Magistratura democratica

Articoli di Questione Giustizia su discriminazione - pagina 2

Un'interessante decisione sulla legge Mancino. Nota a sentenza del Tribunale di Vercelli del 24 maggio 2017
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale ha assolto due attivisti dall’area antagonista locale dall’imputazione del reato di cui all’articolo 3, comma 1, lett a), della l. n. 654/1975 (legge Mancino), contestata loro per avere appeso alla cancellata della Sinagoga di Vercelli un drappo con la scritta “#STOP BOMBING GAZA ISRAELE ASSASINI FREE PALESTINE”. La nota, ripercorrendo l’iter motivazionale della sentenza, illustra come sia stata decisiva la ricostruzione del contesto politico in cui si sono svolti i fatti. Nell'estate del 2014, infatti, era in corso una campagna militare delle Forze di difesa israeliane contro i guerriglieri palestinesi di Hamas, in cui sono rimasti uccisi più di duemila civili, fra cui centinaia di bambini. Determinante è stata anche la storia personale dei due imputati, che gli stessi rappresentanti delle forze dell’ordine locali, sentiti come testi istituzionali, hanno attestato essere imperniata, fin da quando erano studenti, a posizioni politiche nettamente contrarie all’antisemitismo o al revisionismo sulla Shoah, e anzi ispirate ai valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo: posizioni che non si erano modificate nel tempo, in modo da rivelare come anche la scritta ingiuriosa oggetto di imputazione fosse attribuibile non già a un sentimento di ostilità nei confronti del popolo israeliano in quanto popolo ebraico, bensì contro la politica militare israeliana; il che, avendo riguardo all’oggettività giuridica della fattispecie, ha di fatto incrinato la sussistenza del suo elemento caratteristico, che è l’”odio razziale o etnico” quale motivo ispiratore della condotta.
13/12/2017
Sulla legittimazione ad agire per le discriminazioni collettive afferenti al fattore della nazionalità*
La questione processuale in esame – indispensabile ai fini della tutela effettiva del diritto – non è suscettibile di essere risolta sulla base di una semplice interpretazione letterale di un’unica disposizione sostanziale (l’art. 3 del d.lgs n. 215/2003) di provenienza comunitaria, dettata dall’intento di riservare ai singoli Stati la regolazione della materia dell’immigrazione; e che pertanto non interferisce con le regole processuali vigenti negli Stati membri. Si tratta invece di una questione articolata di cui il giudice deve farsi carico raccordando varie norme e principi (comunitari e costituzionali), senza parcellizzazioni, valorizzando l’interpretazione complessiva e l’intenzione dello stesso legislatore, il quale mostra in più sedi di considerare unitariamente i fattori di discriminazione, anche sotto il profilo della loro tutela processuale
02/11/2017
Bruciare il povero a Torino
Una riflessione a margine della legge Minniti-Orlando sulla sicurezza urbana
31/10/2017
Discriminazioni per età: Cenerentola ha perso per sempre la sua scarpetta
Con l’attesa sentenza sul caso Abercrombie la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che il contratto di lavoro intermittente – che, in base all’art. 34 d.lgs 276/2003, poteva essere concluso “in ogni caso” con soggetti di età inferiore a 25 anni – e persino la sua cessazione automatica al compimento dei 25 anni, non contrastano con la Direttiva 2000/78 e con il principio di non discriminazione per ragioni di età: la sentenza, che trascura la precedente giurisprudenza della stessa Cgue, non convince sotto vari profili
02/10/2017
Discriminazione diretta per orientamento sessuale e organizzazioni di tendenza (nota a Corte d’appello di Trento, 23 febbraio 2017)
La sentenza che si commenta, e che ha ritenuto discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale il mancato rinnovo di un contratto a termine a un’insegnante di una scuola paritaria cattolica, prosegue la complessa opera di rivisitazione, o forse di ricostruzione, dei propri orientamenti avviata dalla giurisprudenza nazionale in ordine all’estensione e ai limiti dei divieti di discriminazione.
20/07/2017
Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere. Corte Edu, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14 (non definitiva)
La condanna dell’Italia interpella i temi del rapporto degli individui, vulnerabili e non, con lo Stato e dell’affidamento riposto nelle forze dell’ordine e nella magistratura affinché alcuni beni primari e, fra tutti, la vita e l’integrità fisica, siano protetti in modo efficace, adeguato e proporzionato da rischi che possono stimarsi come immediati e ragionevolmente prevedibili. Il fascio di questioni che la pronunzia – resa anche sotto il profilo della discriminazione per ragioni di sesso – solleva, apre nuovi orizzonti su cui l’Autore compie una prima disamina
23/03/2017
Leggi anti-discriminazione ed effetti indesiderati
Un dibattito nato attorno alle misure adottate in molti Stati e comunità per impedire che gli aspiranti a un lavoro debbano preventivamente dichiarare i propri precedenti penali
06/09/2016