Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Deposito di atti in formato PDF immagine: la questione è ancora aperta

di Gianmarco Marinai
Giudice del Tribunale di Livorno e RID della Toscana
Nota a Tribunale Milano 3 febbraio 2016 n. 1432

La decisione del Tribunale di Milano riporta all'attualità una delle tante questioni giuridiche legate all'introduzione del Processo Civile Telematico, già trattata in questa rivista, in sede di commento ai primi provvedimenti giudiziari resi nell'estate 2014, all'indomani dell'introduzione dell'obbligatorietà del PCT.

Con la memoria di replica a conclusionale, una parte eccepisce l'inammissibilità della comparsa conclusionale avversaria, in quanto depositata in spregio delle regole tecniche che sovraintendono il deposito telematico degli atti: essa, infatti, non era in formato "pdf-nativo", ottenuta, cioè, dalla trasformazione di un file di testo, ma in formato "pdf-immagine", cioè derivante dalla scansione di un atto "nato" cartaceo.

Il Tribunale, dimostrando di ben conoscere sia la normativa tecnica, sia i precedenti giurisprudenziali, respinge l'eccezione, ritenendo che "in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità".

Aggiunge che tale irregolarità non necessita neppure di essere sanata mediante un ordine del giudice di procedere a nuovo deposito dell'atto.

L'atto, infatti, ha raggiunto il proprio scopo essendo venuto a conoscenza del giudice e a disposizione delle altre parti e "ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico", in quanto "visibile" e "leggibile".

E' vero − prosegue il Tribunale – che si impone la regolarizzazione dell'atto per "assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT", tale essendo lo scopo delle regole tecniche, ma tale regolarizzazione è necessaria solo allorquando la regolarizzazione "consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio", al contrario del caso di specie, nel quale la regolarizzazione imporrebbe la remissione della causa sul ruolo e dunque, non risultando leso il diritto di difesa, una retrocessione del processo incompatibile con il prevalente principio della ragionevole durata del processo.

Rinviando al commento sopra citato, non ci si può esimere dal notare come il punto dirimente appare quello di comprendere quale sia lo scopo della norma che detta le specifiche tecniche e cioè l'art. 12 del Provvedimento del Ministero della Giustizia 16.4.2014, contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44:

"ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento)

1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdESBES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.

3. Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'art 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013".

Alcuni provvedimenti hanno ritenuto che lo scopo della norma sia quello di rendere gli atti immediatamente intelligibili a tutti gli operatori del processo, senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi e di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo, anche al fine di effettuare le operazioni di copia-incolla.

Il Tribunale di Milano ritiene, invece, che lo scopo consista, genericamente nell'assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT.

Esaminando nel suo complesso l'art. 12 sopra riportato, sembra, però, che il legislatore abbia inteso indicare i parametri minimi affinché un file, cioè un documento informatico costituito da un insieme di bit, possa essere accettato come valido atto processuale.

Allo stesso modo in cui nessuno dubita che non può essere qualificato valido atto processuale un ricorso inciso su una tavoletta di cera o scritto con inchiostro simpatico, o che non può essere equiparato ad un valido deposito il lancio del mattone con avvolto l'atto direttamente sulla scrivania del giudice, non pare potersi ritenere validamente formato un atto inserito in un file audio o video, oppure inviato in un formato diverso dal PDF (i formati sono potenzialmente infiniti: PPT, ODT, TIFF, LIT, EPUB, per restare ad alcuni famosi formati idonei a contenere testo, ma che necessitano di programmi specifici per essere aperti), oppure non firmato digitalmente, o radicalmente privo del file XML, imprescindibile per permettere al sistema di catalogare l'atto ed inserirlo nel fascicolo giusto, ma irrilevante ai fini del riconoscimento del suo contenuto, o, ancora, con certificato di firma non inserito nella busta; né può dirsi validamente depositato l'atto inviato per email all'indirizzo di posta del giudice o della cancelleria del Tribunale. E in tutti questi casi non c'è dubbio che l'atto sia teoricamente leggibile: è evidente, allora, che non è sufficiente a ritenere raggiunto lo scopo, il fatto che l'atto processuale sia leggibile e sia messo a disposizione del giudice e delle parti.

Mai come nel caso degli atti telematici (costituiti da null'altro se non da una serie ordinata di informazioni binarie) si rende necessaria la rigorosa applicazione dell'art. 121 c.p.c., secondo cui il principio della libertà delle forme degli atti vale solo nel caso in cui la legge non richieda forme determinate.

Se la forma non è rispettata, l'atto è nullo e la nullità si trae proprio dall'art. 121 e dall'art. 156 c. 2 c.p.c., non essendo presenti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, salva – ovviamente − la possibilità di rinnovazione di cui all'art. 162 c.p.c..

Non sembra possibile, d'altra parte, invocare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo per consentire la violazione di norme poste a presidio del corretto svolgimento del processo e dunque a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Va anzi segnalato – in senso esattamente opposto – il provvedimento del Tribunale di Siena del 5/11/2014 in cui si legge che "il requisito dell’assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, così come il requisito dell’accompagnamento dell’atto processuale di parte con un file di dati che ne renda inequivoca anche ai fini informatici la collocazione e qualificazione datane dalle parte, costituiscono un quid essenziale per la ragionevole durata del procedimento, poiché rispettivamente la selezione e copia di parti del testo dell’atto di parte e la sua corretta e inequivoca collocazione informatica nei sistemi del dominio Giustizia costituiscono un irrinunciabile elemento di efficienza nell’attività giudiziaria e in quella giurisdizionale".

In ogni caso, è oramai improcrastinabile un intervento organico del legislatore volto a regolamentare questa ed altre criticità nascenti dall'introduzione del Processo Civile Telematico a valore legale e dalla sovrapposizione delle relative norme con quelle del codice di procedura nato e pensato in una situazione storica e tecnologica incomparabilmente diversa da quella attuale.

In questo senso sembra andare il disegno di legge delega licenziato proprio a fine febbraio dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nel quale è delegata la redazione di un testo unico del PCT che dovrebbe prevedere, tra le altre numerose norme, anche uno "schema informatico per la predisposizione degli atti processuali", "il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo" (auspicando, però, che il legislatore chiarisca una volta per tutti quale sia, esattamente, lo scopo), "il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice … prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza".

L'operatore non può che plaudire al tentativo di codificazione, auspicandone una rapida approvazione.

 

30/03/2016
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