Sono pochi gli argomenti che si potrebbero aggiungere al nitore interpretativo con il quale il Direttore di questa Rivista[1] ha affrontato la questione della permanenza di Davigo nel Consiglio superiore della magistratura una volta dismesso lo status di magistrato per collocamento in quiescenza. Pochi o nessuno. Quello che preme è ribadirli.
La decisione che il plenum dovrà assumere rappresenta un banco di prova per il governo autonomo. Due sono le scelte in campo.
Da un lato l’interpretazione delle norme esistenti, intesa come pura operazione letterale salda sull’unico senso fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse. Le parole dette e quelle non dette.
Dall’altro uno sguardo che investe, oltre alla lettera della legge, i principi costituzionali fondamentali in materia di ordinamento giurisdizionale.
Legittimo temere che mai come questa volta, in assenza di questa visione più profonda, il dato letterale rischi di decadere a puro feticcio formalistico.
L’opzione della permanenza in Consiglio, come noto, è legata alla prima alternativa.
Il testo vigente dell’articolo 24 della legge n. 195 del 1958 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura) stabilisce l’appartenenza all’ordine quale requisito di eleggibilità, ma il successivo articolo 37 non prevede il collocamento a riposo – o le dimissioni dall’ordine – quale esplicita causa di decadenza di diritto dalla carica di componente del Consiglio. Il silenzio del legislatore non legittimerebbe interpretazioni estensive. Le parole non dette, appunto.
Siamo sicuri che un’esegesi di questo tipo ci metterebbe in pace con i principi costituzionali? Non lo crediamo.
Non si intende ripercorrere in questa sede tutte le ragioni dell’interpretazione sistematica già indagate da Nello Rossi su questa Rivista[2]. È importante, però, approfondire alcune considerazioni al fine di mettere in chiaro la reale posta in gioco, che travalica il caso concreto (e tanto più la persona) e riguarda l’assetto della magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
In primo luogo va detto che l’interpretazione sistematica è patrocinata dal Consiglio di Stato[3] con parole chiare, che hanno il merito di proporre una lettura attenta dei valori e dei principi costituzionali. Dai giudici di Palazzo Spada arrivano due avvertimenti.
Il primo: «Una lettura formalistica del già citato art. 24 l. n. 195 del 1958 o di altre disposizioni in materia appare decisamente insufficiente a illuminare sui principi e sulla ratio sottesi alla disciplina tutta in materia di autogoverno della magistratura».
Il secondo, strettamente collegato: «Se infatti per "autogoverno" deve intendersi un sistema in virtù del quale la gestione e l’amministrazione dell’istituzione è affidata ai suoi stessi esponenti, nella specie attraverso un organo costituito in base al principio di rappresentatività democratica, ne discende che la qualità di appartenente all’istituzione medesima (nella specie, l’ordine giudiziario) costituisce condizione sempre essenziale e imprescindibile per l’esercizio della funzione di autogoverno, e non solo per il mero accesso agli organi che la esercitano».
Non pare che i passaggi motivazionali del Consiglio di Stato possano essere liquidati come obiter, senza confrontarsi con il loro decisivo contenuto.
Occorre essere ben avvertiti, infatti, del gravissimo pericolo che si corre nel gettare a mare la rappresentatività democratica del Consiglio superiore per sostenere la tesi della permanenza in carica di un consigliere non più appartenente all’ordine giudiziario.
Appartenenza e rappresentatività costituiscono un binomio indefettibile nel concetto di governo autonomo. Non solo perché non si può essere rappresentativi se non si è appartenenti – cosa che si tocca con mano anche nel funzionamento quotidiano del Consiglio –, ma anche perché l’appartenenza, con le conseguenze che ne derivano in termini di soggezione al procedimento disciplinare, impedisce che la rappresentatività trasmodi in arbitrio.
È possibile immaginare un componente dell’autogoverno non soggetto alle regole dell’autogoverno? Si tratterebbe di un componente nei confronti del quale non potrebbe neppure incardinarsi un procedimento disciplinare e che finirebbe persino per essere sottratto alle cause di sospensione e decadenza correlate a un procedimento disciplinare in corso e a una sanzione superiore all’ammonimento.
Il cortocircuito sarebbe grave, tanto più se in futuro si approfittasse del precedente. È bene ricordare, infatti, che anche le dimissioni dalla magistratura non sono previste quali causa esplicita di decadenza. Cosa accadrebbe nel caso in cui un consigliere a rischio di disciplinare si dimettesse dall’ordine e non dal Consiglio?
I pericoli appena ricordati potrebbero essere liquidati come ipotesi da laboratorio, ma la recente crisi della magistratura dimostra che la realtà può superare la fantasia.
E poi resta il tema di fondo, il più importante: il Consiglio superiore della magistratura può dirsi organo di governo autonomo della magistratura in quanto sia composto per due terzi da magistrati. La preservazione dell’autonomia dell’organo è inscindibilmente legata al fatto che l’organo sia rappresentativo e lo è, in base alle previsioni costituzionali, proprio perché due terzi dei componenti sono eletti tra gli appartenenti alla magistratura e tali devono rimanere per la durata del mandato. Inutile sottolineare che il carattere rappresentativo dell’organo deriva dal sistema elettivo scelto dalla Costituzione per l’investitura e che, dunque, siamo di fronte a una proprietà costituzionalmente vincolata del Consiglio superiore.
Il nodo della rappresentatività, dunque, diventa capitale. Certo, occorre intendersi sul significato da attribuire alla parole. Va escluso che si possa pensare a una rappresentanza in senso vero e proprio – di categoria, di gruppi, di persone – o a una rappresentanza frazionata di interessi pubblici.
In cosa si traduce allora la rappresentatività? Non potremmo dirlo meglio di Marco Pivetti: «Essendo affidata al Csm la cura di un unico interesse generale, ciò che si chiede sia in esso rappresentata non può che essere la pluralità di punti di vista in ordine a tale interesse e ai modi migliori per perseguirlo»[4].
Quella pluralità, tuttavia, per quanto riguarda la componente togata, deve scaturire dall’esperienza professionale e dall’appartenenza all’ordine; dalla ricchezza e dai limiti che da tale appartenenza derivano.
Se si dovesse liquidare il principio di rappresentatività, pertanto, si dissolverebbe anche quello di autonomia. Questo il rischio vero che si corre ad avallare le tesi che, per sposare la possibile permanenza in Consiglio di un componente non più magistrato, si disfano di principi costituzionali basilari in materia di governo autonomo.
L’auspicio è che la politica, impegnata nel tentativo di riforma dell’ordinamento giudiziario, non fiuti questa direzione.
Ed ecco perché quella che appare la più tecnica delle decisioni è, in realtà, la più politica.
[1] N. Rossi, Sta per nascere al CSM un caso Davigo?, in questa Rivista on line, 31 luglio 2020.
[3] Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 novembre 2011, n. 6051.
[4] M. Pivetti, Consiglio superiore e sistema elettorale. Sorteggio, panachage, primarie e altro ancora, in questa Rivista, 5/2009, p. 77.