Oggi entra in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2015 n.28, "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m.) della legge 28 aprile 2014 n.67.
Il decreto ha introdotto poche ma rilevanti modifiche nel codice penale e nel codice di rito.
Pubblichiamo le linee guida del procuratore di Lanciano, Francesco Menditto, ed un modello di richiesta di archiviazione predisposto da quell'ufficio.
Di seguito una breve introduzione di Francesco Menditto:
La direttiva, per chi cerca soluzioni specifiche (semmai un catalogo di reati o situazioni), sarà deludente.
Abbiamo ritenuto, in particolare in questa prima fase:
a) di approfondire i requisiti della causa di non punibilità,
b) di individuare criteri orientativi, per quanto possibile specifici, per assicurare la tendenziale uniforme applicazione,
c) di predisporre meccanismi ricognitivi delle applicazioni concrete per poi estrarre un catalogo di più specifici orientamenti.
Le ragioni della scelta derivano, non solo dall'obiettiva difficoltà di descrivere immediatamente criteri specifici - tra l’altro in assenza di applicazioni e di orientamenti dei Giudici - e dalla necessità di tenere conto del caso concreto (alla luce dei rigorosi requisiti indicati), ma anche per evitare letture di possibile “depenalizzazione” o di esercizio “discrezionale” del (non) esercizio dell’azione penale.
Non sfuggirà che, da un lato è necessaria l’assoluta trasparenza delle scelte del PM, dall’altro i rischi derivanti dell’indicazione specifica dei casi in cui il PM ritiene un caso non punibile (diverso è l’effetto delle decisioni dei giudici, relative al caso esaminato).
D’altra parte, attribuito al PM il ruolo di “promotore”dell’applicabilità della non punibilità nella fase in cui raggiungerà i maggiori effetti “deflattivi”, le ricadute sullo stesso PM sono immediate, fin da oggi, ragion per cui occorre almeno una “cornice” in cui muoversi.
E’ chiaro il limite del documento e la sua “precarietà” (e, anche, la necessità di vere e proprie correzioni) all’esito di ulteriori approfondimenti ed apporti che verranno da altri.