All’indomani dell’entrata in vigore del recente decreto-legge n. 7/2015 in materia di contrasto al terrorismo, anche internazionale, il C.S.M. ha dapprima promosso, il 2 e 3 marzo, due giornate di confronto tra attori istituzionali ed operatori e poi approvato, il 18 marzo, un articolato parere sul ddl convertito nei giorni scorsi dal Parlamento (la legge 17 aprile 2015 n.43 è pubblicata in g.u . n. 91 del 20 aprile 2015) che, prendendo le mosse del testo governativo, offre uno sguardo d’insieme sull’intervento riformatore.
Dopo aver manifestato perplessità in ordine al ricorso, in ossequio ad una tendenza ormai consolidata, allo strumento della decretazione d’urgenza per regolare materie, quale quella ordinamentale, che richiederebbero adeguata ponderazione e calibrata attuazione, il C.S.M. mostra di apprezzare l’ambizione del decreto-legge di assecondare e facilitare l’azione preventiva e di accrescere, al contempo, efficienza e completezza della risposta giurisdizionale.
Aggiornato ed ampliato il catalogo delle attività criminali meritevoli di sanzione, il decreto ribadisce, una volta di più, la centralità delle attività informative in relazione a fenomeni criminali di portata mondiale, radicati in realtà territoriali in cui poco più che illusoria è la prospettiva di contare sugli ordinari strumenti di cooperazione.
Alle agenzie vengono, dunque, assegnati compiti imprescindibili, la cui esecuzione presuppone l’apprestamento di un idoneo catalogo di garanzie funzionali.
Sotto altro aspetto, si incide sull’architettura ordinamentale attribuendo alla preesistente Direzione Nazionale Antimafia compiti di coordinamento in materia di antiterrorismo senza, tuttavia, che tale schema venga mutuato a livello distrettuale.
Se tangibile appare lo sforzo finalizzato ad accrescere i margini di sicurezza ed efficienza operativa, pressante emerge, per contro, la necessità di cogliere, in concreto, la declinazione della riaffermata separazione tra prevenzione e giurisdizione.
Nel dibattito tra chi reputa che l’attribuzione alla D.N.A. di compiti di coordinamento investigativo rischi di tradursi in vuota enunciazione di principio se non accompagnata dal conferimento di competenze e poteri e quella di chi, al contrario, privilegia un approccio ispirato ad una prudente ottica garantistica, il C.S.M. ha suggerito di apportare al decreto le modifiche idonee ad un equilibrato ed efficiente contemperamento, anche in relazione alla necessità di trovare, in una situazione connotata dall’incombente rischio di attentati terroristici, un nuovo asse di equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela della privacy.