Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Le intercettazioni delle conversazioni dei difensori

Le linee guida del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

Il tema delle intercettazioni delle conversazioni dei difensori è sempre molto dibattuto, dovendo giungere a bilanciare le esigenze investigative con il doveroso rispetto delle prerogative difensive.

Sono pertanto da apprezzare le iniziative, come quelle del Procuratore di Tivoli, che danno direttive precise ai sostituti, a maggiore ragione se precedute da un'approfondita ricostruzione delle fonti normative e degli arresti giurisprudenziali in materia.

10/04/2017
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Trojan horse: spiragli di retromarcia legislativa

Sulle riviste giuridiche, sui quotidiani, sulle mailing list dei magistrati è in corso un argomentato confronto sulle modalità e sui limiti di utilizzo del Trojan Horse come strumento di “intercettazione itinerante”, operante in una pluralità di luoghi di privata dimora indeterminabili a priori. Dibattito - è bene sottolinearlo - in larga misura diverso da quello in corso a livello politico che appare dominato, o meglio inquinato, dalle continue e confuse dichiarazioni del Ministro della Giustizia che, da un lato, sembra voler escludere tout court le intercettazioni dalle indagini per reati diversi da quelli di mafia e terrorismo e, dall’altro, manifesta una inquietante propensione verso le c.d. intercettazioni preventive. Nel confronto tecnico sul captatore informatico , che vogliamo aperto a tutti i differenti punti di vista, interviene il professor Luca Marafioti con un articolo che ripercorre attentamente la vicenda giurisprudenziale e normativa del Trojan, analizza le debolezze della sua attuale disciplina e auspica la formulazione di un nuovo apparato normativo dagli orizzonti più vasti, in grado di disciplinare i diversi versanti della materia e cioè sia l’uso del malware quale “microspia” 2.0., sia le altre forme di sorveglianza e controllo occulti esperibili attraverso virus.

24/01/2023
Trojan Horse: tornare alla riforma Orlando? Il difficile equilibrio nell’impiego del captatore informatico

Un disegno di legge del Senatore Zanettin - che propone di escludere l’impiego del captatore informatico nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione – sta suscitando discussioni e polemiche. Nel dibattito politico e giornalistico sulla giustizia penale - ormai dominato da un meccanico susseguirsi di azioni e reazioni che spesso prescindono dal merito delle questioni sul tappeto per privilegiare ragioni di schieramento – sono scattati riflessi condizionati pregiudizialmente “oppositivi” o giudizi sommari che non esitano a qualificare le intercettazioni (tutte le intercettazioni, con qualunque mezzo effettuate e per qualunque reato adottate) come uno strumento di oppressione. Così la proposta è stata immediatamente “bollata” dagli uni come espressione di volontà di disarmo nel contrasto alla corruzione e come un favore alle organizzazioni criminali (le cui attività delinquenziali non sono peraltro escluse dalla sfera di utilizzo del Trojan) ed “esaltata” dagli altri come uno strumento di liberazione dallo strapotere di pubblici ministeri e giudici che se ne servirebbero “normalmente” per prave finalità di potere, di pressione, di intimidazione e di controllo dei cittadini. Per sottrarsi a queste grottesche semplificazioni polemiche - che sembrano divenute la cifra obbligata del confronto pubblico sulla giustizia- vale la pena di ripercorrere le fasi della vicenda istituzionale del Trojan per trarne indicazioni utili a delimitare correttamente la “desiderabile” sfera di applicazione di questo mezzo di ricerca della prova, tanto efficace quanto insidioso. Non dimenticando che l’estensione dell’utilizzo del Trojan Horse ai procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione - e dunque al di là dell’originario confine dei reati di criminalità organizzata fissato dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla riforma Orlando - è stata realizzata da una legge, la c.d. Spazzacorrotti, che costituisce uno dei frutti più discutibili della stagione del governo dei due populismi di Cinque Stelle e della Lega. 

28/12/2022
Il ricorso alle intercettazioni nella ricerca dei latitanti

Il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare le intercettazioni per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Di qui l’esigenza di analizzare attentamente i presupposti, i limiti e le modalità di utilizzazione delle intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti. 

21/01/2021
La procedura di deposito e selezione delle intercettazioni
L’articolo ripercorre la complessa vicenda della disciplina delle intercettazioni, illustrando le difficoltà incontrate dal legislatore nel coniugare in modo ottimale esigenze probatorie, diritto di difesa e tutela della riservatezza ed analizzando le soluzioni adottate nel dl. n. 161 del 2019 in ordine alla procedura di deposito e selezione delle intercettazioni.
21/02/2020
Nel partire dall’assunto che l’effettività della risposta sanzionatoria non dipende solo dalle norme incriminatrici ma anche dall’ampiezza e incisività degli strumenti investigativi a disposizione, la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha introdotto nuove ed eterogenee misure finalizzate ad accrescere sia l’efficacia repressiva che quella preventiva dell’azione di contrasto alla corruzione
09/09/2019
Il gip che emette i decreti di proroga delle intercettazioni non può tenere l’udienza preliminare
Nota a Cass. Pen., Sez. 2, Sent. 28 novembre 2018 (dep. 10 dicembre 2018), n. 55231, Pres. Gallo, Rel. Pazienza
11/04/2019
Carcere e intercettazioni: la magistratura sia protagonista del cambiamento
Le due riforme sono in bilico e solo nei prossimi giorni se ne conoscerà la sorte. A rischio soprattutto le nuove norme sugli ascolti, anche per il largo fronte contrario, che va da Lega e 5 Stelle a magistrati, avvocati e stampa
06/04/2018
Intercettazioni/2: riforma equilibrata ma senza risorse rischio boomerang
Il decreto Orlando arriva dopo 22 anni di tentativi, talvolta liberticidi. Essenziale la sperimentazione di sei mesi per dotare gli uffici di risorse umane, professionali e tecnologiche; mentre è discutibile quella di altri sei mesi finalizzata alla pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare in funzione di come i magistrati avranno “imparato” a scrivere il provvedimento.
08/01/2018