Magistratura democratica
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Le chiavi di Casa: che cos’è la rule of law ambientale? *

di Sara Cocchi
avvocata in Firenze, consulente UE e OCSE

Pensare al Pianeta Terra come "casa comune", attorno alla quale si intrecciano multiple relazioni, offre lo spunto per individuare nella environmental rule of law una chiave concettuale e pratica per affrontare temi quali la tutela dell'ambiente e l'utilizzo equo delle risorse naturali 

1. Introduzione

Quando l’organizzazione di Parole di Giustizia mi ha invitato a partecipare a questa “anteprima”, ho accettato immediatamente. Confesso però che l’ho fatto anche con una certa incoscienza. Iniziando infatti a ragionare in modo strutturato sugli argomenti che mi sarebbe piaciuto discutere insieme, ho sperimentato una sorta di “blocco dello scrittore” nella sua versione “giuridica”. Il tema sul quale ci è stato proposto di riflettere è infatti estremamente vasto, interdisciplinare e rilevantissimo, che si presta ad essere affrontato da un’infinità di punti di vista differenti tutti indissolubilmente intrecciati in un sistema soggetto a continua evoluzione.

Ho cercato allora di pensare per aree tematiche, anzi, per parole-chiave. Mi sono però resa conto che per provare ad aprire la porta di questa “Casa Pianeta Terra” avevo bisogno di trovare una “super parola-chiave”, che possibilmente mi aiutasse a tenere insieme tutte le altre. Insomma, avevo bisogno prima di tutto di un “portachiavi”. Lo avevo sotto gli occhi: la parola “casa”. E visto che ad ospitarci è un liceo classico e linguistico, ho pensato di iniziare proprio guardando al modo in cui varie lingue traducono questo termine e quale accezione specifica gli conferiscono.

 

2. “Casa”, un termine di relazioni

La parola “casa”, in italiano, deriva dall’identico termine latino “casa”, che significa “capanna”, o “casa rurale”. Il latino, però, ci offre anche altri termini per indicare quella che noi oggi chiamiamo casa: “domus”, che significa “casa”, “abitazione”, ma anche “famiglia” o “parentela”. Dal latino “mansio”, “dimora” ma anche “luogo dove si sosta” (dal verbo “manēre”) deriva poi il francese “maison” o l’inglese “mansion” (la grande villa padronale di campagna, per intendersi). L’inglese distingue “house” – la casa intesa come abitazione – da “home”: se il primo termine deriva dall’antico inglese “hus”, “riparo” e si riferisce all’abitazione intesa come “costruzione”, “home”, derivante dall’antico inglese “hām” (“residenza”, ma anche “comunità”, “villaggio”), è “casa” intesa come “luogo accogliente” nel quale sì ci si ripara, ma attorno al quale ruotano tutta una serie di rapporti, principalmente familiari, che danno a questa parola una connotazione non soltanto “oggettiva”. La stessa radice, nella sua versione germanica “hēm” è alla base del termine con il quale i tedeschi designano la “patria”, “heimat”, che non è solo un luogo geografico, ma anche e soprattutto un luogo dell’anima. Anche in spagnolo troviamo la stessa distinzione, con i termini “casa” e “hogar”, con il secondo più vicino a “home”, connotato per le sue accezioni di “focolare [domestico]” e persino di “famiglia”, “nucleo familiare”.

La lingua che mi ha offerto però il “portachiavi” perfetto è il greco antico[1]. Anche i greci, infatti, veri maestri della sottigliezza e della super-specializzazione linguistica, operavano una distinzione fra i due termini “oikia” e “oikos”. Se “oikia” è la casa nella sua accezione più limitata di “abitazione”, il termine “oikos” (etimo di “ecologia”, “economia”, ecc.) è molto più ampio e sfaccettato, tanto da arrivare a comprendere in sé quello di “oikia”. L’“oikos” è infatti costituito da «una casa di residenza, un gruppo umano che vi gravita intorno (la famiglia, definita da precise relazioni reciproche), un insieme di proprietà». Aristotele nella Politica la definisce come comunità costituitasi spontaneamente per far fronte alle necessità quotidiane. Addirittura, da insigni studiosi, l’oikos è stato definito come «organismo», proprio a sottolineare la sua dinamicità. Ecco perché proprio l’oikos mi è sembrato il portachiavi perfetto. Se la “casa” è composta da un luogo fisico e dai rapporti di coloro che in questo luogo abitano ed agiscono, mi pare di poter dire che il termine “casa” altro non fa se non esprimere un concetto “relazionale”. Ai fini del nostro discorso, mi pare che esso, in particolare, si sviluppi lungo due relazioni interessanti. 

