doglianze avanzate dal ricorrente. 

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Parigi ha impugnato la decisione della Chambre de l’instruction sulla base di due motivi. 

In primo luogo, la Corte d’Appello avrebbe non soltanto “aggirato” il dovere di ordinare un nuovo rinvio istruttorio, nonostante avesse, essa stessa, rilevato un significativo deficit informativo nelle risposte fornite dallo Stato italiano, ritenute a chiare lettere insufficienti; ma avrebbe pure rigettato implicitamente, cioè senza motivare in alcun modo, la richiesta, proveniente dall’organo di Procura, di ordinare una integrazione probatoria.  

Il secondo motivo di ricorso si fonda sulla insufficienza della motivazione rispetto al parametro di cui all’art. 8, par. 2, CEDU: la Corte d’Appello non avrebbe effettivamente spiegato per quale ragione la consegna avrebbe determinato una indebita compressione del diritto alla vita privata e familiare del condannato, laddove, invece, la stessa disposizione convenzionale impone un bilanciamento di valori e la valorizzazione di circostanze eccezionali, sempre tenendo in considerazione anche la gravità dei fatti e la vicenda penale, giudiziaria ed esecutiva, nel suo complesso. 

 

2. Ulteriore istruttoria non indefettibile 

Stabilisce l’art. 695-16 del codice di procedura penale francese che quando il soggetto richiesto in consegna abbia dichiarato al Procuratore Generale di non consentire all’estradizione, la Chambre de l’instruction[4] deve essere, senza ritardo, investita del caso. Il condannato – definito dal legislatore francese persona “reclamata” dallo Stato che ha attivato la procedura estradizionale –  compare dinanzi alla Chambre de l’instruction entro dieci giorni e, se nega nuovamente il consenso alla consegna, l’organo collegiale deve emettere un parere motivato sulla domanda di estradizione. 

Esso è reso entro un mese dalla comparizione dell’interessato, a meno che non si renda necessario completare l’istruttoria. In questo caso, la Corte può ordinare un c.d. complément d’instruction, concedendo un termine alle parti e rinviando la decisione. 

La disposizione nulla dice circa la possibilità di ordinare successivi rinvii per l’integrazione del compendio istruttorio. 

L’udienza si svolge in forma pubblica. 

Con  quella che potremmo definire una ordinanza interinale (c.d. arrêt avant-dire-droit) del 29 settembre 2021, nel caso in esame la Chambre de l’instruction aveva richiesto allo Stato italiano di produrre: la copia integrale delle sentenze di condanna; la traduzione in lingua francese dei passaggi relativi agli addebiti e al riconoscimento della responsabilità dell’estradando; ogni elemento relativo alla corretta individuazione delle norme incriminatrici relative ai fatti contestati, precisandone l’entrata in vigore e disponendone idonea traduzione; il casellario giudiziale aggiornato dell’interessato; ogni sorta di spiegazione e testo, anche giurisprudenziale, in materia di imprescrittibilità della pena, precisando l’entrata in vigore delle disposizioni rilevanti; chiarimenti sulle modalità di applicazione delle regole relative al processo in contumacia e in absentia e, più in generale, ai fini della valutazione del rispetto dell’art. 6 CEDU; l’illustrazione e la giustificazione della procedura allora applicabile, con specifico riguardo alla possibilità o meno, per il condannato, di avere accesso a un rimedio giurisdizionale avverso la decisione di condanna divenuta definitiva, chiarendone le modalità applicative anche sotto il profilo intertemporale; in modo analitico, poi, si chiedeva di allegare l’insieme dei testi di legge applicabili nella fattispecie, oltre che il complessivo addentellato normativo rilevante rispetto al parametro convenzionale prima citato.  

Le autorità richiedenti erano state invitate, infine, a fornire ogni indicazione utile alla effettiva riconducibilità al condannato di una lettera manoscritta, menzionata nella sentenza di condanna, e che era stata allegata al verbale di udienza del 14 maggio 1984. 

