1. Il 29 ottobre 2016 è stata promulgata la legge n. 199, che, tra l’altro, ha riscritto l’art. 603-bis del codice penale.
La legge, rubricata come Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, nella vulgata corrente è stata definita come legge di contrasto al fenomeno del caporalato.
Nulla di più riduttivo e fuorviante.
Basta leggere il nuovo art. 603-bis del cp (previsto dall’art. 1 della legge 199/16) per rendersi immediatamente conto di come questo articolo non punisca solamente la condotta di illecita intermediazione di manodopera ma anche l’utilizzo, l’assunzione o l’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che tali lavoratori siano stati reclutati attraverso l’opera di intermediari (ovvero mediante i “caporali”).
Anzi, poiché questa condotta risulta di gran lunga prevalente in rerum natura, meglio avrebbe fatto il legislatore ad anteporla a quella di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
A ogni buon conto, il nuovo articolo 603-bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Dunque, si tratta di due autonome fattispecie criminose.
Poi, se queste condotte sono commesse mediante violenza o minaccia la reclusione lievita da cinque a otto anni e la multa passa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
2. Le differenze con l’art. 603-bis cp di vecchio conio, rimasto praticamente lettera morta, non sono di poco momento (i procedimenti penali aperti con la vecchia disciplina non hanno superato qualche decina su tutto il territorio nazionale!).
Il vecchio articolo puniva soltanto l’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
Ergo, rimanevano al di fuori dall’area penalmente rilevante le condotte di utilizzo, assunzione e impiego di manodopera nonché il reclutamento di lavoratori destinati a un’attività lavorativa caratterizzata sì da sfruttamento ma non contrassegnata da violenza, minaccia o intimidazione.
Come detto, l’ambito operativo di quel delitto era così circoscritto da non aver trovato applicazione nel corso dei cinque anni di vita (non si ha notizia di sentenze di condanna mentre la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi solamente due volte in reazione a due ordinanze cautelari).
Inoltre, come accennato, rimaneva fuori dal raggio di azione di quel delitto il segmento di condotta di maggior disvalore, ovvero quella dell’imprenditore che si avvaleva della manodopera reclutata in quel modo.
Certamente, alcuni interpreti (quelli più audaci o più illuminati) si sono avventurati a preconizzare la punizione del datore di lavoro a titolo di concorso con il “caporale”, ma è di tutta evidenza che si trattava di un percorso tutto in salita, irto di ostacoli quasi insormontabili (non sarà un caso che in cinque anni non si sono registrate pronunce di condanna sulle quali la Cassazione abbia avuto modo di pronunciarsi e i procedimenti censiti risultano poche decine su tutto il territorio nazionale).
3. Con la riscrittura dell’art. 603-bis cp questa aporia è stata lodevolmente eliminata.
Non solo. Come accennato, al numero 2 del primo comma è stato espressamente previsto il delitto di chi utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno (pure se si tratta di lavoratori reclutati attraverso il cd. “caporalato”).
Anche per il nuovo delitto legislatore ha previsto alcuni indici normativi di sfruttamento che sostanzialmente ricalcano i vecchi indici con alcune opportune modifiche.
Il terzo comma dell’art. 603-bis cp recita: «Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».
A differenza della vecchia fattispecie non è più necessario che la corresponsione della retribuzione difforme dai contratti o la violazione delle norme sull’orario di lavoro siano sistematiche, come si è visto ora è sufficiente che siano reiterate.
Dunque, non è più necessario che tali condotte siano sintomatiche di un modulo operativo, bastando che siano ripetute.
Inoltre, è sufficiente la violazione di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro per integrare un indice normativo dello sfruttamento.
Infatti, se la violazione di tali norme espone i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, scatta la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al n. 3 dell’ultimo comma dell’art. 603-bis cp con un aumento della pena da un terzo alla metà. Aggravante che ricorre anche nel caso in cui il numero dei lavoratori reclutati (ovvero occupati?) sia superiore a tre ovvero se una o più delle persone reclutate (ovvero occupate?) siano minori in età non lavorativa.
4. La nuova fattispecie delittuosa – a differenza della precedente – è dunque suscettibile di una ben più vasta applicazione, posto che gli indici di sfruttamento previsti dal legislatore sono, purtroppo, assai frequenti nella realtà.
Basti pensare alla frequente corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali, alla ricorrente violazione della normativa relativa all’orario di lavoro o al riposo settimanale e, ancora di più, alla violazione di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
I settori dell’agricoltura, dell’edilizia ma anche della manifattura forniscono a piene mani tristi esempi dell’esistenza di questi indici di sfruttamento.
Verrebbe da dire che questa riforma segna il passo, se non anche una vera e propria inversione di rotta, rispetto alle recenti riforme che la stessa maggioranza parlamentare ha riservato al mondo del lavoro con l’eliminazione della tutela reale del lavoratore e il ridimensionamento (ulteriore) dei poteri di intervento al giudice del lavoro.
Con questa legge lo stesso legislatore (forse inavvertitamente?) riconosce incisivi strumenti di intervento al giudice penale punendo severamente – con la reclusione da uno a sei anni di reclusione e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore – il datore di lavoro che corrisponda reiteratamente (almeno per due mensilità) retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ovvero che violi reiteratamente la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; o, ancora, contravvenga alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ovvero sottoponga il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Al ricorrere di uno (o più) di questi casi per l’integrazione del delitto dello sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis cp, è necessario – e sufficiente – l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.
È questo l’elemento qualificante di questa nuova fattispecie delittuosa.
Ma neppure l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore è situazione eccezionale.
