La sentenza affronta la definizione penalistica di eversione e terrorismo.
La definizione delle “condotte con finalità di terrorismo” introdotta dall’art. 270 sexies c.p. non ha fatto venire meno l’autonoma categoria dell’eversione, sussumendola come finalità del terrorismo, né ha imposto un unico criterio ermeneutico comune al terrorismo e all’eversione.
Conseguentemente l’art. 280 c.p. ancora oggi punisce in via alternativa gli attentati per fini eversivi o terroristici.
Secondo la corte ligure, vanno escluse dalle condotte con finalità di terrorismo o di eversione le progettazioni deliranti o palesemente inadeguate che possono maturare in contesti politici marginali ma scarsamente offensivi.
Tuttavia, le azioni armate ed organizzate, sia pure non in forma associata, integrano sempre una condotta terroristica od eversiva, ricorrendo gli altri requisiti di legge, anche in presenza di una loro limitata offensività rispetto all’ambizioso obiettivo finale propostosi dagli autori.
La grave potenzialità dannosa della condotta, costituente l’elemento oggettivo comune delle condotte con finalità di terrorismo ex art. 270 sexies c.p., non si identifica in termini assoluti e quantitativi nel danno economico patrimoniale ingente variamente subito dallo stato o da organizzazioni internazionali, comprensivo delle spese sostenute per proteggersi dalla minaccia terroristica. Essa piuttosto va individuata nella relazione intercorrente tra il pregiudizio, gli scopi perseguiti dal reo e il contesto nel quale si è manifestata la condotta, vale a dire nella relazione tra tutti gli elementi oggettivi e soggettivi evocati dalla norma (elemento obiettivo e gli scopi costituenti le tre alternative forme del dolo specifico).
L’attentato alla vita e all’incolumità di una persona, valori primari secondo l’ordinamento costituzionale, comunque costituisce un grave pregiudizio ex se, idoneo a integrare una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell’art. 270 sexies c.p. in presenza del dolo specifico e degli altri elementi stabiliti dalla norma stessa.