L’ultima richiesta, secondo la giurisdizione francese, era stata del tutto disattesa dalle autorità italiane. La missiva in questione, non datata, era stata prodotta dal Governo italiano in quanto manoscritto con il quale il terrorista avrebbe rivendicato la scelta di partecipare alla lotta armata con altri brigatisti; più nello specifico, egli avrebbe, con quella lettera, espressamente ammesso la commissione dei delitti per i quali sarebbe stato poi processato in contumacia. 

L’Italia, tuttavia, non aveva saputo precisare in che modo si fosse pervenuti alla sicura attribuzione di quel manoscritto all’imputato. Il Governo italiano aveva soltanto ricordato che, al momento dell’instaurazione del procedimento penale, l’accusato non si era reso irreperibile; al contrario, era stato persino attinto da custodia cautelare per poi essere rimesso in libertà, il 13 ottobre 1982, in quanto, secondo il giudice procedente, aveva mostrato un contegno collaborativo nei confronti delle Istituzioni. Un successivo mandato di cattura era stato emesso il 28 novembre 1983, quando il terrorista si era già rifugiato in Francia.  

Insomma, nonostante queste alterne vicende che presupponevano, evidentemente, l’effettivo rintraccio dell’imputato e persino la sua cattura temporanea, nulla provava in maniera certa ed obiettiva – secondo la Corte d’Appello francese – che egli avesse avuto conoscenza del procedimento. 

Quanto, invece, ai testi necessari ai fini della comprensione della legge applicabile e della verifica della compatibilità con l’art. 6 CEDU, era stata prodotta una copia conforme degli articoli 175, 603 e 630 c.p.p., con le diverse modifiche intervenute nel tempo indicate nelle note al testo, tradotte in lingua francese. Erano state poi debitamente trasmesse le sentenze di condanna, anch’esse accompagnate dalle relative traduzioni. 

A seguito di tale produzione documentale, il Procuratore Generale aveva sollecitato un nuovo rinvio istruttorio, vòlto all’acquisizione di ulteriori documenti, soprattutto nell’ottica di chiarire i rapporti tra l’art. 175 c.p.p., da un lato, e gli artt. 603 e 630 c.p.p., dall’altro, nelle diverse versioni in vigore. 

Numerose richieste istruttorie erano state avanzate, del resto, dalla stessa parte interessata, la quale aveva ritenuto indefettibile, oltre a maggiori precisazioni in ordine alla legge applicabile e al trattamento penitenziario, anche la produzione di un eventuale verbale di vane ricerche che provasse la sua effettiva irreperibilità prima dell’instaurazione del processo di merito. 

La Chambre de l’instruction aveva ritenuto sufficiente la documentazione acquisita. 

Secondo la Corte, dagli elementi prodotti risultava pacificamente che il soggetto richiesto era stato condannato in qualità di «latitante/contumace», all’esito di una procedura alla quale non aveva preso parte; che non solo la decisione era stata resa in assenza dell’interessato, ma che la difesa di quest’ultimo era stata assicurata da un avvocato d’ufficio e non di fiducia; che per tali ragioni, la procedura – quale che fosse la versione applicabile delle disposizioni di legge richiamate – non poteva considerarsi conforme all’art. 6 della CEDU, essendo convenzionalmente accettabile il processo in absentia purché sia assicurato al condannato uno strumento giurisdizionale che consenta la riapertura del procedimento e un nuovo giudizio nel merito (Corte Edu, I sez., 10 novembre 2004, e Grande Chambre, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia). 

Non essendo in dubbio che il condannato non aveva, allora, e non potrebbe, oggi, giovarsi di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurare la riapertura del procedimento, non era necessario disporre un ulteriore complemento di istruttoria sui punti evidenziati dalle parti. 

La Suprema Corte francese si è limitata a ricordare questo passaggio motivazionale, nel quale la Corte d’Appello espressamente aveva statuito sulla superfluità di un altro rinvio per le verifiche sollecitate dal Procuratore Generale e dalla parte: la ragione della ritenuta non indefettibilità di ulteriore istruttoria risiedeva in ciò, che non vi incertezza alcuna sul fatto che la legge italiana – quale che fosse la versione allora in vigore e la relativa interpretazione giurisprudenziale – non avrebbe comunque consentito, in alcun modo, al condannato in contumacia il diritto di essere ascoltato e nuovamente giudicato nel merito. Anche ove tale possibilità fosse stata assicurata, poi, l’esecuzione della consegna avrebbe esposto il soggetto a un procedimento dalla durata irragionevole, tenendo conto del fatto che dalla prima domanda di estradizione, formulata nel lontano 1985[5] , erano trascorsi oltre ventuno anni, nei quali lo Stato italiano non si era mai attivato per ottenere la consegna.  

