Il provvedimento, che si segnala, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, è di particolare importanza, in quanto in esso viene affrontata la delicata questione della revocabilità delle sentenze di condanna definitive “per fatti in relazione ai quali, se commessi o giudicati oggi, sarebbe applicabile la sopravvenuta causa di non punibilità”[1], prevista dal nuovo art. 131 bis cp, di recente introdotto dal D. L.vo n. 28/2015.
Il caso, da cui si è originato l'incidente di esecuzione, è il seguente.
L'istante chiede la revoca, in forza dell'art. 673 cpp, della sentenza definitiva di condanna al pagamento della somma di euro 220,00 di multa per il reato di cui all'art. 348 cp; secondo il richiedente, il fatto giudicato con la sentenza era divenuto penalmente irrilevante, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 131 bis cp[2].
In particolare, secondo la prospettazione dell'istante, l'art. 131 bis cp aveva introdotto una forma di “abolitio criminis”, con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, cp, avrebbe dovuto revocare la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto, posto a base della decisione, non era più previsto dalla legge come reato.
Il Giudice dell'esecuzione, però, non condivide tale tesi e dichiara inammissibile la richiesta, atteso che “l'art. 131 bis cp, di nuova introduzione, prevede non una abolitio criminis di cui all'art. 2 comma 2 cp, bensì uno ius superveniens, una norma sostanziale più favorevole al reo di cui all'art. 2 comma 4 cp, che contiene il limite del giudicato, in questo caso ormai perfezionato”.
Nel provvedimento il Giudice afferma che l'art. 131 bis c.p. ha introdotto una nuova causa di non punibilità che “lascia invero intatto il fatto-reato nei suoi elementi essenziali di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. Qualora ricorrano i presupposti dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen., il fatto è pur sempre qualificabile e qualificato dalla legge come reato. Questo significa che il fatto sussiste e costituisce reato, ma in concreto, all'esito di un vaglio di merito in ordine alla consistenza del danno arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, al pericolo cui lo stesso è stato esposto ed alla modalità concreta della condotta … si accerta che l'imputato può essere qualificato come non punibile, sebbene non residuano dubbi in ordine al fatto reato commesso, alla sua sussistenza, alla assenza di cause di giustificazione ed alla colpevolezza dell'imputato”[3].
Secondo il Giudice di Milano, dunque, la nuova causa di non punibilità non va ad incidere sulla rilevanza penale del fatto; deporrebbe in questo senso, pure, come bene evidenziato nel provvedimento in commento, il nuovo art. 651 bis cpp, secondo cui la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto, all'esito del dibattimento o del giudizio abbreviato, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo anche quanto all'accertamento della sua illiceità penale.
Sulla base di queste premesse, il Giudice esclude categoricamente che l'art. 131 bis cp possa essere ricondotto al fenomeno della “abolitio criminis” e conclude nel senso che è“difficile ipotizzare che l'entrata in vigore della nuova disciplina possa dar luogo alla revoca ex art. 673 cpp di una condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ex art. 2 comma 2 c.p.”.
Nel suo complesso, il provvedimento appare di sicuro condivisibile, poggiandosi sostanzialmente su di una interpretazione strettamente aderente al testo degli artt. 2, comma 2, cp e 673, comma 1, cpp.
Sulla base del combinato disposto di tali articoli, infatti, risulta chiaro che l'abrogazione si verifica soltanto se il fatto, a seguito di una sopravvenuta modifica legislativa, cessa di essere reato, venendo così estromesso dall'area del penalmente rilevante.
Soltanto in questo caso, il crimine può ritenersi abolito; con la causa di non punibilità di recente introduzione, invece, la rilevanza penale del fatto resta assolutamente integra, dovendosi solamente escludere la punibilità, se il fatto, che continua ad essere previsto dalla legge come reato, si presenti in concreto scarsamente offensivo e del tutto occasionale.
[1] Le parole sono tratte dalla scheda di G.L. Gatta, Non punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee-guida della Procura di Lanciano, in www.penalecontemporaneo.it
[2] Nell'ordinanza manca una dettagliata descrizione del fatto.
[3] Il passo citato, che costituisce il punto centrale del ragionamento seguito dal Giudice dell'esecuzione, è in linea con quanto risulta dal paragrafo 6 del testo della Relazione n. III/02/2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, datata 23.4.15, dal titolo Problematiche processuali riguardanti l'immediata applicazione della particolare tenuità del fatto.