Gli eredi italiani di un cittadino italiano catturato dalle forze militari tedesche dopo l’8.9.43, deportato in Germania, adibito al lavoro forzato, ucciso in un lager e sepolto in una fosse comune agivano in giudizio contro la Repubblica federale di Germania.
Il processo si incardinava presso il Tribunale di Firenze.
La Repubbica federale di Germania si costituiva in giudizio ribadendo la verità dei crimini di guerra commessi dalle truppe naziste in danno della popolazione civile dei territori occupati ma eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, sulla base del principio di diritto consuetudinario internazionale dell'immunità giurisdizionale dello Stato estero per i fatti commessi nell'esercizio della sua sovranità e richiamando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 03/02/2012.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana si costituiva, prima ancora di esser stata chiamata in causa, sostenendo l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 03/02/2012.
Il processo è l’occasione per tornare ad approfondire il rapporto fra effettività della tutela dei diritti fondamentali della persona, evidentemente lesi dai crimini di guerra e dagli eccidi nazisti in territorio italiano, e principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati.
Secondo il principio affermato dalla sentenza n.5044/2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (caso Ferrini), l’immunità dalla giurisdizione (civile) degli Stati (esteri) riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario non ha carattere assoluto ma trova un limite ove le condotte, pure esercizio della sovranità statale, integrino crimini contro l'umanità, tali quindi da configurare un crimine internazionale.
Tuttavia, dopo l’affermazione di tale principio, la Corte Internazionale di Giustizia, adita dal Governo tedesco, con sentenza del 03/02/2012 (Immunités Juridictionnelles de l’Etat – Allemagne c. Italie), ha affermato che “il diritto consuetudinario internazionale continu(a) a prevedere che ad uno Stato sia riconosciuta l’immunità in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate ed altri organismi statali nel corso di un conflitto armato” e che lo Stato “non può essere privato dell’immunità in virtù del fatto che lo si accusa di gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani”.
Il legislatore italiano si è adeguato alla sentenza della CIG ed ha adottato la legge 14 gennaio 2013, n.5, che espressamente esclude la giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso.
La Corte di Cassazione (adita dalla Repubblica federale di Germania con ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, quale giudice di rinvio nel procedimento “Ferrini” aveva condannato al risarcimento per i crimini di guerra nazisti), sempre a sezioni unite, con recente sentenza, si è adeguata al dato legislativo ed ha affermato l’immunità giurisdizionale dello Stato tedesco.
Il giudice fiorentino, la cui ordinanza merita un’attenta lettura e sarà successivamente commentata su questa Rivista, dubita oggi della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione,
1) della norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento , ex art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale nella parte in cui nega la giurisdizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, “iure imperii” dal Terzo Reich, in capo allo Stato nel cui territorio i crimini sono stati commessi;
2) dell’art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui recependo l’art. 94 dello Statuto dell’Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione di cognizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi “iure imperii” dal Terzo Reich nel territorio italiano;
3) dell’art. 1 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione di cognizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità commessi “iure imperii” dal Terzo Reich nel territorio italiano.
Ancora una volta, spetta ad un giudice invocare il rispetto dei diritti fondamentali della persona quale limite al potere sovrano degli Stati, fino al punto di superare il principio consuetudinario generalmente riconosciuto dell’immunità giurisdizionale degli Stati.
Alla Consulta la parola!