Magistratura democratica
Magistratura e società

“Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia”

di Filippo Cucuccio
Direttore generale dell’ Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito, già dirigente Bnl

Recensione al volume di Luca Tescaroli (Rubbettino Editore, 2023)

Il fenomeno del pentitismo, di grandi attualità ed importanza nel panorama socio-giudiziario del nostro Paese da un lato, l’agilità e la semplicità stilistica con cui viene trattata una materia decisamente complessa e delicata dall’altro, fanno di questo libro un esempio divulgativo di grande pregio.

Il suo autore, Luca Tescaroli, magistrato di lungo corso, attualmente Procuratore Aggiunto a Firenze e Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia del Capoluogo Regionale Toscano, rivela a pieno, in questo volume di un centinaio di pagine, la propria conoscenza della criminalità organizzata, nonché di questo strumento, con il quale si è tentato di contrastare in modo più efficace il suo sviluppo, oltre a quello dell’altro fenomeno, altrettanto temibile, del terrorismo.

La ricostruzione storica, svolta dall’A., copre l’arco di un quarantennio, avvalendosi di una puntuale analisi degli interventi normativi succedutisi nel tempo, dei suoi aspetti evolutivi e anche di alcune criticità riscontrabili dalla sua applicazione sul campo. 

I singoli brevi capitoli, in cui è articolata la trattazione della materia, sono arricchiti da note integrative e da una bibliografia essenziale, che consentono al lettore di coglierne i tratti più significativi in un quadro di analisi critica sistemica.

Sfogliando le pagine del volume, si incontra, così, la prima applicazione del principio del pentimento operoso applicato a fatti di criminalità organizzata, risalente al 1974. La rassegna di interventi legislativi analizzati si sofferma, poi, sull’introduzione nel nostro ordinamento di figure di reato, quali il sequestro a scopo di estorsione e, successivamente alla tragica vicenda dell’uccisione di Aldo Moro, del sequestro a scopo di terrorismo e di eversione.

Si passa, poi, all’illustrazione di una legislazione premiale varata per quanti si convincevano a dissociarsi dalla criminalità organizzata, sia come collaboratori di giustizia in quanto ad essa appartenenti, sia nella qualità di testimoni di giustizia, ossia di persone al di fuori delle organizzazioni criminali, ma, comunque, in grado di fornire elementi investigativi utili. Questa panoramica annovera una prima normativa organica, definita pietra miliare dallo stesso Tescaroli, emanata su impulso di Giovanni Falcone nel 1991, cui faranno seguito numerosi interventi, tra cui la legge 13 febbraio 2021 n. 45 e la più recente legge dell’11 gennaio 2018 n. 6.

La descrizione di questo apparato normativo comporta l’illustrazione, sia degli organi con le loro competenze che intervengono nella determinazione e nella configurazione applicativa delle misure di protezione a beneficio dei collaboratori di giustizia, dei testimoni di giustizia e di eventuali loro congiunti, sia dell’iter per l’approvazione del documento in cui sono contenute. Seguono, poi, le pagine in cui vengono analizzate puntualmente le diverse misure, la loro durata e i casi di loro sospensione, modifica e revoca.

Completa il quadro illustrativo il capitolo dedicato alla cosiddetta capitalizzazione delle misure di assistenza, espressione usata per la prima volta con riferimento ai testimoni nell’art. 16 ter della legge 82/1991, successivamente confermata per i collaboratori di giustizia nell’art. 10 comma 14 del D.M. 161/2004, prevedendosi l’applicazione di misure di assistenza, in caso di modifica o mancata proroga delle misure previste nel programma originario, al fine di agevolare il reinserimento sociale degli interessati.

Da ultimo Luca Tescaroli affronta e mette a confronto il regime premiale con il trattamento riservato ai cosiddetti irriducibili, coloro che rifiutano qualsiasi forma di dissociazione/collaborazione con gli investigatori e con i magistrati. Un aspetto delicato che lo porta ad affrontare l’impatto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea e di due interventi della Corte costituzionale; il secondo deli quali, del 2021, ha di fatto creato i presupposti per ammettere i mafiosi ergastolani che non collaborano con la giustizia al beneficio della liberazione condizionale, una volta espiati 26 anni di reclusione decurtati di 45 giorni per ogni semestre scontato. 

A giudizio dell’A. si sta, così, producendo una progressiva erosione della normativa antimafia, toccando il suo fulcro, il regime ostativo. Infatti, la pronuncia della Corte Costituzionale ha messo in evidenza, sia l’incostituzionalità dell’attuale disciplina sull’ergastolo ostativo, sia come «la prosecuzione della pericolosità sociale del condannato all’ergastolo possa essere superata da fattori diversi rispetto alla collaborazione». 

La configurazione delineata nel decreto legge del 31 ottobre 2022 n.162, convertito nella legge del 30 dicembre 2022 n.199, ha poi schiuso la strada ad un diverso assetto di questa materia, prevedendosi l’accesso ad alcuni benefici, anche per chi non collabora con la giustizia, salvo che l’irriducibile non sia sottoposto al regime ex art. 41 bis O.P. Su questo delicato terreno elementi di complessità sono rappresentati dalla gamma dei criminali che rientrano nella sfera di applicazione dell’ergastolo ostativo e dalla pericolosità dell’accesso ai benefici, come dimostrato da vicende che hanno visto de facto il reinserimento del condannato in posizione di comando nell’organizzazione criminale. 

In conclusione, questa ricognizione sul fenomeno del pentitismo e sui mutamenti della sensibilità sociale in tema di misure afflittive, oltre a segnalarsi per la sua completezza e per la sua sistematicità, rafforza la convinzione che dovranno essere scritte nuove, importanti pagine in questa storia del sistema premiale: da un lato, per rendere più efficiente l’uso dello strumento nel contrasto alla criminalità organizzata, tenendo conto degli indirizzi nel frattempo maturati in sede internazionale e di Corte Costituzionale italiana; dall’altro, per mantenersi al passo con l’evoluzione di una civiltà giuridica, quale quella italiana, che - è bene non dimenticarlo - affonda alcune delle sue radici fondamentali nei principi già individuati da Cesare Beccaria da oltre 250 anni.

03/02/2024
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