Questo elemento costitutivo non rimanda infatti necessariamente allo sfruttamento dei migranti che fuggono dalla guerra o dalla fame e, complice la disperazione, sono disposti ad accettare qualsiasi condizione lavorativa.
Anche i lavoratori proletari (stricto sensu) italiani versano in stato di bisogno! Del resto la crisi economica e occupazionale che si registra da tempo nel nostro Paese impone di dare una lettura contestualizzata e aggiornata di questo requisito.
Qualunque lavoratore che non possa fare assegnamento su un patrimonio significativo o su valide fonti di reddito alternative (quanto meno a livello famigliare) versa in stato di bisogno.
5. Tentando di calare questo elemento nella realtà economico-sociale che viviamo, lo stato di bisogno fa pensare a una condizione nella quale la volontà del lavoratore è – in certa misura – coartata dalle primarie esigenze di sostentamento (quando non anche di mera sopravvivenza), sue e dei suoi familiari.
Esigenze tanto urgenti, e non altrimenti fronteggiabili, che lo portano ad accettare condizioni di sfruttamento lavorativo che, senza tali esigenze, nessuna persona accetterebbe.
Ma quale proletario, o lavoratore che non abbia un pingue patrimonio prontamente liquidabile, può permettersi di arricciare il naso e rifiutare proposte di lavoro contrassegnate dalle condizioni di sfruttamento di cui sopra? Ovvero di rifiutare di soggiacere a condizioni lavorative un tempo dignitose e oggi, complice la globalizzazione, infestate da tali indici?
Su quali prospettive esistenziali e di integrazione sociale potrebbe fare assegnamento?
È massima di comune esperienza che chi perde il lavoro, specie se privo di specializzazione e in età matura, difficilmente riesce a trovare una nuova occupazione ed è destinato a scivolare inesorabilmente in una condizione di povertà e di marginalizzazione sociale, che negli ultimi anni si è purtroppo allargata a macchia d’olio.
Anche il giovane (non di rado secolarizzato o laureato) che si affaccia al mondo del lavoro raramente è nella condizione di poter scegliere tra due proposte di lavoro. Spesso, dopo lunghe ricerche, è costretto, foss’anche per il venire meno del welfare familiare, ad accettare la prima opportunità che gli si presenta, anche se è caratterizzata da sfruttamento.
Di fronte a questi dati di realtà, a ben vedere, non si può negare la sussistenza dello stato di bisogno e, conseguentemente, la configurabilità del nuovo delitto di sfruttamento del lavoro.
Oltre tutto, la severa cornice edittale prevista per questo reato consente strumenti di indagine particolarmente efficaci (come le intercettazioni), un tempo addirittura impensabili in questa materia.
Per non dire, poi, dell’istituto del controllo giudiziario dell’azienda, introdotto dall’art. 3 della legge in esame, che permette, nei procedimenti per i reati previsti dall’art. 603-bis cp – qualora ricorrano i presupposti per effettuare un sequestro preventivo – di disporre il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.
In questo caso il giudice può nominare uno o più amministratori che affiancano l’imprenditore nella gestione dell’azienda e autorizzano lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta emergano irregolarità.
Inoltre, al fine di impedire che si verifichino (recte: si protraggano) situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l’amministratore giudiziario «controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’art. 603-bis cp, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento per i reati previsti dall’art. 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore (v. art. 3 legge 199/16)».
Con questo nuovo istituto il legislatore ha voluto sollevare il giudice dal penoso onere di dover scegliere tra la tutela dell’azienda e dei relativi livelli occupazionali, consentendo la prosecuzione dell’attività, nonostante violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (oltre che ambientali come accaduto in alcuni recenti e noti casi), ovvero il rigoroso rispetto delle norme di legge e la cessazione della prosecuzione della condotta di reato attraverso il sequestro del complesso aziendale e il blocco dell’attività.
Mediante il controllo giudiziale si tenta la quadratura del cerchio, evitando che la salvaguardia dell’azienda e dei livelli occupazionali si ponga in contrasto con il rispetto delle norme di legge. In fondo, già dal 1948, i costituenti avevano previsto che l’iniziativa economica non potesse svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
6. Tralasciando gli ulteriori interessanti profili previsti sul fronte patrimoniale (quali la confisca obbligatoria anche per equivalente, ovvero la responsabilità amministrativa dell’ente, di cui al d.lgs 231/2001, opportunamente estesa anche all’art. 603-bis cp dall’art. 6 della legge in esame), volendo tirare le fila di queste minime considerazioni, pare che i nuovi delitti di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro possano avere un impatto ben maggiore e più incisivo del loro innocuo antenato.
Certo, non basta una buona legge per vedere realizzati risultati apprezzabili.
Occorrono maggiori e più capillari controlli da parte delle autorità amministrative (ispettorato del lavoro, Asl ecc.) e della polizia giudiziaria, ma su questo fronte c’è da essere altrettanto ottimisti?
Sarebbe un’imperdonabile occasione perduta se questa riforma venisse lasciata languire nel codice per la mancanza delle necessarie risorse, di uomini e di mezzi, per poter essere applicata.
Mutuando le icastiche parole del prof. Padovani (Guida al diritto n. 48/16, pag. 51), sarebbe: «Un triste messaggio, soprattutto quando i fenomeni in gioco sono – come in questo caso – di carattere sociale e connessi ad attività che, in teoria, sarebbero, per loro stessa natura, suscettibili di controllo e di prevenzione. Le schiere di reietti che faticano nei campi del Belpaese sono sotto gli occhi di chi passa. Ma chi passa?»