Una prima relazione è quella fra abitanti della casa e casa stessa (comprensiva dei beni che ci stanno dentro). E se la casa è il pianeta Terra, come ci poniamo noi abitanti nei suoi confronti? La prima relazione è quindi quella fra noi e le altre risorse naturali: come le utilizziamo? Come le governiamo? Una seconda relazione che emerge dal termine “oikos” è quella fra abitanti della casa comune con riferimento all’uso di queste stesse risorse: come ci poniamo in relazione fra di noi, appartenenti ad una medesima “famiglia” umana che utilizza le medesime risorse disponibili?

 

3. La prima chiave: la concezione formale di rule of law

Come gestire, dunque, queste due relazioni? Il problema è dei più classici: è il bellum omnium contra omnes hobbesiano, o, in termini meno catastrofici, dello stato di natura secondo Spinoza, per il quale il diritto naturale di ciascun individuo che si estende quanto la sua potenza intesa come capacità espansiva irrefrenabile; o ancora dello stato di natura configurato da Locke, che presuppone sì una natura sufficiente a fornire risorse per tutti, ma anche una situazione di perfetta libertà e uguaglianza fra creature «della stessa specie e grado», tutte impegnate nell’accaparrarsi più risorse possibili.

Alle insufficienze di uno stato di natura sopperisce lo Stato di diritto, la rule of law, una modalità di organizzazione e “gestione” del potere statuale, e del potere che lo Stato ha di regolamentare le attività dei privati. La rule of law consiste essenzialmente nella sottoposizione di tale potere – altrimenti arbitrario – alle stesse norme generali e astratte che valgono per i cittadini; nella organizzazione delle istituzioni secondo un assetto che ne delimiti l’ambito di esercizio del potere politico in un regime di reciproco bilanciamento e controllo (si pensi alla separazione dei poteri o ai checks and balances costituzionali del common law britannico prima e statunitense poi); nonché nella cd. accountability del potere politico, ovvero sulla sottoposizione a controllo e verifica di responsabilità dell’operato delle istituzioni, chiamate a “render conto” secondo procedimenti codificati, degli aspetti procedimentali e sostanziali dell’esercizio del potere. E’ chiaro come, da questa definizione, scaturiscano ulteriori principi ad essa strettamente connessi, quali ad esempio, l’uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge (alle istituzioni e all’ordinamento tutto, dai quali quella legge, generale ed astratta, promana) e il diritto ad un giusto processo di fronte a un giudice indipendente ed imparziale, quando queste norme generali ed astratte siano oggetto di violazione.

Inizia così a delinearsi la nostra prima prospettiva di lettura delle relazioni che abbiamo individuato poco fa. Torniamo allora alla relazione fra abitanti della casa e casa stessa. Il governo delle risorse naturali che la nostra casa comune ci mette a disposizione, le modalità (per adesso fermiamoci a queste) di utilizzo di queste risorse, necessita di una serie di garanzie procedimentali e organizzative che assicurino che tutte le persone, istituzioni ed enti (pubblici e privati, quindi compreso lo Stato stesso) siano ugualmente tenute al rispetto di norme generali ed astratte promulgate pubblicamente, approvate secondo procedure trasparenti ed applicate dai soggetti a ciò preposti in modo indipendente e imparziale.

Il primo complesso di garanzie essenziali per rapportarci all’utilizzo delle risorse naturali, dunque, altro non è se non quello latamente definibile come “rule of law formale”: un insieme di norme, meccanismi organizzativi del potere e modalità di formulazione, applicazione e adjudication della legge, sorrette da principi irrinunciabili quali l’uguaglianza di fronte alla legge di tutti i soggetti di diritto, Stato compreso, e – nelle sue versioni contemporanee – la democraticità dei processi normativi.

Se guardiamo poi alla seconda delle relazioni che abbiamo derivato dal termine greco “oikos”, quella fra abitanti della casa comune con riferimento all’uso di queste stesse risorse, è indubbio che il complesso di garanzie appena viste sia applicabile anche ad essa. L’uguaglianza tra abitanti della casa comune e l’esistenza di regole alle quali tutti sono soggetti in eguale maniera sono – si è appena visto - un tratto costitutivo della rule of law formale. Eppure, ad uno sguardo più attento, più concreto, la sola “rule of law formale” potrebbe non bastare.

