Il presente commento è stato redatto utilizzando il Dossier del 30 agosto 2021 dei Servizi e degli Uffici Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché precedenti interventi dell’autore (tra cui: 1. Obbligatorietà dell’azione penale, in Giustizia, la parola ai magistrati, a cura di L. Pepino, Laterza, 2010; 2. Le priorità non sono più urgenti e comunque la scelta spetta ai giudici, in Cassazione Penale, LV, ottobre 2015, n. 10; 3. La separazione delle carriere dei magistrati: una riforma inutile ed anacronistica, in La Pazienza – Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Torino, n. 3/2017. Con il consenso dell’autore, inoltre, sono qui citate molte importanti valutazioni del procuratore aggiunto di Torino, dr. Vincenzo Pacileo, tratte dal suo testo Pubblico Ministero, Utet, 2011. Sia consentito, infine, di richiamare i Criteri di organizzazione della Procura della Repubblica di Torino del 23 giugno 2015 (par. nn. 10 e 11) e dell’8 ottobre 2018 (par. n. 12), entrambi predisposti dall’autore quale Procuratore della Repubblica di Torino e consultabili sull’homepage del sito https://www.procura.torino.it.
La selezione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale: la criticabile scelta adottata con la Legge 27 settembre 2021, n. 134 *
Dopo l’articolo di Nello Rossi sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, prosegue, con un articolo di Armando Spataro, il confronto sull’ importante innovazione contenuta nella legge delega di riforma della giustizia penale. Entrambi gli articoli costituiscono anticipazioni del n. 4 del 2021 della Rivista Trimestrale, di prossima pubblicazione, che sarà interamente dedicato alla riforma della giurisdizione penale.
La recensione al volume di Francesca Biondi (Il Mulino, 2024)
Il testo dell’audizione del prof. Azzariti alla I Commissione – Affari Costituzionali del Senato della Repubblica tenuta il 27 febbraio 2025 sui disegni di legge costituzionale nn. 1353 e 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
La sintesi del seminario Per l'indipendenza della magistratura, organizzato dal gruppo “Appello Segre”, di cui fanno parte costituzionalisti, docenti e magistrati, tenutosi on line il 10.02.2025
Il dibattito sulle riforme costituzionali in atto sembra svilupparsi sulla sola “struttura superficiale” della crisi tra politica e magistratura, anziché toccarne la “struttura profonda”, che deve individuarsi nelle trasformazioni e involuzioni dell’idea stessa di democrazia costituzionale e nella “complessità” del diritto moderno, determinata dalla coabitazione di fonti nazionali e sovranazionali, dal “diritto giurisprudenziale” e dall’“ermeneutica del diritto”. Per ricreare le condizioni di un necessario dialogo si propongono dunque tre punti di discussione: la consapevolezza che la crisi è determinata principalmente da fattori esogeni, rispetto alla magistratura, che la riforma non tocca; i rischi della rottura del principio costituzionale di unità della magistratura e le garanzie che dovrebbero comunque accompagnarla; le degenerazioni del “correntismo” e gli strumenti per superarlo.