1. Scelte personali ed equivoci istituzionali
Come molti magistrati ed ex magistrati anche chi scrive il 12 giugno si recherà alle urne per dire un “si” o un “no” sui cinque quesiti referendari sulla giustizia.
Ma l’opzione di andare al seggio - partecipando così attivamente alla consultazione referendaria - sarà dettata, più che dalla razionalità giuridica, da motivi vagamente sentimentali: una generale propensione verso la partecipazione politica e, forse, la nostalgia di passati referendum vissuti con genuina passione civile.
Detto questo, sarà il caso di sgombrare il campo - sulla base di argomenti strettamente istituzionali - da un fuorviante e dannoso equivoco: che non partecipare affatto alla consultazione referendaria sia una scelta in qualche modo deteriore, frutto di inerzia e di apatia politica, espressione di scarso senso civico o di disinteresse verso le grandi questioni della vita collettiva.
Non è affatto così.
Non recarsi ai seggi (o rifiutarsi di ritirare le schede dei referendum nei Comuni dove si vota anche per le elezioni amministrative) è una opzione non solo libera, non solo legittima, ma pienamente rispondente alla logica propria del referendum abrogativo disegnato dalla Costituzione.
2. Il quorum strutturale per la validità del referendum abrogativo: significato e valore
A giustificare questa affermazione sta la norma costituzionale che richiede - per la validità del referendum abrogativo - un quorum strutturale costituito dalla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto (cioè dei cittadini che sono chiamati ad eleggere la Camera dei deputati).
Per assolvere correttamente alla sua funzione di strumento di democrazia diretta il referendum abrogativo deve essere, per così dire, vivificato e validato da una genuina ed ampia partecipazione popolare alla consultazione referendaria.
Una partecipazione che ben può essere negata quando i quesiti referendari appaiano irrilevanti o ingannevoli o manipolatori, e perciò immeritevoli già di quella preliminare manifestazione di consenso che consiste nel recarsi alle urne.
Mentre il confronto pubblico si focalizza sulle ragioni del “si” e quelle del “no” e il campo è monopolizzato - con argomenti divenuti ormai molto ripetitivi - dai campioni dell’una o dell’altra opzione, vale dunque la pena di ricordare che i cittadini elettori hanno anche una terza possibilità, non solo politicamente e civicamente rispettabile ma insita nella stessa fisionomia costituzionale dell’istituto referendario.
A ben guardare la nostra Costituzione ha inteso salvare il cittadino dubbioso dalla triste sorte dell’asino di Buridano che, incerto tra due mucchi di fieno e due secchi d’acqua, restò fermo e morì.
Se il dilemma intellettuale posto dal referendum gli sembra irrilevante o insolubile – perché mal posto o artificioso – un elettore razionale può del tutto legittimamente sottrarsi all’onere di andare ai seggi per dare “comunque” una risposta, senza per questo sentirsi in colpa o potere essere accusato di scarso civismo.
Se non fosse così i referendum, invece di essere un fondamentale istituto di democrazia diretta, diverrebbero una forma di indiretta coazione dei cittadini a scegliere, “a prescindere” da ogni loro valutazione sulla qualità, il merito e l’interesse politico dei quesiti referendari[1].
3. Le suggestive proposte di modifica della disciplina costituzionale
Su questo fondamentale aspetto del referendum abrogativo dovrebbero riflettere con maggiore attenzione quanti, con disinvoltura, propongono di modificarne la disciplina, eliminando del tutto il quorum strutturale o, almeno, depurandolo dal tasso di astensionismo registrato nelle ultime elezioni politiche[2].
Proposta, quest’ultima, certamente più sofisticata della prima ma egualmente discutibile perché confonde due realtà profondamente diverse: la totale assenza di significato e di peso istituzionale del “non voto” politico e l’oggettiva rilevanza, per il decisivo traguardo del raggiungimento del quorum, che la Costituzione attribuisce alla mancata partecipazione alla consultazione referendaria,
Ad avviso di chi scrive politici e studiosi che prospettano modifiche di questa natura non sembrano curarsi troppo dello squilibrio che esse produrrebbero nel delicato rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. E sottovalutano i sempre possibili rischi di strumentalizzazione e di torsione dei referendum ad opera di potenti gruppi di interesse o di esigue minoranze.
Con ogni probabilità l’eventuale mancato raggiungimento del quorum nella tornata referendaria del 12 giugno darà nuova linfa ai “riformatori” dei meditati meccanismi costituzionali che hanno sin qui consentito che i referendum non degenerassero in imperiosi appelli al popolo a risposta – binaria - obbligata.
Non sembra il caso di prestare ascolto a tali suggestioni, soprattutto se si considera che i referendum abrogativi sono stati già di recente investiti da un’altra profondissima trasformazione.
Parliamo dell’approvazione in Parlamento – con voto unanime e senza discussione alcuna – della norma che, ai fini della presentazione dei referendum, ha affiancato alle firme raccolte ai banchetti dei promotori o negli uffici pubblici quelle raccolte in forma digitale.
