Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Turchia: il prevedibile sovraffollamento carcerario, a seguito del fallito colpo di stato, è motivo sufficiente per respingere una richiesta di estradizione

di Emilio Gatti
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Osservazioni sulla decisione della Corte di Appello dello Schleswig, Holstein 22 settembre 2016

1. La decisione (Beschluss) del primo collegio penale della Corte di Appello (Oberlandesgericht) del Land Schleswig Holstein del 22 settembre 20161 esamina e respinge la richiesta di estradizione verso la Turchia formulata nei confronti di un cittadino turco residente in Germania per l’espiazione di una pena detentiva residua.

In sintesi, l’interessato è stato condannato dal Tribunale di Akhisar per un reato di furto ritenuto di particolare gravità alla pena detentiva di anni quattro e mesi otto, di cui residuano da espiare ancora anni quattro, mesi sei giorno otto2.

La sentenza di condanna era divenuta definitiva in data 18 aprile 2013 e in data 4 novembre 2014 a carico del condannato era stato emesso un ordine di esecuzione.

Poiché l’interessato vive in Germania, nell’estate 2015 le competenti Autorità turche avevano formulato richiesta di ricerche in ambito internazionale e di arresto provvisorio3 finalizzato ad una successiva e formale domanda di estradizione a fini di esecuzione di pena detentiva.

L’arresto provvisorio era così stato ordinato dal “collegio giudicante” in data 6 agosto 2015 ed eseguito il successivo giorno 11.

Dopo la trasmissione della documentazione originale fondante la richiesta di estradizione, il collegio aveva emesso in data 15 settembre 2015 ordine di arresto a fini estradizionali4,5.

Due elementi avevano peraltro reso più lungo l’iter della procedura di estradizione.

Da un lato l’interessato aveva formulato un’ulteriore richiesta di asilo, dall’altro risultava che la sentenza sulla base della quale era richiesta la sua estradizione era stata emessa a seguito di processo celebrato in contumacia.

Considerando che l’interessato vive legalmente in Germania con la propria famiglia, il collegio giudicante in data 5 novembre 2015 aveva sospeso6 la misura dell’arresto a fini estradizionali e rilasciato l’interessato dietro cauzione e obbligo di presentazione alla Polizia.

Il Procuratore Generale aveva poi fatto richiesta, tramite via diplomatica, alle Autorità turche di un’assicurazione, ai sensi dell’art. 3 comma 1 seconda parte del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione7, circa il diritto alla celebrazione di un nuovo processo, questa volta non più in contumacia, su richiesta dell’interessato.

In data 9 maggio 2016 era pervenuta nota verbale che informava della sentenza addizionale, emessa dal tribunale di Akhisar il precedente 26 febbraio, che assicurava un nuovo procedimento penale ed un nuovo dibattimento all’estradando.

Sulla base di ciò e pur nella pendenza del procedimento sulla nuova richiesta di asilo il Procuratore Generale aveva espresso parere favorevole alla richiesta di estradizione.

 

2. La Corte ha però respinto ritenendola inammissibile la richiesta di estradizione sottolineando trattarsi di decisione presa “non in linea di principio” (nicht grundsaetzlich) ma considerate le condizioni che esistono attualmente in Turchia8, come accertate a seguito di comunicazione ufficiale proveniente dal Ministero degli Esteri tedesco del 16 agosto intitolata “effetti della situazione di emergenza sullo stato di diritto e sulle condizioni di detenzione”.

La Repubblica di Turchia, parte contraente della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, risulta avere fatto uso, mediante decisione del Consiglio dei Ministri, della possibilità, prevista dall’art. 15 comma 1 di derogare agli obblighi relativi all’effettività del diritto di difesa degli indagati e imputati9.

In particolare la Corte rileva come attualmente in Turchia:

un indagato può essere sottoposto ad arresto sino a trenta giorni senza alcuna decisone del giudice10

il pubblico ministero è autorizzato a cambiare il difensore scelto dall’indagato senza che quest’ultimo sia chiamato a fornire il proprio consenso e a vietare completamente le comunicazioni tra indagato e difensore11

in base ad informazioni provenienti dall’Ordine degli Avvocati di Ankara, queste limitazioni costringono numerosi difensori a dismettere il mandato per l’impossibilità di approntare una difesa efficace

nei procedimenti davanti al tribunale è ritenuta sufficiente una “sommaria” informazione all’imputato sull’accusa a lui mossa12

non sembra più esistere il diritto incondizionato dell’imputato ad essere presente nel dibattimento a proprio carico13.

