A ottobre 2014 la Corte costituzionale, pronunciandosi sugli effetti della sentenza della Corte di giustizia dell’Aia del 2012, ha riaperto la strada alle condanne dello Stato tedesco ai risarcimenti, per i crimini commessi durante la guerra. Una decisione storica che ha superato l’impostazione conservatrice della corte internazionale e che ha sancito ottimi principi:
“Il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito […] dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l’umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini”.
A sollevare la questione di costituzionalità non era stata l’autorità giudiziaria militare, che pure era giunta alla condanna dello Stato tedesco già nel 2006, giudicando le stragi di Civitella, Cornia e San Pancrazio. E non era stata la Cassazione, che sin dal 2003 aveva stabilito a sezioni unite civili la possibilità di agire direttamente contro la Germania. Eppure proprio la Cassazione, nel 2012, nel primo processo trattato dopo la sentenza dell’Aia, quello per i massacri di Bardine, San Terenzo e Vinca, aveva accennato a un dubbio di costituzionalità, ma l’aveva superato con una motivazione che lasciava perplessi, e aveva escluso la condanna della Germania con una parola amara: ineluttabile. Alla lettera, significa che non si può lottare.
A investire la Corte costituzionale, invece, era stato il Tribunale di Firenze, in processi civili intentati da deportati sopravvissuti e da eredi di caduti: cioè da persone che continuano una lotta. Con argomenti serrati, il Tribunale aveva ricondotto la sovranità statuale a saggia misura: “Invocare l’eguaglianza sovrana tra gli Stati […] vuol dire rifiutare di pronunciare giustizia”. Così si era scritto a Firenze: impossibile tacere che la Toscana fu tra le regioni più colpite dalle violenze tedesche e fasciste. Si calcola che oltre la metà della popolazione subì lo sfollamento, che un terzo dei morti nelle stragi caddero in Toscana, e che nell’estate 1944 il ritmo quotidiano delle uccisioni fu frenetico, di varie decine di persone al giorno.
Ora, risolta la questione di costituzionalità, il Tribunale mette a frutto la conquista giuridica della Corte costituzionale, e lo fa con mezzi robusti e logica impeccabile. Particolarmente pregevoli, nel suo percorso argomentativo, le osservazioni sulla chirurgia costituzionale:
“In relazione a tutti e tre i diversi dubbi prospettati dal rimettente la Corte Costituzionale ha affermato che è costituzionalmente illegittimo il meccanismo di produzione normativa interna che abbia l’effetto di recepire nell’ordinamento della Repubblica Italiana la regola di origine consuetudinaria internazionale (e confermata nel giudizio definito dalla CIG con la sentenza del 3 febbraio 2012) secondo la quale anche gli illeciti per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato, soggiacciono al principio della immunità dalla giurisdizione (anche civile) della Repubblica Italiana”.
Di seguito, il Tribunale risolve brillantemente una questione non presa in esame nel giudizio di costituzionalità, quella della legge n. 411 del 1958 (sulla Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, Strasburgo 1957); in questo modo evita una nuova rimessione alla Consulta:
“Il controllo di costituzionalità già svolto sul sistema di recepimento ex art. 10 Cost. è ritenuto dalla Corte costituzionale di per sé idoneo e sufficiente, una volta per tutte [il corsivo è mio], ad escludere che la consuetudine internazionale, autorevolmente confermata nel giudizio tra Germania ed Italia davanti alla Corte dell’Aia, definito con la sentenza del 3 febbraio 2012, possa ritenersi compatibile con la nostra Carta fondamentale nei limiti materiali disegnati dalla Corte costituzionale”.
Più chiaro di così. Insomma, su questo e su altri aspetti, si supera ogni dubbio e si giunge alla condanna. E siccome la motivazione ricorda che quella sede giudiziaria è dedicata a Piero Calamandrei, è bene citare anche lui:
“Quando, anche in Germania, l’epurazione si sarà risolta in una beffa e saranno di nuovo commisti e non distinguibili in uno stesso popolo i nazisti e gli antinazisti, coloro che furono aguzzini nei campi di concentramento e coloro che vi languirono rinchiusi, come faremo a non provare in generale verso quel popolo, con tutta la nostra buona volontà di riconciliazione, il sospetto e il ribrezzo che sale da questi ricordi incancellabili? […] Questa è la maledizione che ha avvelenato per sempre gli uomini della nostra generazione: si potrà anche non parlarne più (anche perchè parlare di cose atroci e lugubri non è molto divertente per la comitiva), ma, in quanto a pensarci, non potremo mai più farne a meno” (Il Ponte, III, n. 8-9, agosto-settembre 1947).
