La decisione della Corte di appello che si commenta, che ha ritenuto discriminatorio il licenziamento di un lavoratore licenziato nell’ambito di una procedura di mobilità ex lege n. 223/1991 sulla base del criterio della prossimità al pensionamento, è innovativa sotto vari profili, ma, deve subito rilevarsi, non perché dissenta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma legittimo il criterio di selezione dei licenziandi fondato sull’accesso a pensione nelle procedure di licenziamento collettivo. In contrario, la pronuncia della Corte fiorentina ne fa conseguente applicazione alla peculiarità del caso sottoposto al suo esame, che perciò merita riassumere nei suoi accadimenti essenziali.
Nel caso di specie, la società poi recedente aveva avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 giustificando la necessità della riduzione di personale in relazione ad esigenze tecniche, organizzative e produttive che non sarebbero state eliminate da precedenti misure di incentivo all’esodo dirette al personale in possesso dei requisiti pensionistici in servizio nell’intera azienda. Nella comunicazione di avvio della procedura, la società riferiva tali persistenti esigenze alle unità organizzative di diversi centri di liquidazione sinistri nominativamente individuati, e in quelle articolazioni aziendali collocava gli esuberi.
La procedura si concludeva tuttavia con un accordo sindacale nel quale i lavoratori in esubero erano individuati nel personale non dirigente di ogni ordine e grado già in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.
Il lavoratore ricorrente censurava la legittimità del provvedimento espulsivo sotto due profili.
Con il primo, lamentava l’inesistenza di un qualsiasi collegamento tra l’oggetto della comunicazione di avvio della procedura, che faceva riferimento a una condizione di eccedenza di personale circoscritta ad alcune aree e a specifiche posizioni, e l’oggetto dell’accordo sindacale conclusivo della procedura medesima, che invece individuava il personale da licenziare assumendo come criterio il possesso di determinati requisiti pensionistici.
Con il secondo profilo, affermava l’effetto discriminatorio che il criterio dell’anzianità avrebbe prodotto nella specie, poiché era stato utilizzato non per selezionare i licenziandi nell’ambito di posizioni professionali eccedenti previamente individuate in relazione alle esigenze produttive aziendali, ma immediatamente per delimitare l’area dell’eccedenza di personale. Inoltre il criterio così utilizzato avrebbe in concreto determinato anche l’espulsione di lavoratori sindacalizzati e in gran parte aderenti alle sigle sindacali dissenzienti in ordine alla gestione della procedura di licenziamento collettivo e che non ne avevano sottoscritto l’accordo conclusivo.
Il giudice della fase sommaria aveva condiviso le ragioni del lavoratore in ordine al primo profilo di illegittimità, ritenendo che l’accordo conclusivo della procedura fosse effettivamente del tutto scollegato rispetto alla comunicazione iniziale del procedimento, e che ciò costituisse violazione delle garanzie apprestate dall’art. 4 della L. n. 223/1991. Perciò, il Tribunale di Firenze aveva qualificato la violazione come procedurale e riconosciuto al lavoratore, a norma dell’art. 5 comma 3 della L. n. 223/1991 (come modificato dall’art. 1 comma 46 della L. n. 92/2012) l’indennità risarcitoria nella misura di 16 mensilità.
L’ordinanza era opposta dalla società, e il giudice adito riteneva, in difformità rispetto all’esito della fase sommaria, che non vi fosse in fatto alcuna discrasia tra il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento di licenziamento collettivo e l’accordo conclusivo, e che fosse anche altrimenti legittima la decisione di applicare il criterio unico di accesso al pensionamento in relazione all’intero complesso aziendale. Concludeva infine per l’insussistenza di qualsiasi elemento di fatto per ritenere come discriminatorio in concreto per i lavoratori anziani, o per gli iscritti alle sigle sindacali dissenzienti, un tale criterio in sé legittimo.
La Corte d’appello di Firenze è andata di contrario avviso e ha accolto il reclamo del lavoratore non condividendo l’interpretazione del giudice dell’opposizione né quanto all’esistenza di un qualche nesso di pertinenza tra comunicazione di avvio della procedura e accordo conclusivo, né quanto alla legittimità del criterio di individuazione degli esuberi.
La Corte infatti, ripercorse le vicende societarie che avevano portato all’avvio della procedura di mobilità, ha affermato in punto di fatto come la società avesse con chiarezza individuato nella comunicazione di avvio della procedura un’eccedenza concentrata in uno specifico settore aziendale, ovvero quello della liquidazione sinistri, individuato alcune sedi e alcuni profili professionali cui gli esuberi si sarebbero riferiti, e avesse di conseguenza motivato l’impossibilità di reimpiego limitatamente a tale personale.
A fronte di una condizione di esubero così individuata, l’accordo conclusivo della procedura aveva identificato i licenziandi sulla base di un criterio del tutto indifferente sia rispetto all’area di manifestazione della crisi già indicata dalla società, sia rispetto ai profili professionali dalla stessa individuati.
