Con il D. lgs. del 16 marzo 2015 n. 28 - attuativo della L. 28 aprile 2014 n. 67 - entrato in vigore il 2 aprile 2015, è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la nuova causa di non punibilità contemplata dall’art. 131 bis c.p. che, perseguendo finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio della risposta sanzionatoria, con effetti, altresì deflattivi nonché ispirati alla ragionevole durata del processo ed al principio di economia processuale, sancisce la non punibilità del reo nelle ipotesi di particolare tenuità del fatto.
La natura sostanziale (poiché incidente direttamente sulla punibilità del fatto illecito) dell’istituto di nuovo conio – che in quanto indubbiamente più favorevole al reo, ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p., può essere applicato retroattivamente anche ai fatti che sono stati commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo- , presuppone, innanzitutto, al pari delle altre cause di non punibilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali, la sussistenza di un fatto tipico.
Ciò posto, l’art. 131 bis c.p. preliminarmente delimita il suo ambito applicativo fissando ulteriori presupposti.
Ed infatti, innanzitutto, la citata norma prescrive la sua applicabilità ai reati sanzionati con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
A tale riguardo, ai fini della determinazione della pena detentiva, il comma 4 dell’art. 131 bis c.p. sancisce che “non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.”.
Inoltre, per espressa previsione legislativa (art. 131 bis comma 5 c.p.) l’istituto de quo trova applicazione anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
La sussistenza di determinati limiti di pena non costituisce tuttavia l’unica condizione richiesta per l’operatività della causa di non punibilitàin esame.
Ed infatti, l’art. 131 bis c.p. presuppone la coesistenza di altre due condizioni: la “particolare tenuità dell’offesa” e la “ non abitualità del comportamento”.
Più precisamente il requisito della “particolare tenuità dell’offesa” si articola ulteriormente in due indici-requisiti consistenti nella “modalità della condotta” e “nell’esiguità del danno o del pericolo”, valutati in relazione all’art. 133 comma 1 c.p. (cui viene fatto espresso rinvio).
Inoltre, il legislatore ha provveduto ad individuare espressamente (art. 131 bis comma 2 c.p.) le ipotesi in cui l’offesa a priori non può mai essere ritenuta di particolare tenuità, e cioè al ricorrere di determinate circostanze aggravanti comuni (aver agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, aver adoperato sevizie, aver approfittato di condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa) nonché nei casi in cui la condotta ha cagionato, o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (omicidio colposo, lesioni colpose gravissime ed ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto doloso, secondo quanto previsto dall’art. 586 c.p.).
Per ciò che attiene, invece, al requisito della “non abitualità del comportamento” l’art. 131 bis comma 3 c.p. specifica che “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
Pertanto non possono beneficiare della causa di non punibilità in esame (oltre a coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ex artt. 102 c.p. e ss.) i soggetti recidivi specifici e reiterati ex art. 99 c.p., ma anche i soggetti che abbiano riportato condanne definitive per contravvenzioni e delitti colposi e, cioè, per quei reati in relazione ai quali non possa muoversi una formale contestazione di recidiva ex art. 99 c.p., essendo quest’ultima limitata, come è noto, ai soli “delitti non colposi”.
In relazione al requisito della non abitualità del comportamento, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che ciò che esclude l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è in sostanza la serialità del comportamento stesso, essendo al riguardo fuorviante “riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della recidiva”, aggiungendo che, quindi, la preclusione deve intendersi piuttosto sussistente al cospetto della commissione da parte del soggetto agente di almeno due (anche se tenui[1]) reati della stessa indole diversi da quello oggetto del procedimento in relazione al quale si pone la questione dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p..
Fatta questa doverosa premessa in ordine alla individuazione dei tratti caratteristici tipici dell’istituto in esame, è opportuno analizzare quanto statuito da due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (chiamate a dirimere di un potenziale contrasto giurisprudenziale insorto tra due precedenti decisioni delle sezioni semplici e le ordinanze di rimessione[2]) in relazione all’operatività della nuova causa di non punibilità rispetto ai reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, entrambi disciplinati dall’art. 186 Codice della Strada, rispettivamente ai commi 2 e 7.
Le citate pronunce si rivelano di particolare interesse in quanto consentono di estendere la riflessione interpretativa, al di là delle citate fattispecie contravvenzionali, in quanto i principi di diritto in esse enunciati sono estensibili a tutti quei reati che, analogamente alle contravvenzioni in questione, sono caratterizzati dalla presenza di “soglie di punibilità” e rientrano nella categoria (di matrice dottrinale) dei cosiddetti reati di pericolo presunto o astratto.
