Il 1° luglio 2016, e dunque dopo la relazione tenuta alla Scuola Superiore della Magistratura che pubblichiamo di seguito, sono state depositate le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite, il cui dispositivo era stato reso il precedente 28 aprile. Le motivazioni possono essere lette in questa Rivista.
La Corte afferma la legittimità dello strumento di indagine delle intercettazioni tra presenti con captatore informatico, ponendo al contempo limiti ai casi e alle condizioni dell’utilizzo a fini procedimentali. Farà discutere la definizione di criminalità organizzata enucleata dalla Corte ai fini della decisione. Resta fuori del perimetro della decisione l’impiego dello strumento per l’ampia gamma di attività, diverse da quella appena citata, che il virus rende possibili. Quanto prospettato nella relazione, anche sulla base della memoria della Procura Generale, anch’essa pubblicata su questa Rivista, mi sembra esser confortato dalla decisione della Suprema Corte e richiedere interventi normativi chiarificatori.
Il 20 aprile anche la Corte Suprema tedesca è intervenuta sulla materia delle intercettazioni e sull’uso di strumenti quali il Trojan, affermandone la legittimità in termini di principio ma prevedendo rigidi limiti, almeno per quanto può desumersi dall’informazione provvisoria in inglese. Sul punto si vedano A.Venegoni e L.Giordano, La Corte costituzionale tedesca sulle misure di sorveglianza occulta e sulla captazione di conversazioni da remoto a mezzo di strumenti informatici, in Diritto Penale Contemporaneo, 8 maggio 2016.
Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tre provvedimenti del Parlamento e del Consiglio Europeo, adottati il 27 aprile precedente, che incidono sulla materia oggetto dell’intervento e dei quali non si è potuto tener conto nella relazione. Il Regolamento 679/2016 è relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); esso non concerne dunque direttamente gli aspetti di prevenzione e repressione dei reati.
La Direttiva 680/216 interviene invece nell’ambito della protezione e della libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 TFUE e dunque con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
Non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, e quindi neppure della Direttiva, le attività concernenti la sicurezza nazionale, le attività delle agenzie o unità che si occupano di questioni connesse alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli Stati membri.
La Direttiva 681/2016 disciplina l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) dei voli a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.