 

4. La seconda chiave: la concezione sostanziale (e promozionale) di rule of law

Cosa accade infatti se spostiamo la nostra attenzione dalle garanzie inerenti agli aspetti procedimentali e organizzativi, pur fondamentali e indispensabili, ai contenuti della produzione normativa, sulle sue finalità? Inoltre, come cambia la nostra analisi se iniziamo a caratterizzare concretamente gli abitanti della casa comune? Ecco due domande che ci traghettano direttamente verso una concezione sostanziale di rule of law, che – non a caso – inizia ad affermarsi per come la conosciamo oggi proprio all’indomani della seconda guerra mondiale e della stagione dei totalitarismi.

E’ la seconda metà del Novecento a farci “scoprire” i diritti umani (la Dichiarazione Universale ONU è del 1948, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950), le carte dei diritti come anche le costituzioni degli Stati che per primi escono dalle esperienze totalitarie individuano nuovi diritti quale proprio oggetto di protezione. Le nuove carte costituzionali, finalmente redatte da assemblee costituenti democraticamente elette, non chiedono più al potere pubblico soltanto di astenersi dal violare determinati diritti individuali. Anche perché l’individuo che esse si trovano di fronte è ormai un individuo concreto, storicamente condizionato da una serie inestricabile di relazioni economiche e sociali che lo connotano e lo differenziano inevitabilmente dagli altri suoi simili. L’uguaglianza che connota la rule of law formale descritta poco fa mostra tutti i suoi limiti: essa non è un’uguaglianza di condizioni reali, bensì un’uguaglianza “di principio”, che prescinde dalla multidimensionale concretezza umana, ormai ineludibile. Ecco quindi che, per aggiornarsi, la rule of law richiede una revisione “al rialzo” del principio di uguaglianza, il cui versante formale deve necessariamente essere integrato da un versante sostanziale, protettivo e al tempo stesso promozionale della persona umana[2]. Il contenuto di quelle norme generali e astratte promulgate secondo procedure trasparenti e verificabili non è più indifferente. I principi della rule of law acquisiscono una nuova ulteriore caratteristica: devono essere orientati al perseguimento delle finalità protettive e promozionali appena ricordate e devono astenersi dal violarle. La protezione e promozione della persona, in tutte le sue dimensioni concretamente connotate, diviene così contemporaneamente il fine ed il limite dell’azione dei poteri pubblici. Il controllo ai quali essi sono sottoposti (l’accountability ricordata sopra) non è più solamente procedimentale, ma si concentra anche sui contenuti (ad es., controllo di costituzionalità delle leggi).

 

5. La environmental rule of law e la sostenibilità dello sviluppo. Considerazioni conclusive

Eccoci di nuovo alle relazioni che interessano la nostra casa comune. Possiamo adesso arricchire la nostra indagine di ulteriori interrogativi, affiancando al problema di come gestire le risorse a disposizione e le interazioni fra “abitanti della casa comune” un’indagine sulle finalità e sui limiti del loro utilizzo con riferimento a tali interazioni e, infine, provando a domandarci in che modo e per quali obiettivi ne siamo responsabili e custodi.

Quale relazione specifica, quindi, fra rule of law, nella sua versione più completa e complessa, e la protezione della nostra casa comune?

Nell’ultimo decennio[3], su impulso determinante del programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), si è sviluppa un’articolata riflessione sulla environmental rule of law, intesa come progressiva integrazione dei principi fondamentali della rule of law (appena visti) con le esigenze non più rimandabili di tutela dell’ambiente e di promozione della sostenibilità dello sviluppo. Per utilizzare le parole dell’UNEP[4], essa non solo riassume in sé «le essenziali esigenze ambientali» contemporanee e «gli elementi essenziali dello Stato di diritto», ma valorizza «la sostenibilità ambientale collegandola ai diritti e agli obblighi [di protezione] fondamentali». Inoltre, ci ricorda che «senza la rule of law ambientale […], la governance dell’ambiente – ovvero la risposta ai quesiti che ci siamo posti fino ad ora sulle relazioni che riguardano la nostra casa comune -  può essere arbitraria, cioè discrezionale, soggettiva e imprevedibile».