Una scelta che la Corte fiorentina ritiene in violazione delle garanzie procedimentali imposte dalla L. n. 223/1991, assumendo che, secondo l’art. 4 della legge, la situazione descritta nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo delimiti l’oggetto dell’interlocuzione con le parti sindacali. Di modo che l’accordo eventualmente raggiunto deve di necessità individuare criteri di selezione degli esuberi idonei a eliminare la situazione di crisi come rappresentata e che devono avere perciò con essa una relazione di necessaria coerenza.
Solo così infatti, secondo la Corte, risulta verificabile la relazione causale tra i singoli licenziamenti e la situazione di eccedenza rappresentata, in un sistema in cui il controllo giudiziale di legittimità del recesso datoriale è limitato al rispetto della procedimentalizzazione di legge.
Nella specie al contrario la scelta dei lavoratori da licenziare era avvenuta sulla base di un criterio convenzionale del quale non risultava esplicitata in alcun modo la relazione con l’area degli esuberi (e quindi con la situazione di crisi) predeterminata e alla cui eliminazione la mobilità era diretta, giacché i licenziandi erano individuati nell’ambito dell’intera azienda sulla base di un dato “trasversale” e senza che l’accordo desse conto di come effettivamente questa soluzione avrebbe rimediato alla condizione di esubero (il che per esempio sarebbe avvenuto se si fosse rappresentata la fungibilità di tutti i profili professionali, fatto comunque del tutto inverosimile).
Una volta affermata la violazione della procedura della L. n. 223/1991 da parte della datrice di lavoro, la Corte d’appello ne analizza le conseguenze sanzionatorie, ed è questo probabilmente il passaggio più innovativo della decisione.
L’organo giudicante assume infatti che la violazione procedimentale realizzi in effetti anche «un pregiudizio sostanziale a posizioni giuridiche tutelate dal divieto di discriminazione».
Nella propria analisi il giudice d’appello richiama il noto orientamento di legittimità (espresso tra le altre dalla sentenza n. 9348 del 24 giugno 2011), che ritiene non discriminatorio il criterio di selezione dei licenziandi fondato sull’accesso a pensione nelle procedure di licenziamento collettivo, per farne, come si diceva, applicazione al peculiare caso di specie, coordinandolo con la nozione e la disciplina (nazionale e di fonte comunitaria) delle discriminazioni indirette.
La Corte fiorentina infatti, esclude senz’altro che il criterio di selezione dei licenziandi fondato sull’accesso a pensione costituisca discriminazione diretta per età, in quanto l’età (fattore protetto dalle norme antidiscriminatorie di fonte UE) costituisce solo uno dei fattori che condizionano l’accesso a pensione.
Tuttavia, proprio perché comunque l’età costituisce in linea di principio uno dei fatti costitutivi del diritto a pensione, il criterio della prossimità (o della titolarità) del diritto a pensione ha obiettivamente l’effetto di porre i lavoratori anziani in condizione di particolare svantaggio.
Ed è su questo punto che la sentenza che si commenta sviluppa uno dei temi affrontati, tra le altre da Cass. n. 9348/2011: un simile criterio, pure svantaggioso, è comunque ragionevole in quanto consente «una volta accertato che sussisteva la necessità di licenziare parte dei lavoratori» di «individuare i lavoratori da licenziare in coloro che avevano i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fonti di reddito»
Che è come dire, nel linguaggio del diritto antidiscriminatorio, che l’effetto differenziale in relazione al fattore protetto ha una causa di giustificazione, in quanto persegue un fine legittimo (ridurre l’impatto sociale del recesso datoriale in un gruppo di lavoratori tutti potenzialmente destinatari dei provvedimenti espulsivi) con mezzi appropriati.
Ma nella specie, prosegue la Corte, non è questo che è accaduto in quanto il criterio dell’accesso a pensione è stato utilizzato, non per scegliere i licenziandi tra più posizioni già individuate come eccedenti, ma per delimitare l’area degli esuberi senza alcuna relazione formalizzata con la situazione di eccedenza, così che il particolare svantaggio per i lavoratori anziani determinato dall’applicazione del criterio dell’accesso a pensione non trova giustificazione nella legittima esigenza di limitare le conseguenze sociali di licenziamenti sul piano oggettivo tutti astrattamente giustificati (in ragione della inclusione delle relative figure professionali tra quelle individuate come in esubero)
La decisione della Corte fiorentina rappresenta allora una delle prime applicazioni, a quanto consta, dei divieti di discriminazioni indirette nella materia dei licenziamenti e consente di immaginare un possibile ruolo del principio paritario a difesa dei diritti fondamentali in molte situazioni nelle quali si esercitano i poteri datoriali di scelta. Sempre che la giurisprudenza svolga il ruolo che le fonti sovranazionali le assegnano e indaghi senza timidezze quelle scelte.