Ecco, parlare di cose atroci non è divertente. Non lo è neppure sentire le prese di posizione di Berlino su tutto questo: ripete – il Tribunale di Firenze ne prende atto – la sua responsabilità morale, la necessità della memoria e la richiesta di perdono. E lì si ferma, perché risarcimenti proprio non ne vuole pagare. È anche la posizione che tengono i funzionari tedeschi alle commemorazioni delle stragi.
Anzi, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale, la Germania si è sottratta al confronto processuale, limitandosi a indirizzare al Tribunale fiorentino una breve missiva e una nota verbale trasmessa già a gennaio 2015 al Ministero degli esteri italiano. Ma i principi che la Corte costituzionale ha illustrato così bene, e i valori condivisi dai migliori commentatori dopo la sentenza dell’Aia del 2012, su questa nota verbale tedesca sembrano essere passati come pioggia su un ombrello. L’immunità giurisdizionale è fuori discussione, la sentenza della Consulta “non può cambiare nulla”, la ripresa dei procedimenti è solo una nuova violazione dell’immunità. La nota chiude con un monito sgradevole: “a titolo precauzionale” si segnala che uno Stato i cui organi causano danno a un altro Stato è tenuto a eliminare le conseguenze o a risarcire il danno, e che questo riguarda tutti i poteri statuali (quindi compreso quello giurisdizionale). Nelle sentenze fiorentine c’è una risposta elegante: i rischi della prosecuzione dei giudizi “sono ben presenti al Tribunale di Firenze”. A chi ha scritto così, va dato atto di un invidiabile autocontrollo.
Io, scrivendo più alla rozza, osservo qualcosa. Il senso del memento tedesco è che la pendenza stessa del processo costituirebbe un illecito, e che il Tribunale di Firenze sarebbe in fallo: un ufficio che non riga dritto, che marca male. Come nel ricorso e negli atti tedeschi alla Corte dell’Aia, la storia è rovesciata: l’aggressore è italiano, l’Italia è in colpa. Questa segnalazione precauzionale ha il sapore di una messa in mora, rivolta direttamente dallo Stato tedesco a un’autorità giudiziaria italiana, come se fosse ignara delle sue prerogative e responsabilità. Oltretutto, questo rivolgersi di una parte processuale direttamente all’autorità giudicante, e non per trasmettere qualche informazione, ma per dirle che il giudizio non s’ha da fare, non segue la buona prassi che nel processo il patrocinio sia svolto dagli avvocati (e la Germania ne ha certamente di validi). Ma quando non si vuole il processo, anche le sue migliori dinamiche possono cedere.
Va detto che nulla fa sentire nei provvedimenti del Tribunale animosità o eccessi, anzi. La liquidazione in favore dei due danneggiati, sopravvissuti a quasi due anni di Lager, è davvero mite: 30.000 e 50.000 euro, bastano a comprare un trattore ma non un podere. Certo, ci sono gli interessi dal 1945, ma il debitore che voleva evitarli aveva un rimedio: pagare per tempo. In un altro processo, il Tribunale ha persino offerto una blanda proposta conciliativa: 15.000 euro per borse di studio agli eredi di un deportato ucciso, cioè finanziamenti per studiare in Germania, senza paura del lupo. Dovrebbero considerarsi trattati coi guanti di velluto, il rapitore, l’uccisore, il devastatore che invece di risarcire si limitassero a ospitare i discendenti delle loro vittime e a mantenerli agli studi, assumendo per via economica, con modesto sforzo, quasi un ruolo paterno e soccorrevole. Macché, neanche questo va bene, alla Germania. È disposta soltanto a sborsare qualche soldo per iniziative memoriali, sotto l’ambigua voce riparazione, in favore di enti e associazioni, non di persone.
Chissà se Berlino, tenendo ferma la sua posizione contraria al processo, non appellerà le sentenze. Comunque, sono prevedibili difficoltà di esecuzione dei provvedimenti, che però non fermano la tenacia di chi cerca giustizia da settant’anni. La tenacia tiene. Invece il timore dell’ineluttabile è la tomba dell’autostima, ed è la culla di provvedimenti come i due decreti legge, il n. 63 del 2010 e il n. 216 del 2011, con cui l’Italia ostacolò i diritti dei danneggiati, suoi cittadini, fermando l’esecuzione sui beni tedeschi. L’ineluttabile è il comodo demone meridiano dell’accidia e della rassegnazione, quello che ripete che la giustizia non s’ha da fare. Ma a Firenze non c’è don Abbondio.