Secondo la Cassazione francese, nel suo complesso, la decisione che ha reso i pareri contrari all’estradizione è da considerarsi scevra da insufficienze motivazionali e idonea a «rispondere alle articolazioni essenziali delle memorie» di parte, sicché essa soddisfa i requisiti minimi per la sua esistenza legale. 

In altre parole, poiché alla Corte di legittimità compete soltanto un controllo in ordine alle condizioni di esistenza della decisione, ai sensi dell’art. 696-15 del codice di procedura penale francese, l’apprezzamento dei giudici territoriali resta sovrano e inattaccabile. L’unico spazio per un controllo sulla correttezza della decisione riguarda l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione[6], che, nel caso di specie, non sono state rilevate. 

 

3. Corretta la valutazione dei parametri convenzionali 

La Corte di Cassazione francese ha ricordato che la domanda di estradizione di cui si tratta è regolata dalla Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957[7] e dal suo II protocollo[8], nonché dalla Convenzione di Dublino del 27 settembre 1996[9], relativa all’estradizione tra Stati membri dell’Unione Europea. Per quanto non disposto dai testi sovranazionali, debbono trovare applicazione gli articolo 696-1 e seguenti del codice di procedura penale francese. 

Occorre interpretare il complessivo assetto normativo alla luce della giurisprudenza e dei principi convenzionali. 

In particolare, secondo l’art. 3 del II Protocollo addizionale alla Convenzione del 1957, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978: 

1. Quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L’estradizione sarò nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l’estradato.

2. Quando la Parte richiesta comunica all’estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato. 

Dall’art. 6 della CEDU, poi, deve trarsi il principio generale relativo alla necessità che lo Stato nei confronti del quale è stata attivata la procedura estradizionale si assicuri che il soggetto richiesto non sia esposto, nel Paese richiedente, a ipotesi di “diniego di giustizia evidente” che risulti, in particolare, dalla impossibilità di ottenere una nuova statuizione giurisdizionale sul merito dell’accusa, nel caso in cui sia stato condannato in absentia nel senso che a tale espressione è conferito dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Risulta, altresì, dall’art. 8 della CEDU che: 

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Facendo applicazione di questi principi, ha ribadito la Suprema Corte francese, la Chambre de l’instruction della Cour d’Appel, investita di una doglianza relativa al diniego di giustizia, deve verificare accuratamente se la persona richiesta in consegna, giudicata in absentia, allorquando sia provato che la stessa non abbia espressamente rinunciato al diritto di comparire e di difendersi ovvero che abbia avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia, avrà la possibilità, se lo desidera, di ottenere che una giurisdizione si pronunci nuovamente, dopo averla ascoltata, sul merito dell’accusa, sia in fatto che in diritto. 

Se ad avviso della Cour d’Appel l’ordinamento dello Stato richiedente non soddisfa queste esigenze, non può essere emesso parere favorevole all’estradizione. 

Compete inoltre alla Cour d’Appel, adìta anche in relazione ad una asserita violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esercitare un controllo di proporzionalità rispetto agli scopi legittimi che tale misura estradizionale persegue[10]

Quanto al primo profilo, quello relativo al processo in assenza, dalla lettura della sentenza della Cour de Cassation si evince chiaramente che esso è stato analizzato non nel merito, ma soltanto rispetto alla sufficienza motivazionale. 

Nulla è detto, in altre parole, sul fatto che secondo la stessa giurisprudenza di Strasburgo, una procedura che si svolga in assenza dell’accusato non è, di per sé, incompatibile con l’art. 6 Cedu, purché, però, al condannato definitivo sia riconosciuta la possibilità di essere ascoltato e di avere una nuova statuizione giurisdizionale sul merito dell’accusa, ma che tale principio non si applica nelle ipotesi – chiaramente individuate dalla Corte alsaziana e menzionate dalla stessa Cour de Cassation – di rinuncia a comparire o di manifesta volontà di sottrarsi alla giustizia. 