La Corte rileva ancora che dopo l’arresto di migliaia di giudici e procuratori si deve “mettere in conto” che i processi penali, già prima spesso di lunga durata, durino ancora di più del consueto14.

Il sovraffollamento delle strutture detentive, già esistente prima d’ora, risulta “drasticamente aggravato” dopo l’arresto di decine di migliaia di persone.

Le informazioni provenienti dal Ministero degli Esteri indicano come i detenuti siano ristretti in “luoghi veramente inadatti e molto affollati” e come sia del tutto prevedibile l’alloggio in celle sovraffollate e la somministrazione di cibo insufficiente e di cattiva qualità dato che non vi sono sufficienti posti a sedere né posti letto.

Ciò porta la Corte a ritenere derogati non solo i diritti ad un processo equo previsti dall’art. 6 CEDU ma, date le condizioni di detenzioni attuali, anche la proibizione di trattamenti inumani o degradanti dei detenuti prevista dall’art. 3 CEDU cioè da una norma che non consente deroga alcuna.

Queste violazioni della CEDU rappresentano altrettante violazioni di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Federale di Germania e rendono pertanto inammissibile la richiesta estradizione ai sensi dell’art. 73 IRG15.

La Corte si confronta con precedenti giurisdizionali sul punto, in particolare con la decisione della omologa Corte di Monaco di Baviera del 16 agosto 201616, che da un lato ha ritenuto non derogabile mediante lo strumento dell’art. 15 CEDU la proibizione di trattamenti inumani e degradanti ma che dall’altro ha ritenuto l’ostacolo costituito dalle attuali condizioni di detenzione nelle carceri turche superabile mediante assicurazione formale fornita dalle Autorità turche in proposito17.

La Corte dello Schleswig Holstein non condivide la decisione della corte bavarese perché pronunciata in base ad informazioni provenienti dalla stampa e dai media ritenute non sempre verificabili quanto ad attendibilità, mentre la decisione in commento si fonda su informazioni ufficiali provenienti dal Ministero degli Esteri che lasciano intendere restrizioni dei diritti dell’imputato tali da non poter essere superate da un’assicurazione individuale anche se vincolante data dalle Autorità turche.

Pertanto la Corte non ritiene necessario formulare alla repubblica di Turchia domanda integrativa sulle condizioni di detenzione in quel paese e direttamente dichiara inammissibile la domanda di estradizione.

 

3. La decisione della Corte di Kiel si rivela apprezzabile per diversi motivi.

Essa si fonda su notizie acquisite attraverso canali ufficiali, la nota del Ministero degli Esteri, per ritenere dimostrata la deroga ai diritti di difesa e ad un equo processo utilizzata dalla Turchia in base all’art. 15 della Convenzione EDU.

Si sono esaminate nel dettaglio le limitazioni che le nuove norme impongono all’esercizio dei diritti di cui all’art. 5 comma 3 (diritto del detenuto di essere condotto al più presto davanti ad un giudice), all’art. 6 comma 3 lettere b e c (diritto a scegliere il proprio difensore, a comunicare con esso e a difendersi personalmente in giudizio), all’art. 6 comma 3 lettera a (diritto ad essere informato nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata del contenuto dell’accusa).

Si tratta di limitazioni consistenti dei diritti riconosciuti convenzionalmente a chi è accusato nel corso di un procedimento penale, che hanno già determinato, secondo un comunicato dell’ordine degli avvocati di Ankara, la rimessione del mandato defensionale da parte di numerosi difensori posti non in grado di assolvere il dovere di una difesa efficace.

Ma la ragione decisiva che fonda la pronuncia di inammissibilità della richiesta di estradizione è di tipo diverso e manifestamente più grave.

Essa si fonda su di un ragionamento di tipo inferenziale che parte dalla constatazione di come in Turchia i procedimenti penali durassero già prima dell’attuale situazione “spesso molto a lungo”, aggiunge che dopo l’arresto di “migliaia di giudici e procuratori” si deve “mettere in conto” un’ulteriore allungamento dei processi, accetta le informazioni del Ministero degli Esteri sulle condizioni di detenzione nelle carceri turche “luoghi veramente inadatti e molto affollati”, per dedurne (oltre al mancato rispetto dell’ulteriore diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 comma 1) l’esposizione dell’estradando a condizioni inadatte al rispetto del diritto di ogni detenuto a non ricevere in carcere un trattamento inumano o degradante a causa del sovraffollamento delle celle, dell’insufficienza e della cattiva qualità del cibo ricevuto.

