La materia delle terre e rocce da scavo è, da sempre, un punto debole della tutela dell’ambiente, in grado di mettere in luce tutte quelle difficoltà generate dalla frammentarietà normativa, nonché dal susseguirsi di decreti correttivi, che hanno caratterizzato la disciplina dei rifiuti sin dalla sua introduzione.
La complessa attribuzione di qualificazione giuridica alle terre e rocce da scavo, nell’ambito dei sottoprodotti, produce particolari perplessità, nelle valutazioni di merito, in ordine alle esigenze probatorie ed agli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Il d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) aveva sancito il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, escludendole esplicitamente dal novero dei rifiuti; successivamente, la legge del 23 marzo 2001, n. 93 aveva escluso dai rifiuti i materiali provenienti da siti inquinati e bonifiche, demandando, però, ad una futura disciplina ad hoc – mai emanata – l’individuazione delle concentrazioni tollerabili per il riutilizzo. Il gap veniva risolto dalla legge del 21 dicembre 2001, n. 443, con l’individuazione dei limiti di tollerabilità da verificare sulla composizione media dell’intera massa della sostanza.
Il riordino della materia, avutosi con il Testo unico dell’ambiente (d.lgs 3 aprile 2006, n. 152), aveva confermato, all’art. 186, l’assoggettabilità delle le terre e rocce da scavo nei sottoprodotti, sino a quando il d.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 aveva introdotto i nuovi artt. 184-bis e 184-ter; con essi veniva – finalmente – distinto il sottoprodotto dall’end of waste e stabilite delle condizioni al ricorso delle quali poter ricomprendere le terre e rocce da scavo nella categoria dei sottoprodotti. In particolare, all’art. 184-bis veniva demandata l’individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare per la predetta qualifica al Ministero dell’ambiente. Con il regolamento ministeriale del 6 ottobre 2012, dm n. 161 venne introdotto, per la prima volta, il concetto di “Piano di utilizzo”, quale autorizzazione amministrativa ad hoc per il riutilizzo di terre e rocce da scavo in ulteriori processi di produzione. La disciplina ha subito ulteriori modifiche mediante successiva regolamentazione, tutt’oggi in vigore, con il dPR 13 giugno 2017, n. 120.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Pesaro ha condannato un imputato per le contravvenzioni di gestione non autorizzata di rifiuti, nella specie fanghi di depurazione, e di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, escludendone la riconducibilità a sottoprodotti.
I carabinieri forestali di Pesaro, nell’ambito di un controllo su strada, avevano rinvenuto, a bordo di un camion, un quantitativo di circa venti metri cubi di materiale inerte, sprovvisto di bolla di trasporto. Dall’indagine espletata, il camion era stato ricondotto ad una società impiegata nella lavorazione del marmo; durante il sopralluogo presso la società, il Noe aveva rilevato l’assenza dei registri carico e scarico e delle autorizzazioni richieste per il trasporto del rifiuto; contestualmente, aveva rinvenuto nel piazzale esterno della predetta un deposito di circa trecentocinquanta metri cubi del medesimo materiale inerte. Nella circostanza venivano prelevati dei campioni della sostanza, la cui classificazione veniva demandata all’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche (Arpam).
I locali della società venivano sottoposti a sequestro e si provvedeva all’iscrizione del rappresentante legale della società nel registro delle notizie di reato per i reati di cui agli artt. 256 comma 1, lett. a) e 192 e 256 comma 2, d.lgs n. 152/2006, rispettivamente per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.
Dalle analisi dell’Arpam, la sostanza inerte veniva classificata con codice CER 190206, rifiuto speciale non pericoloso [1]. In particolare, il materiale era costituito da fanghi di depurazione chimico-fisica delle acque industriali, residuo di decantazione delle acque impiegate nel processo di lavorazione del marmo. L’acqua veniva impiegata nella produzione, mediante nebulizzazione, al fine di evitare il surriscaldamento della pietra marmorea nelle opere di fenditura; il contatto dell’acqua con i residui del marmo aveva generato un fango, annoverabile come rifiuto.
Tale circostanza è risultata determinante ai fini della condanna, posto che la strategia difensiva dell’imputato aveva tentato di ricondurre gli inerti nella categoria dei sottoprodotti, disciplinati all’art. 184-bis, comma 1, del d.lgs 152/2006, allo scopo di escluderne la qualità di rifiuti, nonché l’applicabilità della parte IV del decreto sulla gestione degli stessi.
Una sostanza è sussumibile nella categoria dei sottoprodotti, a sensi dell’art. 184-bis, qualora coesistano quattro presupposti; il primo relativo all’origine della sostanza, la quale deve necessariamente essere originata da un processo produttivo, di cui è parte integrante e il cui scopo primario non sia la produzione della stessa. Il secondo, inerente la riutilizzabilità della materia nello stesso o in un successivo processo di produzione. Il terzo riguardante la diretta utilizzabilità della sostanza, la quale non deve necessitare di trattamenti intermedi per il reimpiego. L’ultimo relativo alla sussistenza dei requisiti idonei ad escludere impatti negativi nell’ambiente, a protezione della salute e dell’ambiente stesso.