Per nulla indagato è il tema che riguarda l’effettivo status del soggetto in questione, il quale – così come altri terroristi, alcuni persino presenti a processo – aveva obiettivamente trovato rifugio in uno Stato estero per non affrontare il giudizio in Italia e non scontare la pena che ne sarebbe scaturita.

Allo stesso modo, il secondo motivo di ricorso viene scartato sul rilievo che la Corte d’Appello ha adempiuto correttamente al suo onere di motivazione, e che essa resta sovrana nell’apprezzamento delle condizioni legali della complessiva equità del procedimento estradizionale. 

La Suprema Corte francese ha richiamato, molto brevemente, il passaggio della motivazione relativo al controllo di proporzionalità rispetto al parametro di cui all’art. 8 CEDU: il soggetto era presente sul suolo francese, in maniera continuativa, da ben trentanove anni e aveva reciso ogni legame con lo Stato italiano; egli si era sposato in Francia e aveva avuto due bambini; aveva regolarmente esercitato attività lavorativa e la sua situazione coniugale familiare e professionale risultava stabile, cioè il soggetto era pienamente inserito socialmente nel nuovo contesto ambientale; alla luce di questi soli motivi,  esenti da vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, la Cour d’Appel aveva, «souvereainement», concluso che l'estradizione avrebbe comportato una lesione sproporzionata al diritto alla vita privata e familiare della persona richiesta.

 

4. Il difficile raccordo tra ordinamenti diversi 

La procedura applicabile dinanzi alla Corte di legittimità francese è regolata dall’art. 696-15, ultimo alinéa, del locale codice di rito, a mente del quale «il ricorso avanzato contro il parere della Chambre de l’instruction può fondarsi soltanto su vizi di forma che siano di natura tale da rendere il suddetto parere privo delle condizioni essenziali per la sua stessa esistenza legale». 

L’istituto si distingue dalla corrispondente impugnazione regolata nell’ordinamento italiano dall’art. 706 c.p.p. per due ragioni importantissime. 

In Italia i soggetti legittimati a proporre il ricorso per Cassazione sono l'interessato, il suo difensore, il Procuratore Generale, e il rappresentante dello Stato richiedente. Ma soprattutto nel nostro ordinamento il procedimento estradizionale si compone di un doppio grado di merito, sicché la Suprema Corte non deve limitarsi alla verifica delle condizioni di legittimità della statuizione di appello. Secondo una parte della giurisprudenza, in Cassazione sarebbero esperibili persino attività istruttorie, con le stesse modalità dispositive riconosciute alla Corte d'Appello[11]. Anche volendo aderire al contrario orientamento per cui la Corte di Cassazione dovrebbe limitarsi ad un esame di tipo cartolare, tenendo in considerazione soltanto le informazioni già acquisite in primo grado[12], si tratta pur sempre di un nuovo giudizio sul merito, il quale si svolge, peraltro, secondo le stesse modalità del procedimento ex art. 704 c.p.p., per effetto dell’espresso richiamo contenuto nel secondo comma dell’art. 706 c.p.p. 

Ben diverso è il meccanismo francese in caso di impugnazione della decisione resa in appello.

Anzitutto non deriva da nessuna disposizione legale la legittimazione dello Stato richiedente a presentare il ricorso e tantomeno a partecipare al giudizio di legittimità. Come ha immediatamente rimarcato la Cour de Cassation, dunque, lo Stato italiano non aveva alcun titolo per presentare memorie, che infatti sono state ignorate perché irricevibili. 

Quanto, poi, al tipo di controllo esercitato, come si è detto più volte esso è limitato alle condizioni legali di esistenza del provvedimento giurisdizionale di appello, sicché nessuna doglianza relativa all’apprezzamento “sovrano” della Corte rispetto alle condizioni per emettere il parere estradizionale poteva essere riproposta in Cassazione. 

In altre parole, la partita doveva giocarsi dinanzi alla Chambre de l’instruction. 

Una riflessione si impone. 