A tale riguardo, analizzando il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S., che si inserisce, infatti, nell’ambito di quei reati per i quali è lo stesso legislatore ad aver previsto la sussistenza di una soglia quantitativa che segna l’ambito di rilevanza penale del fatto o che regola la gravità dell’offesa, si può agevolmente rilevare che è innanzitutto il superamento della soglia quantitativa, nel caso di specie del tasso alcolemico, oggetto di una valutazione operata in astratto dal legislatore, che segna l’ambito di rilevanza penale del fatto, individuando il disvalore minimo della condotta dannosa o pericolosa.
Tuttavia, ciò non esclude affatto, secondo l’interpretazione recentemente fornita dalle Sezioni Unite attraverso la sentenza n. 3 del 25.02.2016, che il giudice valuti la singola fattispecie concreta al fine di appurare se il fatto nel suo complesso, pur se tipico, ossia integrato in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, possa essere ritenuto o meno di particolare tenuità, con conseguente applicazione dell’art. 131 bis c.p.[3].
Ed infatti, attraverso la citata sentenza, le Sezioni Unite nell’affrontare e positivamente risolvere la quaestio iuris relativa alla compatibilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. con il reato di guida in stato di ebbrezza, hanno chiaramente affermato che non sussiste alcuna preclusione in astratto (anche in relazione all’ipotesi più grave di cui all’art. 186 comma 2 lett. c)), circa l’applicazione della nuova causa di non punibilità alla contravvenzione in esame, sottolineando al contempo che la valutazione che il giudice deve compiere non concerne in effetti solo l’entità dello stato di ebbrezza, ma implica necessariamente anche un’analisi delle modalità della condotta, dell’entità (in termini di esiguità) del pericolo o del danno cagionato ed, infine, del grado di colpevolezza (rappresentando quali unici limiti all’attività ermeneutica che il giudice deve compiere solo le ipotesi individuate espressamente dal legislatore ed indicate nel secondo comma dell’art. 131 bis c.p., ritenute a priori incompatibili con l’idea della speciale tenuità).
La chiave di lettura, quindi, che viene ancora una volta evocata dai giudici di legittimità, anche in relazione all’applicazione della nuova causa di non punibilità, è il principio di offensività, e poiché quest’ultimo è stato pacificamente costituzionalizzato[4] (attraverso la lettura in combinato disposto degli artt. 27, commi 1 e 3 nonché 25 comma 2 Cost.), ciò comporta di conseguenza che “l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi; offensivi in misura apprezzabile”.
Pertanto, fatta questa premessa e ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che quantomeno in astratto non vi è alcuna incompatibilità tra la contravvenzione in esame e la nuova causa di non punibilità, l’operazione che in relazione al singolo caso concreto il giudice penale deve compiere, al cospetto ovviamente di un fatto tipico, è quella di analizzare le modalità in cui si è sviluppata la condotta, l’esiguità del danno o del pericolo dalla stessa cagionato al bene giuridico protetto e da ultimo il grado della colpevolezza dell’agente (stante il richiamo dell’art. 131 bis c.p. all’art. 133 comma 1 c.p. da cui si desume che il giudizio sulla tenuità del fatto si intreccia inevitabilmente oltre che con il principio di offensività della condotta anche con quello di colpevolezza).
In tale contesto, dunque, l’esiguità del disvalore si ricava dalla valutazione complessiva di una serie di elementi che attengono alla condotta, al danno e alla colpevolezza, non essendo sufficiente a fondare o ad escludere la sussistenza della tenuità del fatto una valutazione che abbia ad oggetto esclusivamente l’entità del danno o del pericolo.
Pertanto, applicando tali conclusioni al reato in esame ne consegue che il superamento della soglia di punibilità individua certamente il minimo disvalore del fatto ed è altresì evidente che aumentando il discostamento dalla citata soglia quel fatto non potrà essere ritenuto particolarmente esiguo, tuttavia, come hanno sottolineato i giudici di legittimità, “nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto”.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che “nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi, invece, compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze”.
Tutto ciò vale altresì in relazione ai reati di disobbedienza o contrassegnati da una mera omissione o da un rifiuto, e cioè in relazione a tutte quelle fattispecie rispetto alle quali la pericolosità della condotta tipica è individuata già in astratto dal legislatore, che ne precisa, sulla base delle massime di comune esperienza, l’attitudine ad aggredire il bene giuridico tutelato, in relazione ai quali è possibile ed anzi è doverosa da parte del giudice una valutazione sul reale disvalore del fatto storico e del suo bisogno di pena, rilevando i giudici di legittimità che anche in ordine a tali tipologie di reati residua pur sempre uno spazio legato all’apprezzamento in concreto della loro pericolosità e, dunque, della ponderazione della loro gravità.