La Corte quindi respinge l’estradizione perché ritiene che l’attuale situazione delle carceri turche costituisca violazione della norma dell’art. 3 CEDU, norma inderogabile ai sensi dell’art. 15.

Si tratta di processo logico condivisibile e che trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

 

4. Già le limitazioni individuate dalla Corte di Kiel ai diritti previsti dagli articoli 5 e 6 della Convenzione di per sé potrebbero essere sufficienti a far considerare, in questo momento, la Turchia non idonea a rispettare i diritti degli imputati e a condurre ad una valutazione di inammissibilità della richiesta di estradizione.

E questo nonostante l’attivazione da parte turca della deroga prevista dall’art. 15 CEDU.

Come previsione derogatrice infatti questa norma deve trovare applicazione di carattere tassativo solo per il tempo ed i luoghi ai quali si riferiscono i motivi che la fondano.

Non è la prima volta che la Repubblica di Turchia fa uso dell’art. 15 CEDU e ad uno di questi casi si riferisce la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso BILLEN v. Turchia del 21 maggio 200618 nella quale (paragrafi 44 e 45) viene ricordato come le norme derogatrici al diritto di cui all’art. 5 comma 3 CEDU (diritto di essere condotto davanti al giudice “al più presto”) si applicano “alla sola regione sottoposta allo stato d’emergenza” e al solo periodo di tempo strettamente necessario a garantire i diritti della collettività pur in presenza, come era nel caso di specie, della minaccia di azioni terroristiche19.

Di più, in presenza di prova di una limitazione a diritti fondamentali incombe allo Stato che, a giustificazione della deroga di cui all’art. 15 CEDU, reclami l’esistenza di una situazione eccezionale dare dettagliata dimostrazione che la lotta contro il terrorismo nell’area interessata renda impraticabili i diritti alla difesa, ad un imparziale sindacato giudiziale circa la legalità dello stato di detenzione, financo alla salute20.

In altri termini, nei fatti relativi al caso BILLEN v. Turchia la Corte EDU aveva rilevato una violazione dell’art. 5 comma 3 della Convenzione pure quando lo Stato resistente aveva invocato la clausola derogatrice dell’art. 15.

Una prima considerazione: la clausola derogatrice di cui all’art. 15 CEDU non può impedire una valutazione giurisdizionale non solo ad opera della Corte di Strasburgo ma anche ad opera del giudice nazionale circa la sussistenza dei suoi presupposti e la correttezza della sua applicazione, dunque non può impedire neppure una valutazione di inammissibilità di una domanda di estradizione.

 

5. La Corte di Appello dello Schelswig Holstein però a fondamento della propria decisione richiama in particolare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 CEDU, violazione che ritiene del tutto probabile nei confronti dei detenuti nelle carceri turche.

La decisione trova conforto nell’interpretazione che di tale norma fornisce la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La norma, non derogabile ai sensi dell’art. 15, contiene due diversi divieti quello della tortura e quello dei trattamenti inumani e degradanti.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è costante nell’affermare che per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 3 “un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità” a seconda dell’insieme delle circostanze della causa, della durata del trattamento, dei suoi effetti fisici o psichici, talvolta del sesso, dell’età e dello stato di salute della vittima (si vedano, tra le altre, Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII, Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, CEDU 2002-IX, e Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004), dello scopo al quale è stato inflitto il trattamento nonché dell’intenzione o della motivazione che l’hanno ispirato (Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, § 64, Recueil 1996-VI; Egmez c. Cipro, n. 30873/96, § 78, CEDU 2000 XII; e Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, § 53, 30 settembre 2004), o ancora del contesto, come un’atmosfera di viva tensione e dalla forte carica emotiva (Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 104, CEDU 1999-V, e Egmez, sopra citata, § 78).

In ogni caso la definizione di “inumano” o “degradante” può essere riconosciuta ad un trattamento carcerario solo quando la sofferenza o l’umiliazione sono “superiori a quelle che inevitabilmente comporta una determinata forma di trattamento o di pena legittimi (Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006)”21.

“Inumano” è stato considerato un trattamento “applicato con premeditazione per ore” e cagione di “lesioni corporali o forti sofferenze fisiche e psichiche” (così nelle sentenze Labita c. Italia ([GC], n. 26772/95, § 120, CEDU 2000-IV, e Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 118, CEDU 2006-IX).