La magistratura francese ha ripetutamente affermato che lo Stato italiano non garantì ai terroristi rossi un procedimento equo, nel significato convenzionale di questa complessa locuzione giuridica. 

Anziché insistere sull’intricato insieme di disposizioni che si sono succedute nel tempo – e che probabilmente i giudici francesi non hanno neppure còlto nella loro dinamica complessità, come si capisce dal rilievo di indubbie «incertitudes», rimaste anche a seguito del primo complemento istruttorio trasmesso dallo Stato italiano[13] –  sarebbe stato, forse, più prudente coltivare con maggiore fermezza il dato relativo all’effettiva volontà di sottrazione alla giustizia da parte degli autori degli odiosi delitti. 

Alcuni furono attinti da misure cautelari in fase di indagine, altri furono presenti in appello. Altri ancora rivendicarono espressamente i reati commessi.

Caduto lo status di contumace/assente suo malgrado, nulla sarebbe stata la quaestio della possibilità di un nuovo procedimento nel merito. 

Garanzia che appunto deve essere riconosciuta, tanto nell’ordinamento francese, quanto in quello italiano, in applicazione dei moniti sovranazionali, soltanto a favore del soggetto ingiustamente condannato in absentia e non anche del colpevole fugitif


 
[1] I dieci affaires sono stati trattenuti in riserva all’esito delle diverse udienze celebrate tra il 1° giugno e il 15 giugno 2022. La camera di consiglio (il «délibéré») è stata per tutte le cause differita al 29 giugno 2022 e le motivazioni sono state rese note il 4 luglio 2022. Per una brevissima analisi del contenuto di quelle decisioni, sia consentito il rinvio al contributo pubblicato su questa Rivista Web, in data 10 agosto 2022.

[2] Cour de Cassation, sentenza resa in data 28 marzo 2023, sul ricorso n. 22-84.382, qui pubblicata integralmente: https://www.courdecassation.fr/decision/6423dc1678684f04f58145a2  

[3] Per il reato di attentato con fini terroristici e sovversivi dell’ordine democratico, fatti commessi in Milano, il 12 novembre 1980.

[4] Si tratta di una Camera della Corte d’Appello di Parigi. Prima denominata Chambre d’accusation, essa è composta da un Presidente, nominato previa acquisizione del parere da parte del Conseil Supérieur de la Magistrature, e da due Consiglieri designati per un anno dalla Assemblea Generale della Corte d’Appello, e ha giurisdizione in materia, tra l’altro, di amnistia, estradizione e riabilitazione.

[5] In seguito alla domanda di estradizione del 22 febbraio 1985, la Cour d’Appel di Bordeaux, allora competente, aveva espresso parere contrario.

[6] La Suprema Corte ha richiamato la precedente decisione della stessa Corte di legittimità, resa dalla Chambre Criminelle, il 4 marzo 2015, sul ric. n. 14-87.380, pubblicata nel Bull. crim. 2015, n. 46, che ha fissato tale principio.

[7] https://rm.coe.int/16800645ca  

[8] https://rm.coe.int/1680077987

[9] http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES0139.pdf

[10]Cfr. Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 novembre 2016, Ric. n. 16-85.335, Bull. crim. 2016, n. 293.

[11] Conseguentemente, non esisterebbero limitazioni in termini di conoscibilità dell'oggetto da parte della Corte di Cassazione, al punto che la Suprema Corte potrebbe perfino vagliare il contenuto di atti esibiti successivamente alla conclusione del giudizio d'appello. Sul punto, si veda Diotallevi, sub art. 706 c.p.p., in Lattanzi, Lupo, Codice di procedura penale. Esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniere, VIII, Agg. 2003-2007, Milano, 2008, 400.  

[12] Così Cass., Sez. VI, 24.09.2003, Ndreca, in Cass. Pen., 2005, 118 e Cass., Sez. VI,9.08.1999, Mbanaso, in Riv. pen., 2000, 635. Si esclude, pertanto, la configurabilità di un potere di annullamento con rinvio.

[13] Si vedano i rilievi dell’Avocat Général di cui alla pag. 12, in fine, della Decisione della Cour d’Appel relativa a Sergio Toraghi, Déc. N°2020/06237. 

13/07/2023
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27/07/2023