I principi appena espressi vengono confermati dalle Sezioni Unite della Cassazione in un’altra recente pronuncia[5] in cui è stato affrontato il profilo della compatibilità della causa di non punibilità in esame con la contravvenzione del rifiuto, da parte dell’agente, di sottoporsi al test alcolemico, contemplata dall’art. 186 comma 7 C.d.S..
A tale riguardo i giudici di legittimità, dopo aver ribadito che la nuova normativa non ha ad oggetto esclusivamente la condotta tipica, ma pone l’attenzione piuttosto sulle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne la gravità nel suo complesso, l’entità del suo contrasto con la legge e di conseguenza la sua meritevolezza di pena, hanno evidenziato che in tale contesto si rivela con chiarezza la distinzione tra fatto legale tipico e fatto storico, che deve dunque essere valutato nella sua interezza, rendendo evidente che la nuova causa di non punibilità allude alla connotazione storica della condotta, caratterizzata da tutti gli elementi di fatto concretamente posti in essere dall’agente, al fine di valutarne l’entità del disvalore nel suo complesso.
Pertanto, non è assolutamente indifferente, sostengono i giudici di legittimità, se la condotta posta in essere dal soggetto agente del mero rifiuto sia accompagnata “da manifestazioni di irriguardosa e violenta opposizione o sia invece dovuto ad una non completa comprensione del contesto, ovvero a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili”. Né… è indifferente il contesto fattuale che da sfondo al rifiuto stesso e che afferisce alle circostanze della guida”.
Il doveroso apprezzamento, anche in tal caso, in ordine alla gravità dell’illecito, impone, inoltre, di considerare se il fatto tipico abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni giuridici tutelati dalla norma (non solo, dice la Corte, la regolarità della circolazione stradale, ma anche, quello della vita e dell’integrità fisica).
Ciò determina, dunque la piena operatività dell’art. 131 bis c.p. anche in relazione alla contravvenzione de quo che sanziona il mero rifiuto dell’agente di sottoposi al test alcolemico, dovendo essere in ogni caso considerata la rischiosità del contesto nel quale il rifiuto si inserisce.
Da ultimo, giova aggiungere che, oltre ad aver chiarito il profilo dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. in relazione alle contravvenzioni citate, i giudici di legittimità si sono altresì occupati delle “sorti” delle sanzioni amministrative accessorie ad esse collegate, laddove, il giudicante abbia ritenuto, seppur al cospetto di un fatto tipico, comunque l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto.
A tale riguardo (analizzando quanto espressamente riferito dal legislatore nelle ipotesi di estinzione del reato artt. 224 e 224 ter c.p.), le Sezioni Unite, hanno concluso affermando che le sanzioni amministrative, poiché sono governate da istanze e regole distinte, in caso di estinzione del reato o di valutazione di “inutilità della pena”, comunque riprendono la loro autonomia e rientrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte emerge con tutta evidenza che l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente ed in misura apprezzabile offensivi.
Pertanto, i singoli tipi di reato, senza alcuna esclusione di sorta, per essere conformi alla Costituzione dovranno pertanto essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta, con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi in concreto dell’interesse protetto.
Inoltre, l’applicazione del principio in esame fornisce al giudice un valido strumento per individuare non solo ciò che è penalmente rilevante, ma anche ciò che è meritevole di sanzione penale.
Il giudicante stesso, potrà così modulare la risposta sanzionatoria del nostro ordinamento giuridico, non soltanto individuando la sanzione che riterrà più congrua tra un minimo ed un massimo edittali predeterminati in astratto dal legislatore, ma anche, senza alcuna aprioristica preclusione, attraverso la possibilità di ritenere non punibili tutti quei fatti che seppur tipici, presentano in concreto, alla luce di tutte le caratteristiche che connotano il fatto storico, un modestissimo grado offensività e si rivelano, dunque, di particolare tenuità.
[1] A tale riguardo, a detta dei giudici di legittimità, è indispensabile l’annotazione nel certificato del casellario giudiziale del proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto, che diventa “l’antidoto” contro l’abuso dell’istituto consentendo al contempo un uso più razionale dello stesso.
[2] In quelle precedenti decisioni la medesima Sezione aveva ritenuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto applicabile tanto alla guida in stato di ebbrezza – sent. 9.9.2015, n. 44132, Longoni –, quanto al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici – sent. 1.7.2015, n. 33821, Pasolini. Nelle ordinanze di rimessione, invece, la Suprema Corte adotta la soluzione opposta, ritenendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. incompatibile con entrambi i reati.
[3] Anche in tema di omesso versamento di IVA, la Cassazione ha affermato che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale, v. Cass., pen., sez. , n. 13218/2015..
[4] v. sul punto Cass. S.U., n. 40354/2013.
[5] V. Cass. S.U., n. 4 del 26 febbraio 2016.