Sulle pagine di questa Rivista è stata ripercorsa la singolare vicenda di questo voto parlamentare e della totale afasia che lo ha accompagnato[3].
Resta che un Parlamento, spesso sin troppo verboso su questioni di modesta portata, non ha sentito il bisogno di spendere una sola parola su una innovazione che ha riscritto tempi e modi della procedura di presentazione dei quesiti, dell’intera campagna referendaria, e, in definitiva, la fisionomia del referendum abrogativo.
Oggi nessuno è in grado di prevedere quali saranno gli sviluppi e le future applicazioni dei referendum “a firma digitale”, in grado di catalizzare rapidamente vasti consensi “saltando” tutte le tradizionali forme di raccolta delle sottoscrizioni, di riflessione collettiva e di dialogo diretto tra promotori e sottoscrittori delle proposte referendarie.
L’unico dato certo è che non saremo più di fronte all’istituto originariamente disegnato dal Costituente e dal legislatore ordinario, concepito come mezzo a disposizione di significative minoranze che si dimostrino capaci di promuovere una cospicua mobilitazione popolare a sostegno dei quesiti proposti.
Le campagne di raccolta firme – occasione di contatto e confronto con i cittadini sui quesiti referendari proposti e di un prolungato dibattito pubblico – potranno essere sostituite da adesioni individuali solitarie, potenzialmente istantanee, ottenibili nell’arco di pochi giorni; il che apre il campo a rischi - su cui occorrerà meditare - di un uso suggestivo e manipolatorio dei meccanismi referendari da parte di centri di potere mediatico e politico.
4. Il rischio è che la vera vittima degli ultimi referendum sia l’istituto referendario
In conclusione: nell’astenersi dal partecipare al voto referendario non si può scorgere solo inerzia, apatia politica o disinteresse ma anche la volontà di non consentire, con il proprio attivo concorso, ad una iniziativa referendaria ritenuta superflua o dannosa.
Sul terreno più strettamente politico, poi, va considerato che l’attivazione di referendum discutibili, impropri, strumentali può alimentare fenomeni, peraltro già vistosamente presenti nella nostra società, di distacco e di disaffezione verso la partecipazione politica.
E che questi referendum sia discutibili ed impropri sta scritto tanto nel loro atto di nascita –il connubio tra una forza di minoranza come i radicali e un partito di governo – quanto nel successivo disinvolto accantonamento delle firme dei cittadini raccolte per la presentazione dei quesiti per far posto all’iniziativa “esclusiva” dei Consigli regionali con maggioranza di centro destra.
Al deperimento – agli occhi dei cittadini - del ruolo e della qualità della rappresentanza politica rischia così di sommarsi la compromissione di istituti di democrazia diretta che dovrebbero operare come correttivo e stimolo dell’azione degli organi rappresentativi.
Se così fosse la vera vittima delle consultazioni referendarie sarebbe proprio lo strumento prezioso del referendum.
Nello svolgere queste considerazioni siamo stati mossi dall’esigenza di chiarire profili istituzionali relegati sullo sfondo dallo svolgimento della campagna referendaria e dalle passioni che essa nutre.
Non vorremmo che, come purtroppo già altre volte è accaduto, questo esercizio di ragione e di attenzione ai dati istituzionali venisse (non discusso e criticato, come è naturale nel dibattito pubblico, ma) volutamente frainteso e distorto e che ci ritrovassimo di fronte a accuse, tanto fantasiose quanto infondate, di invito a sabotare i referendum o di incitamento all’astensione .
Se certi fogli ci hanno abituato a queste ed altre grottesche deformazioni non ci rassegniamo a smettere di pensare le istituzioni democratiche ed il loro funzionamento con indipendenza intellettuale e rigore giuridico.
Oltre che, aggiungiamo, con la sollecitudine propria dei democratici verso le regole fondanti della nostra Repubblica.
[1] Significativa, al riguardo, la differenza tra il referendum abrogativo regolato dall’art. 75 della Costituzione e il referendum ex art. 138 Cost. cui possono essere sottoposte le leggi di revisione costituzionale, che non sono promulgate se non approvate “dalla maggioranza dei voti validi”, senza che sia previsto alcun quorum strutturale o costitutivo.
[2] E’ questa la posizione di S. Ceccanti che, nell’individuare i punti di tensione del referendum, elenca anche il rischio che «si manchi di poco il quorum anche perché chi difende la legge si annette l'astensionismo strutturale» e propone di abbassarlo riducendolo alla metà più uno dei votanti alle precedenti politiche (così da ultimo nell’intervista a Filodiritto del 21.9.2021, Referendum no green pass: l’opinione di Stefano Ceccanti).
[3] N. Rossi, Firma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare. Una meditata rivoluzione o un improvvisato azzardo? in questa Rivista on line, 15.9. 2021. Del resto, Questione Giustizia è già intervenuta sui quesiti referendari sulla giustizia a qualche giorno di distanza dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Cfr. al riguardo N. Rossi, Referendum sulla giustizia. E’ possibile parlarne nel merito?, in questa Rivista on line, 9.6.2021.