Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza SU 21946 del 28/10/2015, hanno deciso sul ricorso verso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha negato il riconoscimento e la declaratoria di esecutività in Italia alla sentenza n.97-396 (RCL) emessa in data 11 marzo 1998 dalla United States District Court for the District of Columbia (USA), avente ad oggetto la condanna della Repubblica Islamica dell’Iran (e di alcuni suoi ministri del tempo) al pagamento dei danni punitivi nella misura di 225.000.000,00 di dollari Usa, per le gravissime lesioni prima (e la morte poi) di Alisa Michele cagionata il 9 aprile 1995 a seguito di attentato kamikaze contro un autobus di civili in Israele.
La Corte di Cassazione da una parte ha ritenuto che ritualmente i convenuti avevano eccepito il difetto di competenza giurisdizionale della corte statunitense ai sensi dell’art. 64 comma primo lett. a) della legge 218 del 1995.
Dall’altra ha cassato la motivazione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto l’immunità dell’Iran dalla giurisdizione civile, richiamando la sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale al cui orientamento dichiara di prestare adesione anche sulla base della pregressa propria giurisprudenza.
In particolare le Sezioni Unite nella sentenza che pubblichiamo dichiarano di non poter applicare il principio dell’immunità giurisdizionale “laddove il risarcimento del danno sia stato chiesto ed accordato a seguito di un fatto terroristico annoverabile tra i crimini internazionali commessi in violazione dei diritti inviolabili dell’uomo“. Aggiungono che l’immunità giurisdizionale non è un diritto ma una prerogativa e che non può esser assicurata “di fronte a delicta imperii".
In ogni caso la Corte di Cassazione ha poi confermato il rigetto della domanda di esecutività della sentenza negando, in forza dell’art. 64 comma 1 lett. a) che, secondo i criteri dettati dall’art. 3 comma 1 e 2, della legge 218/1995 sussistesse la competenza giurisdizionale degli Stati Uniti.
Tra le particolarità del caso quella per cui, nel caso in esame, ha giocato contro la possibilità di accordare l’esecutività alla sentenza la rottura delle relazioni diplomatiche tra Usa ed Iran, da cui è conseguito l’accertamento della mancanza nello Stato del foro giudicante (USA) di un rappresentate “che sia autorizzato a stare in giudizio" (art. 3 comma 1 l. 218/1995). Mentre risalente è l’orientamento in ordine alla inapplicabilità, agli illeciti commessi iure imperii della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.
Per un ulteriore recente caso di esclusione della immunità giurisdizionale dello Stato per crimini di guerra si veda anche la Sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. I, n. 43696 del 2015 avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Repubblica di Serbia, citata come responsabile civile (qualeStato successore della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia) dell’abbattimento di un elicottero in missione dimonitoraggio internazionale per conto della Comunità europea.
Il tema deI diritti fondamentali tra obblighi internazionali e Costituzione è stato affrontato nel n.1/2015 della rivista trimestrale.