In questo senso, a chiarire ulteriormente l’inscindibilità dei due versanti formale e sostanziale della rule of law, interviene lo stesso UNEP, a ricordare che la sostenibilità ambientale può essere perseguita e raggiunta solo nel contesto di uno Stato di diritto fondato su: (a) leggi ambientali giuste, chiare e attuabili; (b) partecipazione pubblica ai processi decisionali e accesso alla giustizia e all’informazione […]; (c) accountability delle istituzioni e dei decisori politici; (d) Mandati istituzionali e ruoli chiaramente definiti e coordinati; (e) Meccanismi di risoluzione delle controversie accessibili, equi, imparziali, tempestivi e reattivi, che comprendano lo sviluppo di competenze specializzate nelle sentenze ambientali, e procedure e rimedi ambientali innovativi; (f) Riconoscimento del rapporto tra diritti umani e ambiente; (g) Criteri specifici per l'interpretazione del diritto ambientale[5].

Alla luce delle considerazioni svolte fin qui, si comprende quindi che il rispetto e l’ulteriore consolidamento della environmental rule of law, tanto lungo la direttrice procedimentale quanto lungo quella dei contenuti sostanziali, possono giocare un ruolo fondamentale nel perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici[6].

E’ infatti indubbio che gli effetti della rule of law ambientale si estendano ben oltre il solo settore ambientale, contribuendo a rafforzare altri diritti fondamentali (si pensi solo al diritto alla salute, all’alimentazione, entrambi strettamente connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dalle Nazioni Unite - SDGs), ad arginare o persino disinnescare i conflitti generati dal deterioramento delle risorse naturali, a garantire la sicurezza e l’incolumità di intere popolazioni minacciate da eventi naturali catastrofici e spesso per questo costrette a migrare… Come ricordato dal primo rapporto UNEP sulla environmental rule of law, per essere veramente efficaci, azioni anche molto diverse fra loro quali, ad esempio, la conservazione della fauna selvatica, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il controllo dell’inquinamento atmosferico e la gestione delle risorse idriche, dipendono tutte dalla rule of law ambientale[7].

Forse allora, per aprire la porta della nostra casa comune, potrebbe essere sufficiente una sola chiave, nuova e antica al tempo stesso, che riassuma in sé entrambe le nostre chiavi precedenti: una chiave che sia in grado di aiutarci a navigare lungo quell’affascinante groviglio di relazioni che abita il nostro “oikos”, magari persino proiettandoci verso un’ulteriore dimensione relazionale, quella del rapporto fra generazioni presenti e generazioni future[8]. Ma di questo, parleremo un’altra volta.


 
[1] Per queste riflessioni, S. Ferrucci, L’oikos nel diritto antico. Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica, in Dike, 9 (2006), in particolare, pp. 183-192.

[2] Consiglio d’Europa, Commissione di Venezia, Report on the rule of law, 2011, p. 9 ss., disponibile al link https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e

[3] A partire dalla decisione UNEP 27/9 Advancing Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability adottata nel 2013 dall’organo di governo dell’UNEP (United Nations Environment Programme), https://www.informea.org/en/decision/advancing-justice-governance-and-law-environmental-sustainability#fulltext; si veda anche il rapporto omonimo disponibile al link https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9969/advancing_justice_governance_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[4] https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/promoting-environmental-rule-law-0

[5] Questi sono i principi cardine della environmental rule of law secondo la Rio+20 Declaration on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability, adottata nel 2012 dall’UNEP World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability. Si veda UNEP, Rio+20 and the World Congress of Chief Justices, Attorneys General and Auditors General, Advancing Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability, 2012, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9969/advancing_justice_governance_law.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed, p. 4.

[6] A. Kreilhuber, A. Kariuki, Environmental Rule of Law in the Context of Sustainable Development, in The Georgetown Environmental Law Review, Vol. 32, 2020, p. 593.

[7] UNEP, Environmental Rule of Law First Global Report, 2019, p. 17, https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report 

[8] A. Kreilhuber, A. Kariuki, cit., pp. 595 ss. 

[*]

Il testo amplia la relazione presentata nel corso dell’incontro Casa Pianeta Terra, tenutosi il 19 ottobre 2023 presso l’IIS “Raffaello” di Urbino, quale anteprima “in aula” del festival Parole di Giustizia

14/11/2023
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