Pubblichiamo l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 30 del 2015, che, decidendo sulla quarta ordinanza di rimessione della quesione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Firenze, confema integralmente l'orientamento adottato dalla Consulta con la sentenza 238/2014 in ordine alla inconstituzionalità della norma consuetudinaria e delle norme che imponevano al giudice italiano, in conformità con la sentenza della CIG 3.2.2012 resa nel conflitto tra Germania ed Italia, di negare la propria giurisdizione civile sulle domande di risarcimento del danno proposte contro la Germania per i crimini del terzo reich.
La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, atteso che, con la sentenza di questa Corte n. 238 del 2014, è giàstata dichiarata l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 848 del 1957, sia dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013.
Ma ha, anche, dichiarato manifestamente inammissibile per inesistenza (ab origine) del suo oggetto anche la questione rivolta verso la norma consuetudinaria confermando la tesi per la quale la norma internazionale confliggendo con i principi fondamentali non è, mai, entrata nell'ordinamento italiano.
Non hanno trovato ascolto le obiezioni che una parte della dottrina aveva rivolto a questo profilo della pronuncia della Corte.
Il tema sarà oggetto di un obiettivo di approfondimento sul n. 1 di QUestione Giustizia - trimestrale digitale.