“Degradante” è invece definito un trattamento tale da creare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità idonei a umiliare e avvilire e a stroncare eventualmente la resistenza fisica o psichica della persona che lo subisce, o a portare quest’ultima a agire contro la propria volontà o la propria coscienza (si vedano, tra altre, Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, § 110, CEDU 2001-III, e Jalloh, sopra citata, § 68).

Diverso è il caso della “tortura” integrata da trattamenti (da “contrassegnare con una particolare infamia”) non solo inumani ma anche deliberatamente volti a provocare sofferenze molto gravi e crudeli (Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, § 63, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 96).

La Corte (sentenza SABA v. Italia22) precisa che (par. 73) “oltre ad un elemento di gravità, la tortura implica una volontà deliberata, come riconosce la Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: nel suo articolo 1, quest’ultima definisce la tortura come un atto con il quale un dolore o sofferenze acute vengono intenzionalmente inflitte a una persona, in particolare allo scopo di ottenere da lei informazioni, di punirla o di intimidirla (Akkoç c. Turchia, n. 22947/93 e 22948/93, § 115, CEDU 2000-X, e Gäfgen, sopra citata, § 90)23

 

6. Il sovraffollamento carcerario, le ridotte dimensioni delle celle e le conseguenti sofferenze dei detenuti, elementi posti a fondamento della decisione della Corte di Appello tedesca, vengono presi in esame nella ben nota sentenza pronunciata dalla corte di Strasburgo nel caso TORREGGIANI v. Italia24.

All’origine vi era il ricorso di alcuni detenuti nelle case circondariali di Busto Arsizio e Piacenza che, similmente tra loro, lamentavano di essere stati tenuti in celle di 9 metri quadri occupate da tre persone alla volta (quindi 3 metri quadri a detenuto), spazio ulteriormente diminuito dalla presenza di mobilio e che, a causa della penuria di acqua calda, subivano limitazioni nell’accesso alla doccia e i detenuti di Piacenza lamentavano anche l’insufficiente illuminazione delle celle a causa delle sbarre metalliche apposte alle finestre.

Come si vede dunque problemi di sovraffollamento carcerario e di carenza di igiene.

La Corte EDU ha fondato le proprie argomentazioni basandosi in primo luogo sui rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)25.

Il secondo rapporto definisce la relazione tra sovraffollamento carcerario e trattamento inumano o degradante dei detenuti nei seguenti termini “(CPT/Inf (92) 3):

46. Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico”.

Concetti ribaditi dal CPT nel proprio settimo rapporto generale (CPT/Inf (97) 10)

“13. … Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l’uso del gabinetto), ridotte attività fuori-cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall’essere esaustiva.

Il CPT ha dovuto concludere in più di un’occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione inumane e degradanti.”

La Corte EDU parte (par. 65) dal presupposto che le misure privative della libertà comportano inconvenienti per i detenuti, anche se la detenzione di per sé sola non fa perdere loro i diritti riconosciuti dalla convenzione.

“Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia, sopra citata § 131)”

Così il sovraffollamento carcerario che raggiunga “un certo livello” può costituire (par. 67) “l’elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3 (si veda, in questo senso, Karaleviius c. Lituania, n. 53254/99, 7 aprile 2005)”.

In precedenti casi ritenuti di “grave” sovraffollamento la Corte ha concluso per la sussistenza della violazione dell’art. 3 della Convenzione (par. 68).

“Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m2, si tratta di casi emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3 m2 (Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, § 43, 16 luglio 2009).”

Invece in casi nei quali lo spazio riservato a ciascun detenuto non era inferiore a 3 metri quadri e il sovraffollamento non era ritenuto così serio da dar luogo, di per sé solo, ad una violazione dell’art. 3 la Corte (par. 69) “ha notato che, nell’esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (si vedano anche gli elementi risultanti dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citate nel paragrafo 32 supra). Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m2, la Corte ha concluso per la violazione dell’articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007); da un accesso limitato alla passeggiata all’aria aperta (István Gábor Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o da una mancanza totale d’intimità nelle celle (si vedano, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, §§ 73-79, 1o marzo 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 106-107, CEDU 2005-X (estratti); e Novoselov c. Russia, n. 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005).”

La Corte ha poi riconosciuto come (par. 76) nel caso di specie i ricorrenti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri da essa ritenuti accettabili e indicati , secondo i parametri fatti propri dal CPT, in 4 metri quadri a persona.