L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere l’insussistenza di tali presupposti, atteso che l’acqua veniva inserita nel processo di produzione dall’esterno, non risultandone, quindi, una parte integrante. In più, era stata accertata la sottoposizione del residuo ad un trattamento intermedio di depurazione, contravvenendo, così, anche al terzo presupposto richiesto dalla norma.
Alla luce della situazione prospettata, i residui di produzione potevano essere astrattamente ricondotti alle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 184-bis, disciplina ad hoc in materia di reimpiego di tali sostanze nei sottoprodotti. In particolare, è prescritto all’art. 9 del dm n. 161/2012 l’obbligo del produttore alla richiesta di rilascio del “Piano di utilizzo” che attesti le modalità e le idonee soglie di CSC e CSR, volto al reimpiego dei materiali da scavo in ulteriore processo di produzione.
Il “Piano di utilizzo”, nel caso di specie, non veniva prodotto bensì se ne adduceva solo indirettamente l’esistenza mediante l’indicazione dello stesso in un permesso di costruire.
La sentenza ha ritenuto sussistente il dolo dell’imputato, dedotto dalle modalità organizzative della sua attività, togliendo quindi spazio a ipotesi di “buona fede”, tema ricorrentemente proposto nei processi in materia di reati contravvenzionali a tutela dell’ambiente.
È orientamento ormai risalente del supremo Collegio, ritenere che l’esercizio d’impresa configuri una vera e propria posizione di garanzia in ordine al corretto andamento del ciclo dei rifiuti. È pacifico, proprio nella gestione dei rifiuti, che la buona fede atta ad escludere l'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Diversamente, la pura e semplice ignoranza dell’agente sia sulla normativa di settore, che sul carattere illecito della propria condotta, altresì non confortata da provvedimenti espressi dell’autorità amministrativa né da richieste di chiarimenti sul punto, né tantomeno da un orientamento giurisprudenziale incerto, non è idonea ad escludere la sussistenza della colpa dell'agente.
Sul punto occorre richiamare la nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, la quale ammettendo l’ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, introduce una scusante per l’autore dell'illecito. Quanto ai limiti di tale inevitabilità, tuttavia, una costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che la scusante operi per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono, al contrario, dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. Ed invero, l’unica circostanza ipotizzabile è ravvisabile in un erroneo convincimento, circa la corretta interpretazione della legge, scaturito da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. unite, sentenza n. 8154 del 10 giugno-18 luglio 1994).
Ne discende, dunque, che alle figure professionali, ai fini della sussistenza della scusante, è richiesto un dovere di informazione, tratto con l’ordinaria diligenza, per la conoscenza della normativa vigente in materia; senza dimenticare che la giurisprudenza di legittimità in materia ambientale è rigorosa anche nel caso di comportamenti illeciti posti in essere da comuni cittadini [2].
Nel processo in commento è emerso che l’imputato esercitava la propria attività con un preciso schema aziendale, articolato nello smaltimento delle acque reflue provenienti dalla lavorazione del marmo con le modalità sopra descritte e nel loro deposito temporaneo nel piazzale esterno all’impresa in attesa del loro trasporto in ulteriori processi di produzione, in assenza del “Piano di utilizzo” ex lege richiesto; così da orientare il giudicante al riconoscimento del dolo in capo all’imputato.
La ricorrente discussione, anche a fronte di articolate attività imprenditoriali, sulla possibile “buona fede”, conferma peraltro le criticità connesse all’applicazione della normativa dei rifiuti nell’ambito delle terre e rocce da scavo; la quale sconta una complessità che, articolandosi in norme necessariamente di elevato livello tecnico ma non sempre chiare, e segnate da antinomie, e talora in decreti correttivi ad horas, rischia, a lungo andare, nonostante gli sforzi interpretativi della giurisprudenza, di compromettere la funzione del diritto penale.
[1] Non decisiva, nel caso di specie, l’applicazione dei cosiddetti “codici a specchio”; tema che peraltro rappresenta un altro punto critico e antinomico in materia di disciplina dei rifiuti: sulla questione si veda: G. Amendola, L'interpretazione delle leggi compete alla magistratura non al Ministero dell'ambiente, in questa Rivista on-line, 26 maggio 2017, http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-interpretazione-delle-leggi-compete-alla-magistratura-non-al-ministero-dell-ambiente_26-05-2017.php
[2] Cass., Sez. III Penale, sentenza n. 35314/2016: «È pacifico, proprio nella materia che ci occupa (gestione dei rifiuti), che la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Tuttavia, in quelle decisioni emesse da questa stessa Sezione che hanno fatto applicazione di tale principio, l'applicazione della scriminante della buona fede è sempre stata riconosciuta in presenza di un comportamento, ancorché penalmente rilevante, ma indotto dal comportamento della P.A. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto».