La scelta coraggiosa della Suprema Corte e del Cnf di stipulare il protocollo d’intesa sulle raccomandazioni o regole redazionali dei motivi di ricorso (in materia civile e tributaria) del dicembre 2015 si inserisce in un dibattito aperto da molti anni sulle modalità di presentazione e sul contenuto degli atti in Cassazione.
Protagonista del dibattito è il principio di autosufficienza, secondo cui “è requisito sufficiente ma indispensabile – a pena di inammissibilità dell’impugnazione – che dal contesto del ricorso, ovvero dalla semplice lettura di tale atto – con esclusione di ogni altro documento – vale a dire senza dovere ricorrere ad altre fonti, inclusa la medesima sentenza impugnata, si pervenga alla conoscenza del fatto sostanziale e processuale e, quindi, si comprendano senso e portata delle critiche avanzate verso la decisione del grado precedente”[1].
Il fondamento normativo di tale principio è nell’art.366, 1 comma, n.6 c.p.c., ove è richiesto a pena di inammissibilità del ricorso in Cassazione la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali la domanda si fonda.
La Corte di Cassazione si è più volte espressa sulle modalità di riproduzione degli atti e documenti, in forma diretta o indiretta (Cass. civ. Sez. VI, 21/01/2014, n. 1142), sulla trascrizione delle valutazioni delle consulenze tecniche nel ricorso (Cass. civ. Sez. lavoro, 12/02/2014, n. 3224) ed anche sull’inserimento in copia fotostatica o scannerizzata di atti relativi al giudizio di merito (Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza, 24/02/2014, n. 4324).
Nel caso in cui venga dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (riconducibile ad un’ipotesi di “error in procedendo”), la Suprema Corte ha esplicitato l’onere del ricorrente di indicare compiutamente gli atti processuali a pensa di inammissibilità, non potendo il giudice procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi, escludendo così il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito (Cass. civ. Sez. lavoro, 04/07/2014, n. 15367).
Il protocollo del 17 dicembre 2015 tiene in considerazione questa giurisprudenza e l’esigenza dei magistrati di poter consultare gli atti dei precedenti gradi di giudizio senza doverli cercare nel fascicolo d’ufficio.
I due organi, che hanno sottoscritto la comune intesa, dichiarano che non vi è alcun onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti e documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento.
Tale affermazione, che può sembrare banale, è, invece, molto importante perché si coordina con quanto indicato nella parte sui motivi di impugnazione, la cui esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure svolte deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione nel limite massimo di trenta pagine.
Già il Consiglio di Stato nel decreto n. 40 del 25 maggio 2015 ha fatto propria per gli atti amministrativi l’indicazione del numero massimo di pagine, il cui superamento, tuttavia, non comporta alcuna sanzione, essendo tale disposizione, come le altre in materia di stile, carattere e spazio, applicata in via sperimentale.
Tuttavia le indicazioni della Suprema Corte e del Cnf sono un segnale di cambiamento, influenzato dal dialogo via via crescente tra magistratura ed avvocatura, anche nelle più alte sedi, e dal dialogo con le corti europee ed internazionali.
I principi di sinteticità e chiarezza espositiva, poli attorno ai quali dovrebbe ruotare tutta l’esperienza giudiziale e tutti i gradi di giudizio, sono gli stessi a cui si ispira il lavoro svolto dagli Osservatori sulla Giustizia Civile in materia di raccordo tra gli atti degli avvocati e i provvedimenti del giudice.
Da anni gli Osservatori, movimenti spontanei dei professionisti del diritto, si impegnano al confronto continuo sulla tematiche del processo e della tutela dei diritti, al fine di individuare una linea comune e condivisa, ed hanno elaborato tecniche di redazione degli scritti giuridici volte alla semplificazione del processo, richiamando – ove possibile – il principio di oralità.
Può apparire talvolta che i protagonisti del processo parlino lingue diverse[2], ognuna volta ad affermare la propria tesi (gli avvocati) o a farne la sintesi (il giudice), ma solo con il raccordo di esse può essere ottenuta una risposta efficace ed efficiente alla domanda di giustizia dei cittadini e delle imprese.
L’esercizio a cui vengono richiamati i professionisti del diritto è arduo, perché rendere la propria domanda giudiziale comprensibile e chiara significa affidarsi agli altri protagonisti del processo, riconoscendo ciascuno il proprio ruolo e “giocando” ad armi pari: se l’esposizione dell’atto introduttivo è sintetica e definita in ogni sua parte, il convenuto prenderà posizione in modo speculare su ogni questione e/o introducendone di nuove e, quindi, il giudice potrà rilevare fin dall’inizio l’area di ciò che è contestato e ciò che non lo è, individuando agevolmente diversi percorsi argomentativi delle parti al fine del decidere.
Dagli scritti delle parti, volti a convincere il giudice, si arriva progressivamente alla costruzione del provvedimento conclusivo[3], in quanto le difese svolte, contestate o no, costituiscono già l'intelaiatura della futura sentenza.
Nel giudizio di merito il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. ha un ruolo fondamentale: serve ad espungere dal processo ciò che non è specificatamente contestato dalle parti e, quindi, ciò che deve essere oggetto della successiva fase istruttoria, in modo da concentrarla su ciò che è interesse delle parti e del giudice per la fase conclusiva.
Questa forma di “autoregolamentazione” del processo si esprime altresì nelle modalità di redazione degli atti e dei provvedimenti.
La semplificazione dell’esposizione passa per la individuazione degli elementi in fatto ed in diritto necessari per la comprensione della domanda.
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Torino si è dedicato non solo alla redazione di un protocollo per la redazione di atti e provvedimenti[4], ma anche alla redazione di modelli di atti e sentenze in materie quali le locazioni, la famiglia e la responsabilità civile.
I modelli sono strutture di riferimento per esercitare una certa azione o, correlativamente, per difendersi rispetto ad una determinata domanda o, ancora, per la stesura della sentenza[5]: coniugano, in sostanza, efficienza ed efficacia nell'ambito del servizio giustizia.
Se da un lato le proposte degli Osservatori (oltre all'Osservatorio di Torino anche quelli di Milano e Reggio Emilia hanno lavorato sulla redazione del protocollo per la redazione degli atti) possono apparire limitative del diritto di difesa (cosa che non è, in quanto la difesa viene “esaltata” perché concentrata in pochi elementi chiari e sintetici), la Corte di Cassazione si è già espressa sanzionando le difese sovrabbondanti, non giustificate né proporzionate alla complessità giuridica o all'importanza economica della questione veicolata (Cass. Civ., Sez. II, 04/07/2012, n. 11199; Cass. Civ., Sez. III, 19/03/2014, n. 201361 ;Cass. Civ., Sez. Lav, 30/09/2014, n. 20589), ritenendo che in esse possa ravvisarsi l'abuso del processo a prescindere dalla valutazione della fondatezza della pretesa azionata e delle difese svolte in violazione dell'art.88 c.p.c. (in proposito si veda anche Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013 e Corte App. Milano, Sez. I civ., ordinanza 14 ottobre 2014 e Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 12/05/2015).
Il Protocollo d'intesa della Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense si pone in linea con quanto già prescritto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Lussemburgo e Strasburgo ispirano Roma in tema di redazione degli atti e non solo; il recente Protocollo tra la Corte di Cassazione e la Corte Edu, stipulato a Strasburgo l’11 dicembre 2015, è la presa di coscienza dei giudici nazionali dell'importanza del dialogo tra le Corti ai più alti livelli e da vita ad una collaborazione volta ad approfondire i meccanismi di funzionamento delle due giurisdizioni.
Dal 2012 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emanato il nuovo regolamento di procedura che prevede all'art.58 che “salvo quanto disposto da norme specifiche, la Corte può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate innanzi ad essa” nonché le raccomandazioni[6] ed istruzioni pratiche per il procedimento avanti al Tribunale di primo grado (General Court) e innanzi alla Corte stessa secondo cui gli scritti delle parti debbono rispettare una lunghezza variabile tra le cinque e le quindici pagine, in base alla tipologia di cause e dello scritto difensivo.
Inoltre gli atti processuali depositati innanzi alla Corte devono essere redatti in modo che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine e debbono iniziare con una breve illustrazione dello schema seguito o da un sommario, utilizzando un linguaggio semplice e preciso.
Dal 2014 la Corte Edu ha modificato l'art.47 del Regolamento della Corte, prevedendo che ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione sia presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti.
Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del formulario ed indicare, tra le altre, d) un’esposizione succinta e leggibile dei fatti; e) un’esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni; e f) un’esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 § 1 della Convenzione.
Tutte le informazioni di cui all'art.47 - in particolare le lettere da d) a f) - devono essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.
Anche la Corte Edu, quindi, applica il principio di autosufficienza, principio che si pone in linea con lo scopo del giudizio della Corte, consistente nell'accertamento della ingerenza illegittima e sproporzionata dello Stato nazionale, tale da violare la Convenzione Edu.
Infine, il citato protocollo di Strasburgo ha l’obiettivo di consentire che la giurisprudenza di legittimità veicoli i principi della Convenzione Edu garantendone stabilità e certezze[7].
Ma non vi sarà alcun veicolo che “trasporti” i principi fondamentali se non vi sarà una chiara comprensione delle domande delle parti, esse stesse formate ed euroinformate sullo studio della legislazione e giurisprudenza non solo nazionale ma anche internazionale ed europea.
L’avvocato ed il magistrato sono “facce della stessa medaglia”[8] ed i principi di chiarezza, sinteticità e leggerezza espositiva sono gli unici che consentono un vero dialogo tra i protagonisti del processo, dal giudizio di primo grado fino al giudizio di legittimità, ed oltre.
[1] Definizione del Prof. Eugenio Dalmotto, Università di Torino, nell’intervento su “Tecniche di redazione degli atti degli avvocati: nel processo telematico, inserimento di link, raccordo tra atti difensivi e provvedimenti del giudice” nell'ambito del ciclo di incontri organizzato dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Torino nel novembre 2015.
[2] Definizione della dott.ssa Luciana Breggia del Tribunale di Firenze, coordinatrice degli Osservatori sulla Giustizia civile
[3] In tale lavoro svolge un ruolo determinate lo stagista del Giudice che predispone la scheda del processo al fine di enucleare le questioni giuridiche (v. l'’articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato).
[4] Il protocollo è scaricabile dal sito del Tribunale di Torino, servizi ai professionisti
[5] Marco Ciccarelli, Collaborazione ed efficienza nel processo civile. Redazione degli atti, diritto di difesa e servizio degli Uffici Giudiziari, relazione accompagnatoria del Protocollo per la redazione degli atti processuali civile dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino.
[6] Nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia adottato a Lussemburgo il 25/09/2012 (GU L 265 del 29.9.2012) e raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali (2012/C 338/01)
[7] Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione nella “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015” (pag.92) presentata all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016.
[8] Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016.