Ha poi rilevato (par. 77) “che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi (paragrafi 6 e 7 supra), costitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l’illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causare nei ricorrenti un’ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante.”

La sentenza ha così dichiarato come l’Italia avesse violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento delle sue carceri, imponendole al tempo stesso il termine di un anno per istituire un insieme di ricorsi effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente.

 

7. La sentenza TORREGGIANI ha ancorato la propria valutazione circa il rispetto del divieto di cui all’art. 3 a numerosi parametri oggettivi legati non solo alle dimensioni delle celle ma anche all’utilizzo riservato dei servizi igienici, all’aerazione, all’accesso alla luce ed all’aria naturali, alla qualità del riscaldamento ed al rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Agli stessi parametri si è richiamata la decisione della Corte di Appello dello Schleswig Holstein facendo riferimento all’improvviso e cospicuo aumento di detenuti a causa del fallito colpo di stato della scorsa estate, della conseguente mancanza di sufficienti posti a sedere e posti letto e della prevedibile insufficienza e cattiva qualità del cibo somministrato ai detenuti.

Essa appare pertanto del tutto condivisibile sul piano logico, rispettosa dei diritti riconosciuti dalla CEDU e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

 

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1 Contrassegnata dal numero 1 Ausl (A) 45/15 (41/15) disponibile su (erhältlich unter) http://lrsh.juris.de a questo link (leggi

2 L’art. 2 comma 1 della Convenzione Europea di Estradizione firmata il 13 dicembre 1957 consente l’estradizione in caso di condanna a pena “della durata di almeno quattro mesi”

3 L’art. 16 della citata Convenzione prevede che, in caso d’urgenza, la Parte richiedente formuli richiesta di arresto provvisorio del ricercato.

La richiesta deve dare atto dell’esistenza di uno dei documenti fondanti l’estradizione indicati nell’art. 12 paragrafo 2 comma a (sentenza di condanna esecutiva, mandato di cattura o titolo equipollente) e preannunciare l’inoltro di richiesta di estradizione specificando il reato per il quale si procede, l’epoca, il luogo dello stesso, e, per quanto possibile, i dati segnaletici del ricercato.

La decisione sull’arresto provvisorio viene presa dalla Parte richiesta in conformità alla propria legge (comma 1), la misura sarà perenta se entro “18 giorni dall’arresto” non pervenga domanda formale di estradizione e comunque non potrà avere durata superiore a 40 giorni (comma 4).

Resta salva la possibilità per le Autorità della Parte richiesta di concedere al ricercato la “libertà provvisoria” salve le misure ritenute necessarie per evitare la fuga del ricercato.

4 Sulla procedura di estradizione nell’ordinamento tedesco si veda “Das Auslieferungsverfahren” di Stefan Sell su http://www.auslieferungsverfahren.de/Auslieferungsverfahren.pdf

5La legge tedesca sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz ueber die internationale Rechsthilfe in Strafsachen o IRG del 27 giugno 1994 su http://www.buzer.de/gesetz/242/a2906.htm) prevede sia (art. 16) l’arresto provvisorio prima della presentazione di richiesta formale di estradizione, sia (art. 15) l’arresto a fini estradizionali quando sussista pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.

La durata dell’arresto provvisorio non può eccedere due mesi che diventano tre quando Parte richiedente è uno Stato extraeuropeo (art. 16 paragrafo 2), salvo proroghe decise ogni due mesi (art. 26 paragrafo 1 IRG).

6 Art. 25 paragrafo 1 IRG

7 Quando una Parte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l’estradato.

8 La lettera del testo “unten den zurzeit obwaltenden aktuellen Umständen in der Türkei” rende evidente la prudenza adottata dal Collegio che, volendo fare riferimento all’odierna situazione (circostanze o “Umständen”) in Turchia rafforza l’aggettivazione “ora prevalenti” (“zurzeit obwaltenden”) con l’ulteriore aggettivo aktuell o “attuali”.

9 Il comma 2 dell’art. 15 esclude deroghe all’art. 2 (diritto alla vita) e agli art. 3 (divieto della tortura su cui infra nel testo), 4 paragrafo 1 (divieto di schiavitù e servitù) e 7 (divieto di condanna per reato e con pena non previsti dalla legge al momento del fatto)

10 L’art. 5 comma 3 CEDU prevede il diritto di ogni persona arrestata o detenuta di essere al più presto condotta davanti ad un giudice o altro magistrato.

