Due cittadini italiani, marito e moglie, si recavano in Ucraina al fine di assistere al parto dei loro bambini, nati tramite maternità surrogata. In seguito, rendevano presso il Consolato italiano, al fine della successiva trasmissione all’Ufficiale di Stato civile nazionale, dichiarazioni false concernenti la circostanza che due infanti fossero stati effettivamente partoriti dalla signora e che pertanto costoro risultassero i genitori biologici.
I due, al momento delle dichiarazioni, erano stati peraltro avvertiti dell’impossibilità per la legge italiana di far figurare quale genitore una donna che avesse avuto un bambino in siffatto modo sulla base della circostanza che sul fronte interno tale metodo di concepimento non risultava riconosciuto, ma non avevano comunque rappresentato all’Autorità consolare la circostanza di avere concepito la prole mediante la maternità surrogata, occultando le informazioni al fine di ottenere un’iscrizione anagrafica difforme dal vero.
La madre, nella ricostruzione operata dagli imputati resa avanti al Consolato, avrebbe viaggiato in stato di gravidanza verso l’Ucraina ove avrebbe poi partorito, circostanza questa che era stata ampiamentesmentita nel corso delle indagini compiute dalla Procura.
Attesa la falsità delle dichiarazioni, la Procura contestava ai coniugi il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla qualità propria o di altri, previsto dall’articolo 495 c.p.
2. La soluzione adottata dal Gup di Varese.
Il GUP di Varese, in seguito all’instaurazione del giudizio abbreviato richiesto dalla difesa degli imputati, ha riconosciuto in sentenza che la condotta tenuta dai coniugi configura in astratto gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 495 c.p. contestato dalla Procura, assolvendoli però con la formula il fatto non costituisce reato sulla base di un’interpretazione della norma incriminatrice conforme alle disposizioni ed alla giurisprudenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo quanto previsto, tra le altre, dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 347 e 348 del 2007.
Ha infatti osservato il Giudicante che, in tema di diritto al rispetto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 CEDU, la Corte Europea ha rilevato in due recenti sentenze – precisamente C. Edu, sez. V, sent. 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, ric. 65192/2011 e C. Edu, sez. V, sent. 26 giugno 2014, Labassee c. Francia, ric. 65941/2011 – la violazione della disposizione convenzionale in ragione del rifiuto, da parte delle autorità nazionali, di attribuire valore legale alla relazione sussistente tra un genitore ed un figlio nato mediante la surrogazione di maternità. Tali pronunce risultano fondate sull’ individuazione del primario interesse del minore ad essere riconosciuto quale essere umano, nel cui ambito rientra altresì il diritto di assumere lostatus di figlio o figlia di una coppia di genitori.
Il mancato riconoscimento di tale stato infatti, come osservato nelle predette sentenze, trascende l’interesse dei soli genitori, privando il minore di una serie di diritti, quali ad esempio il diritto di successione legittima.
Le due sentenze menzionate hanno quindi espresso il principio che risulta lesivo del diritto protetto dall’art. 8 CEDU attribuire ai figli nati mediante la maternità surrogata con fecondazione eterologa uno status giuridico imperfetto, in quanto tale contrastante con interessi primari, e ciò tanto più in presenza di un genitore biologico nella coppia.
Applicando i principi appena menzionati alla fattispecie oggetto del proprio giudizio, il GUP ha quindi rilevato che benché gli imputati abbiano indubbiamente reso dichiarazioni false all’autorità consolare in funzione di una successiva comunicazione all’Ufficiale di Stato civile, esse risultano del tutto irrilevanti per la legge, non incidendo in alcun modo nell’attribuzione della genitorialità in ragione delle menzionate sentenze della Corte europea.
La norma che prevede l’obbligo di comunicazione della genitorialità all’Ufficiale di Stato civile, in ossequio al dettato delle sentenze della Corte costituzionale in precedenza richiamate sugli effetti della Convenzione sul diritto interno, deve essere pertanto interpretata, ad avviso del Giudice, alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
I principi in esse statuiti infatti non si pongono in contrasto con alcuna norma di legge o di rango superiore. Nella comunicazione da effettuare all’Ufficiale di Stato civile, deve pertanto escludersi che il riferimento al metodo con il quale il concepimento è stato ottenuto, ancorché non previsto dalla legge italiana, assuma qualsivoglia rilievo giuridico, complice anche la circostanza che il legislatore, successivamente alle menzionate pronunce dei giudici di Strasburgo, non è ancora intervenuto a regolare compiutamente la materia.
La punibilità per il falso contestato è stata pertanto esclusa dal GUP, che ha ritenuto non antigiuridica la condotta tenuta nella fattispecie concreta e l’ha ricondotta alla nozione di “falso innocuo”, nota da tempo alla giurisprudenza di legittimità, sulla base della circostanza che se anche i coniugi avessero ammesso avanti al Consolato italiano il ricorso a tecniche riproduttive consentite solamente all’estero, tale informazione non avrebbe potuto in alcun modo, per le ragioni anzidette, influenzare lasuccessiva decisione dell’Ufficiale di Stato civile circa l’attribuzione dello status di genitore agli imputati.