11 L’art. 6 comma 3 lett. b CEDU prevede il diritto di ogni accusato di disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa

La successiva lett. c prevede il diritto di ogni accusato di difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta

12 L’art. 6 comma 3 lett. a CEDU prevede il diritto dell’accusato di essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e maniera dettagliata del contenuto (della natura e della causa, cioè della qualificazione giuridica e del fatto ascrittogli, v. CEDU 25 luglio 2000 Mattoccia v. Italy, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58764) dell’accusa elevata contro di lui

13 L’art. 6 comma 3 lett. c prevede il diritto di ogni accusato a difendersi personalmente

14 L’art. 6 comma 1 CEDU prevede il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole

15 “unzulässig, wenn sie wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung widersprechen würde”

16 Decisione 1 AR 252/16 della Corte di Appello di Monaco di Baviera datata 16 agosto 2016 disponibile su (erhältlich unter) http://lrsh.juris.de al link http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-15058?hl=true

17 La massima della decisione bavarese afferma “L’ammissibilità dell’estradizione trova un ostacolo nell’art. 73 comma 1 IRG nella misura in cui sussiste il serio pericolo che, in caso di sua estradizione verso la Turchia, l’imputato possa essere ristretto in un istituto di pena che - specialmente a causa del sovraffollamento delle carceri – non rispetti gli standard minimi europei o nel quale egli sia esposto a trattamenti inumani o degradanti.

L’inammissibilità in parola può tuttavia essere rimossa mediante un’assicurazione vincolante ed avente valore di diritto internazionale che le Autorità turche diano in relazione alle concrete condizioni di detenzione alle quali l’imputato sarà sottoposto dopo l’estradizione.

18 Si trova nella banca dati della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al seguente riferimento (leggi

19 44. La Cour relève que les décrets-lois nos 424, 425 et 430 visés dans la dérogation du 6 août 1990 et la lettre du 3 janvier 1991 s’appliquent, d’après la description sommaire de leur contenu, à la seule région soumise à l’état d’urgence, dont la ville d’Adana, selon la dérogation, ne fait pas partie. Or l’arrestation et une partie de la détention du requérant, très exactement cinq jours, se sont déroulées à Adana.

45. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62). Dans ces circonstances, elle estime que la détention du requérant pendant cinq jours à Adana sans être traduit devant un magistrat, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes, a enfreint l’article 5 § 3.

20 47. Quant à la question de savoir si ces mesures étaient strictement exigées par la situation, la Cour se réfère à ses constats faits dans l’arrêt Aksoy (précité, p. 2283, § 83) et Demir et autres c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, § 55) selon lesquels l’intéressé n’avait pas joui de garanties suffisantes contre les comportements arbitraires et les détentions au secret : « la privation de l’accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, et l’absence de toute possibilité réaliste d’être traduit devant un tribunal aux fins de contrôle de la légalité de sa détention, signifiaient que le requérant était complètement à la merci de ses gardiens ». Dans ces deux affaires, le Gouvernement n’avait pas présenté de raisons détaillées expliquant pourquoi la lutte contre le terrorisme dans le Sud-Est de la Turquie rendait impraticable toute intervention judiciaire.

21 Così CEDU nel caso CARRELLA v. Italia 9 settembre 2014 nel quale il ricorrente lamentava la mancanza di cure mediche adeguate e numerosi errori ed omissioni mediche che avrebbero messo in pericolo la sua vita.

Si trova al seguente riferimento http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148816%22]}

22 Sentenza del 1o luglio 2014 si trova al seguente riferimento: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148823%22]}

23 Nel caso SABA v. Italia il ricorrente era detenuto all’interno della Casa Circondariale di Sassari dove era stato obbligato a passare tra due file di agenti armati di manganelli a testa bassa e successivamente insultato e minacciato ma non percosso.

Per questo motivo, mancando atti di violenza e lesioni personali e considerata la breve durata del trattamento, la Corte ha escluso la sussistenza della tortura fisica o psicologica riconoscendo invece il “trattamento degradante perché “tale trattamento era volto ad avvilire e umiliare l’interessato in un contesto di forte tensione emotiva in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro sorte”, cosicché “Il ricorrente ha dovuto provare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità”.

24 Sentenza dell’8 gennaio 2013, si trova al seguente riferimento: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-116248%22]}

25 È organo del Consiglio d'Europa con il compito di prevenire casi di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti sul territorio dei Stati che hanno firmato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (in vigore dal 1987).

 

06/12/2016
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